XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1590
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate
alla migliore tutela dell'ambiente e del patrimonio
paesaggistico e naturalistico nazionale attraverso la
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2.
(Natura giuridica e inquadramento).
1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS), è Forza di
polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'articolo 16 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121, e concorre nei servizi di
sicurezza pubblica. Esso è specializzato nel campo della
prevenzione e repressione dei reati ambientali ed
agroforestali.
2. Il CFS è struttura operativa nazionale di protezione
civile ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, può avvalersi della collaborazione del CFS.
Art. 3.
(Compiti).
1. Il CFS svolge i seguenti compiti:
a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati
ambientali, con particolare riguardo alla tutela del
patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale e delle
frodi in agricoltura;
b) valutazione del danno ambientale;
c) controllo e certificazione del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e
flora minacciati di estinzione, tutelata ai sensi della
Convenzione CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa
esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa
normativa comunitaria e nazionale:
d) vigilanza sull'applicazione delle convenzioni
internazionali in materia ambientale, con particolare
riferimento agli aspetti forestali;
e) sorveglianza e controllo sui territori delle
aree protette di rilievo internazionale e nazionale;
f) gestione, controllo e vigilanza delle aree
protette naturali riconosciute di importanza nazionale o
internazionale, nonché delle riserve biogenetiche e degli
altri territori destinati alla conservazione della
biodiversità animale e vegetale e non trasferite alle regioni
a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
g) interventi di rilievo nazionale nell'ambito
della protezione civile, relativi alle funzioni operative
riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
h) concorso nel monitoraggio del territorio ai
fini del controllo e della prevenzione del dissesto
idrogeologico;
i) gestione del Sistema informativo della
montagna;
l) gestione e tenuta del catasto degli incendi
boschivi.
Art. 4.
(Organizzazione).
1. Il CFS fa parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed è posto alle dirette dipendenze del
Ministro.
2. E' istituita la Direzione generale del CFS presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla
quale sono assegnati i compiti già attribuiti al Dipartimento
per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.
3. La Direzione generale del CFS provvede:
a) al reclutamento, all'amministrazione e alla
direzione del personale del CFS;
b) alla gestione dei servizi e della struttura del
CFS per le attività affidatele.
4. Alla Direzione generale del CFS è predisposto un
dirigente generale proveniente dai ruoli del CFS, che prende
la denominazione di capo del CFS ed è nominato ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici,
delle relative attribuzioni, delle piante organiche,
l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello
dirigenziale e di coordinamento e le relative funzioni, la
temporalità della rotazione del personale preposto ad unità
dirigenziale, di coordinamento e di comando locale sono
definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e
alla specializzazione del personale del CFS, nonché, a
richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, provvede la scuola del CFS.
Art. 5.
(Convenzioni con le regioni).
1. Le regioni, nelle more della costituzione e piena
operatività dei corpi forestali di cui all'articolo 6, possono
convenzionarsi con il CFS per le materie trasferite.
Art. 6.
(Devoluzione e trasferimento alle regioni).
1. Le regioni a statuto ordinario per le materie di
competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo
161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono
istituire corpi forestali regionali.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale del CFS può transitare, a
domanda, nei ruoli delle regioni a statuto ordinario con il
trattamento economico e giuridico in godimento al momento
della domanda.
3. In attuazione dei provvedimenti collegati alla legge 15
marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono trasferiti alle regioni i
beni ed il patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali non necessari all'attività
istituzionale del CFS.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è disposto il trasferimento alle regioni dei
beni e del patrimonio di cui al comma 3 e delle relative
risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in
relazione al personale che transita nei ruoli regionali in
attuazione del comma 2.
Art. 7.
(Disposizioni diverse).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le parole: ", ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative del
Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.
2. Il primo periodo dell'articolo 10, comma 2, della legge
21 novembre 2001, n. 353, è sostituito dal seguente: "Il Corpo
forestale dello Stato provvede a censire, tramite apposito
catasto, i soprassuoli agrari e forestali percorsi dal fuoco
nell'ultimo quinquennio comunicando gli esiti ai comuni
interessati entro tre mesi dall'insorgenza dell'incendio. Per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi corpi
forestali".