XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1590
Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato è
una delle 5 Forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo
16 della legge n. 121 del 1981.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
dispone la regionalizzazione del 70 per cento del suo
organico, emanato l'11 maggio 2001 a Camere sciolte, ne
determina praticamente lo smembramento in 15 pezzi con gravi
ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, del bosco e
della montagna, per la protezione civile, per il mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblici soprattutto in quelle
aree rurali e montane dove, storicamente, la presenza delle
altre Forze di polizia è più rarefatta, se non assente. Tutto
ciò peraltro in un momento in cui più forte appare l'esigenza
di un controllo coordinato del territorio in materia di
sicurezza e di contrasto della criminalità.
Il provvedimento, inatteso ed inaspettabile, è stato
varato nonostante la generalizzata contrarietà di larga parte
del Parlamento, con uno schieramento trasversale ai partiti, e
con l'opposizione ferma di tutto il personale forestale.
Esso sancisce di fatto la frammentazione dell'unica rete
dello Stato diffusa capillarmente nelle zone più difficili e
sensibili dal punto di vista ambientale del nostro Paese,
mentre più si avverte l'esigenza di contare su un efficiente
sistema di monitoraggio del territorio e su una struttura di
primo intervento in relazione al ripetersi oramai ciclico di
eventi naturali catastrofici.
Si sottolinea, al riguardo, che lo stesso Presidente della
Camera dei deputati pro-tempore onorevole Violante,
aveva richiamato a suo tempo il Governo a non eccedere
nell'attuazione della delega esercitata attraverso il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al
fatto che il Corpo forestale dello Stato rientra tra le Forze
di polizia con disposizione non abrogata dai princìpi adottati
dalla legge di delega stessa.
E' evidente che c'è stata una forzatura, se non proprio un
vulnus costituzionale, così come non c'è dubbio che la
riforma di un Corpo di polizia qual è il Corpo forestale dello
Stato deve essere ricondotta nella sede istituzionale propria
e cioè nel Parlamento. Da qui l'esigenza della presentazione
di una proposta di legge che consenta di riportare la
questione nella sede legislativa primaria.
La proposta di legge parte dalla riconosciuta esigenza di
avere nel Paese una Forza di polizia specializzata nel settore
ambientale che possa condurre in modo coordinato ed omogeneo
su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale
di rifiuti pericolosi ed agli inquinamenti in generale, al
commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo
di estinzione, all'abusivismo edilizio, eccetera. Essenziale
anche il monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione
del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale nella
lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica
forestale in armonia con le direttive europee ed
internazionali, il controllo degli ecosistemi forestali ai
fini delle convenzioni internazionali segnatamente quelle
riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e la
desertificazione.
Una siffatta organizzazione è indispensabile in quanto la
lotta alla nuova criminalità ambientale, così come l'azione di
verifica e di prevenzione dei fenomeni di aggressione
all'ambiente, superano i confini territoriali regionali e
nazionali.
Ciò non toglie che le regioni possano continuare ad
avvalersi del Corpo forestale dello Stato. Si è cercato,
perciò, di individuare una soluzione in grado di contemperare
la necessità di preservare l'unitarietà funzionale ed
operativa del Corpo forestale dello Stato, con l'utilizzo
dello stesso da parte delle regioni per l'esercizio delle
funzioni proprie attraverso la dipendenza funzionale o
comunque attraverso forme di cooperazione e coordinamento.
Tale soluzione vuole testimoniare un rinnovato e moderno
rapporto solidale tra le regioni e lo Stato centrale, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, dove il Corpo
forestale dello Stato incarnerebbe una struttura operativa al
servizio della collettività, di uno Stato cioè inteso non più
come organo autarchico e burocratico, ma come istituzione
dinamica e sistemica nelle sue articolazioni centrali e
locali.
Passando all'esame dell'articolato della proposta di
legge, gli articoli 1 e 2 recano la finalità della legge e
definiscono la natura giuridica del Corpo forestale dello
Stato come Forza di polizia specializzata in campo ambientale,
la sua collocazione istituzionale nell'ambito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché
individuano le funzioni attribuite dalle principali leggi di
riferimento nel settore agro-forestale ed ambientale, rimaste
in capo allo Stato anche dopo l'attuazione della riforma
amministrativa derivante dalla legge n. 59 del 1997.
L'articolo 3 elenca i compiti attribuiti al Corpo
forestale dello Stato.
L'articolo 4 delinea la struttura organizzativa di massima
del Corpo forestale dello Stato rimandando a successivi
decreti, già previsti dai recenti provvedimenti di
riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale
definizione degli uffici centrali e periferici, le loro
attribuzioni nonché le relative dotazioni di personale.
L'articolo 5 prevede la possibilità per le regioni che lo
ritengano opportuno, di avvalersi del Corpo forestale dello
Stato sulla base di rapporti convenzionali bilaterali,
derivanti da un accordo quadro sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 6 introduce la possibilità per le regioni di
costituire corpi forestali regionali per lo svolgimento dei
compiti tecnici ad esse conferiti, nonché la facoltà per il
personale del Corpo forestale dello Stato di transitare, a
domanda, nei ruoli dei corpi forestali regionali. E' inoltre
previsto il trasferimento alle regioni dei beni della gestione
della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali che non
sono più necessari allo svolgimento dei compiti statali del
Corpo forestale dello Stato individuati all'articolo 3.
L'articolo 7, infine, si rende necessario per eliminare la
fonte giuridica di riferimento per il citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 e
permettere quindi la riforma del Corpo forestale dello Stato
in seno al Parlamento.