XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1584
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Riduzione in schiavitù o in servitù).
1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 600 (Riduzione in schiavitù o in servitù).-
Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito
con la reclusione da otto a venti anni.
Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù
la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto,
a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, o
vincolata al servizio di una cosa.
Agli effetti della legge penale si intende per servitù la
condizione di soggezione continuativa di una persona costretta
mediante violenza, minaccia o abuso di autorità
all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o
lavorative.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono
commessi a danno di minori di anni diciotto o sono diretti
allo sfruttamento della prostituzione".
Art. 2.
(Tratta di persone).
1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 601 (Tratta di persone).- Chiunque, mediante
violenza, minaccia, inganno o mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona
che ha autorità sul soggetto passivo, costringe o induce
taluno a fare ingresso nel territorio dello Stato o a
soggiornarvi, o a trasferirsi al suo interno, o ad uscire da
esso, al fine di sottoporlo ad una condizione di schiavitù o
di servitù o di indurlo alla prostituzione o di sottoporlo al
prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti
anni.
Se l'ingresso, il soggiorno, il trasferimento sul
territorio dello Stato o l'uscita da esso per le finalità di
sfruttamento di cui al primo comma riguardano un minore degli
anni diciotto, l'autore del fatto è punito con la reclusione
da dieci a venti anni, indipendentemente dall'uso di violenza,
minaccia o inganno o dal consenso eventualmente ottenuto da
chi esercita autorità sul minore.
Le stesse pene rispettivamente previste ai commi
precedenti si applicano a chi fa commercio di persone o di
minori per le finalità di sfruttamento di cui al primo
comma.
Le pene di cui al presente articolo sono aumentate da un
terzo alla metà se i fatti sono commessi da tre o più
persone".
Art. 3.
(Alienazione e acquisto di schiavi. Mantenimento in stato
di schiavitù o servitù).
1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 602 (Alienazione e acquisto di schiavi.
Mantenimento in stato di schiavitù o servitù).- Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo 601, aliena o acquista o
cede una persona che si trova in stato di schiavitù o se ne
impossessa, oppure mantiene una persona nello stato di
schiavitù o servitù, è punito con la reclusione da tre a
dodici anni".
Art. 4.
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice
penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le
seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601, e 602".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del
codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite
le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice
penale, dopo le parole:
"600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli
articoli 600, 601 e 602".
4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo
le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti:
"nonché dagli articoli 600, 601 e 602".
Art. 5.
(Status di vittima di tratta di persone).
1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima
del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e
le misure di protezione che si rendono necessarie anche
mediante l'utilizzo di strutture pubbliche.
2. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita
la documentazione attestante lo status di vittima e
quella necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.
3. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si
provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 6.
(Misure per la prevenzione).
1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i
Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle
politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi
di addestramento del personale, incontri internazionali ed
ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di
persone.