XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1600




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, devono emettere autofattura, con le modalitą e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilitą di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
        2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superano l'ammontare di lire 10 milioni non sono soggetti agli obblighi contabili e non sono tassabili ai fini delle imposte dirette.
        3. I raccoglitori i cui ricavi annui superano il reddito di lire 10 milioni come stabilito al comma 2, derivante dall'attivitą di raccolta e di cessione di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditivitą del 15 per cento per la parte eccedente tale limite.



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