XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1600
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai
raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive
modificazioni, non rientra nel campo di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni
nell'esercizio di imprese, devono emettere autofattura, con le
modalitą e nei termini di cui all'articolo 21 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilitą di essa e la
relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi
dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia
della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superano
l'ammontare di lire 10 milioni non sono soggetti agli obblighi
contabili e non sono tassabili ai fini delle imposte
dirette.
3. I raccoglitori i cui ricavi annui superano il reddito
di lire 10 milioni come stabilito al comma 2, derivante
dall'attivitą di raccolta e di cessione di cui al comma 1,
determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente
di redditivitą del 15 per cento per la parte eccedente tale
limite.