XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1590




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla migliore tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e naturalistico nazionale attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.


Art. 2.

(Natura giuridica e inquadramento).

        1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS), è Forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e concorre nei servizi di sicurezza pubblica. Esso è specializzato nel campo della prevenzione e repressione dei reati ambientali ed agroforestali.
        2. Il CFS è struttura operativa nazionale di protezione civile ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può avvalersi della collaborazione del CFS.


Art. 3.

(Compiti).

        1. Il CFS svolge i seguenti compiti:

                a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale e delle frodi in agricoltura;

                b) valutazione del danno ambientale;
                c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, tutelata ai sensi della Convenzione CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria e nazionale:

                d) vigilanza sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali;

                e) sorveglianza e controllo sui territori delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale;

                f) gestione, controllo e vigilanza delle aree protette naturali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e non trasferite alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

                g) interventi di rilievo nazionale nell'ambito della protezione civile, relativi alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

                h) concorso nel monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

                i) gestione del Sistema informativo della montagna;

                l) gestione e tenuta del catasto degli incendi boschivi.


Art. 4.

(Organizzazione).

        1. Il CFS fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro.
        2. E' istituita la Direzione generale del CFS presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla quale sono assegnati i compiti già attribuiti al Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.
        3. La Direzione generale del CFS provvede:

                a) al reclutamento, all'amministrazione e alla direzione del personale del CFS;

                b) alla gestione dei servizi e della struttura del CFS per le attività affidatele.

        4. Alla Direzione generale del CFS è predisposto un dirigente generale proveniente dai ruoli del CFS, che prende la denominazione di capo del CFS ed è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
        5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e di coordinamento e le relative funzioni, la temporalità della rotazione del personale preposto ad unità dirigenziale, di coordinamento e di comando locale sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
        6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del CFS, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, provvede la scuola del CFS.


Art. 5.

(Convenzioni con le regioni).

        1. Le regioni, nelle more della costituzione e piena operatività dei corpi forestali di cui all'articolo 6, possono convenzionarsi con il CFS per le materie trasferite.

Art. 6.

(Devoluzione e trasferimento alle regioni).

        1. Le regioni a statuto ordinario per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi forestali regionali.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del CFS può transitare, a domanda, nei ruoli delle regioni a statuto ordinario con il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della domanda.
        3. In attuazione dei provvedimenti collegati alla legge 15 marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alle regioni i beni ed il patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali non necessari all'attività istituzionale del CFS.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita nei ruoli regionali in attuazione del comma 2.


Art. 7.

(Disposizioni diverse).

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
        2. Il primo periodo dell'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2001, n. 353, è sostituito dal seguente: "Il Corpo forestale dello Stato provvede a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli agrari e forestali percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio comunicando gli esiti ai comuni interessati entro tre mesi dall'insorgenza dell'incendio. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi corpi forestali".



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