XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1584
Onorevoli Deputati! - Il fenomeno del traffico di persone
ed, in particolare, della tratta delle donne desta un
crescente allarme nell'opinione pubblica e rende quanto mai
necessaria l'adozione da parte del Governo di misure di
contrasto delle gravi forme di criminalità organizzata ad esso
connesse.
Le cronache riportano, ormai quotidianamente, episodi di
sfruttamento di donne e minori che, indotti con lusinghe o con
minacce a lasciare i propri Paesi di origine, sono poi
introdotti nel territorio dello Stato dove vengono ridotti in
condizioni di schiavitù o di servitù il più delle volte
finalizzate allo sfruttamento sessuale.
Gli strumenti normativi vigenti non consentono una
efficace azione di contrasto in quanto non più idonei a
cogliere i caratteri attuali del fenomeno.
In particolare, l'articolo 600 del codice penale
(Riduzione in schiavitù) ha suscitato molte incertezze
interpretative che, unitamente alla difficoltà di provare la
sussistenza di uno stato di assoggettamento analogo alla
schiavitù quando alla persona residui un certo margine di
autodeterminazione, hanno comportato una applicazione della
norma ai soli casi in cui vittima del reato sia stato un
minore, lasciando, di fatto, prive di tutela le persone offese
maggiorenni, quasi sempre donne.
Anche l'articolo 3, numeri 6) e 7) della legge 20 febbraio
1958, n. 75 - unica fattispecie in cui è prevista la punizione
di chi esplica un'attività in associazioni o in organizzazioni
nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento - non
appare più attuale nella sua formulazione. La norma, infatti,
da un lato non descrive il fenomeno della tratta nelle sue
reali modalità di realizzazione, caratterizzate il più delle
volte da condotte minacciose, violente o ingannevoli, e,
dall'altro, prevede una pena edittale non più adeguata alla
gravità del reato e alle dimensioni assunte dal fenomeno
criminoso.
Il disegno di legge si propone sia di risolvere i problemi
interpretativi e di tipicità derivanti dall'applicazione della
normativa attuale, sia - in tal modo recependo le indicazioni
contenute nel protocollo delle Nazioni Unite sulla
prevenzione, lotta e repressione della tratta di persone, di
cui alla conferenza di Palermo del 12 dicembre 2000 - di
configurare la condotta diretta all'organizzazione e
all'attuazione del traffico di esseri umani come una specifica
ed autonoma ipotesi di reato.
Inoltre, sempre anticipando gli obblighi assunti a livello
internazionale di legiferare in tal senso, viene assicurata
alla persona individuata come vittima del traffico di persone,
assistenza e protezione, nonché, ove ne sia sprovvista, viene
fornita della documentazione attestante lo status di
vittima e di quella necessaria al rimpatrio nel Paese di
origine.
L'articolo 1 del disegno di legge nel riscrivere
l'articolo 600 del codice penale ha tenuto conto delle
difficoltà interpretative riscontrate a proposito
dell'accertamento della riduzione in schiavitù, situazione che
viene, pertanto, descritta nel testo proposto - coerentemente
alle definizioni utilizzate negli accordi internazionali e
nelle misure comunitarie per la lotta al traffico degli esseri
umani - come la condizione in cui la vittima del reato,
privata di qualsiasi dignità, diviene oggetto di poteri
corrispondenti al diritto di proprietà o viene vincolata al
servizio di una cosa.
Inoltre, accanto alla riduzione in schiavitù è stata
prevista anche l'incriminazione della riduzione in servitù,
definita come la condotta che, posta in essere con violenza o
minaccia o abuso di autorità, riduce la vittima del reato in
una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica
allo scopo di indurla all'accattonaggio o a rendere
prestazioni sessuali o lavorative.
Tra i mezzi con i quali si realizza la condotta di
riduzione in servitù, è stato previsto l'abuso di autorità,
allo scopo di ricomprendere anche le ipotesi in cui vittime
del reato siano minori o incapaci, nei confronti dei quali,
proprio in considerazione della minorata condizione
psicologica, può non rendersi necessario l'uso della violenza
o della minaccia.
Si segnala in particolare che la connotazione di
continuità attribuita allo stato di soggezione, rende più
chiaro lo stato di permanenza nel quale la vittima di servitù
viene posta ed evita equivoci interpretativi.
Per tali figure criminose si propone l'elevazione in
misura considerevole della pena edittale fissata da otto a
venti anni, con un aumento sia nel minimo che nel massimo
della sanzione in vigore, attualmente stabilita nella
reclusione da cinque a quindici anni. Inoltre, poiché appare
particolarmente odiosa la riduzione in schiavitù o in servitù
di bambini e di adolescenti, dei quali è più difficile il
recupero psicologico e sociale e il reinserimento nella vita
normale, la pena viene aumentata sino a trenta anni nel caso
in cui le vittime dei reati siano minori di anni diciotto.
Analoga aggravante è stata prevista per l'ipotesi,
attualmente più ricorrente, in cui la riduzione in schiavitù o
in servitù è finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione.
L'articolo 2 del testo del disegno di legge sostituisce il
vigente articolo 601 del codice penale (Tratta e commercio di
schiavi) e riscrive la fattispecie criminosa del traffico
di persone individuando gli elementi costitutivi della
condotta penalmente rilevante in base a quelle che sono le
caratteristiche più ricorrenti del fenomeno criminale come
attualmente diffuso.
Viene, infatti, punito chiunque costringe o induce una
persona a entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi
o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno
degli scopi illeciti contemplati. L'obiettivo è quello di
colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il
territorio dello Stato non sia la destinazione finale della
tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre
destinazioni.
Lo sfruttamento della persona è la finalità ulteriore
delle condotte di tratta che caratterizza il fenomeno e rende
incisiva la connotazione della tipologia delittuosa come
delitto contro la persona. Tale scopo ulteriore è stato
individuato in via esemplificativa con le tipologie di
schiavitù, servitù, prelievo di organi, induzione alla
prostituzione.
Nei concetti di schiavitù e servitù, come definiti
nell'articolo 1 del disegno di legge, troviamo, inoltre,
inclusi oltre allo sfruttamento sessuale anche l'accattonaggio
e il lavoro forzato. Con tale ultima formulazione si sono
volute comprendere anche situazioni in cui le vittime non
vengono avviate dall'organizzazione criminale alla
prostituzione, ma piuttosto a forme di lavoro forzato,
accompagnate dalla privazione di documenti, come è accaduto
nel caso di donne e minori cinesi, costretti a lavorare in
condizioni analoghe alla schiavitù.
I mezzi utilizzati per portare a compimento il delitto
(violenza, minaccia o inganno) chiariscono il vizio del
consenso della persona destinata dai trafficanti allo
sfruttamento e perciò vittima del delitto di tratta.
A necessario completamento del quadro delle tipologie di
tratta vengono specificate al comma 2 le particolarità
connesse al diffuso fenomeno della tratta di minori. La
particolare situazione di vulnerabilità del minore, collegata
al suo livello di sviluppo psico-fisico, fa sì che lo stesso
possa essere indotto a spostarsi dal proprio territorio di
origine; inoltre, spesso il minore può essere "ceduto" da chi
abbia l'autorità sullo stesso, con la prospettiva di generici
vantaggi, anche senza il pagamento di somme di denaro. In
linea con lo strumento internazionale, quindi, è previsto che
l'autore del fatto di tratta di minore sia punito
indipendentemente dall'uso di violenza, minaccia o inganno, o
dal consenso eventualmente ottenuto da chi esercita autorità
sul minore. L'uso della dizione "esercizio di autorità sul
minore" è funzionale alla necessità di includere tutte le
diverse situazioni giuridiche e fattuali afferenti il minore,
anche quelle riconducibili a differenti ordinamenti giuridici
e sociali dei Paesi di provenienza delle vittime.
L'articolo 3 del disegno di legge sostituisce il vigente
articolo 602 del codice penale (Alienazione e acquisto di
schiavi) sostituendo la formulazione originaria che
incrimina la condotta di chi "aliena o cede una persona in
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla
schiavitù", in quanto tale condotta è propriamente riferibile
alla sola condizione di schiavitù, unica condizione che,
assimilando la persona umana ad una cosa, ne rende possibile
l'alienazione o l'acquisto. Appare, inoltre, necessario
integrare l'incriminazione della condotta del mantenimento di
una persona in stato di schiavitù anche con riferimento alla
condizione di servitù, coerentemente alla definizione che ne è
stata data dall'articolo 600 nel testo proposto.
Nell'articolo 4 del disegno di legge vengono dettate norme
di coordinamento con le quali, in sostanza, la vigente
disciplina codicistica in materia di circostanze aggravanti e
attenuanti e di pene accessorie, riferita ai delitti di cui
agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile),
600-ter (Pornografia minorile) e 600-quinquies
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile), viene estesa alle nuove fattispecie
di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.
Non si è ritenuto necessario introdurre ulteriori norme di
coordinamento con le norme penali, contenute in altri testi
normativi, che si riferiscono agli articoli 600, 601 e 602 del
codice penale in quanto il disegno di legge proposto ha
modificato, unicamente, il contenuto precettivo degli articoli
richiamati, mantenendone la numerazione originaria.
Nell'articolo 5 del disegno di legge, si intende
evidenziare, coerentemente ai già richiamati impegni
internazionali, la volontà di assicurare alle vittime del
reato di tratta, che siano state individuate come tali, ogni
forma di assistenza e di protezione, ferme restando le
disposizioni contenute nell'articolo 18 del Testo unico
sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), la
cui applicazione ha, finora, prodotto risultati
soddisfacenti.
Infine nell'articolo 6 vengono dettate misure per la
prevenzione del fenomeno che prevedono l'organizzazione da
parte dei Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e
delle politiche sociali e delle pari opportunità di iniziative
mirate a prevenire la tratta di persone, sia a livello
nazionale, attraverso l'organizzazione di corsi di
addestramento del personale, sia a livello internazionale con
incontri e convegni sul tema. Tale articolo non necessita di
copertura finanziaria, in quanto gli interventi che i Ministri
interessati riterranno di adottare per prevenire il fenomeno
della tratta saranno effettuati nell'ambito dei fondi
disponibili in ciascun esercizio finanziario.
Il provvedimento in esame non comporta maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non viene redatta
la relazione tecnico-finanziaria.