XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1584




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù).

        1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600 (Riduzione in schiavitù o in servitù).- Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, o vincolata al servizio di una cosa.
        Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona costretta mediante violenza, minaccia o abuso di autorità all'accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative.
        La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione".


Art. 2.

(Tratta di persone).

        1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 601 (Tratta di persone).- Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sul soggetto passivo, costringe o induce taluno a fare ingresso nel territorio dello Stato o a soggiornarvi, o a trasferirsi al suo interno, o ad uscire da esso, al fine di sottoporlo ad una condizione di schiavitù o di servitù o di indurlo alla prostituzione o di sottoporlo al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
        Se l'ingresso, il soggiorno, il trasferimento sul territorio dello Stato o l'uscita da esso per le finalità di sfruttamento di cui al primo comma riguardano un minore degli anni diciotto, l'autore del fatto è punito con la reclusione da dieci a venti anni, indipendentemente dall'uso di violenza, minaccia o inganno o dal consenso eventualmente ottenuto da chi esercita autorità sul minore.
        Le stesse pene rispettivamente previste ai commi precedenti si applicano a chi fa commercio di persone o di minori per le finalità di sfruttamento di cui al primo comma.
        Le pene di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da tre o più persone".


Art. 3.

(Alienazione e acquisto di schiavi. Mantenimento in stato
di schiavitù o servitù).

        1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 602 (Alienazione e acquisto di schiavi. Mantenimento in stato di schiavitù o servitù).- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o se ne impossessa, oppure mantiene una persona nello stato di schiavitù o servitù, è punito con la reclusione da tre a dodici anni".


Art. 4.

(Norme di coordinamento).

        1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601, e 602".
        2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".
        3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".
        4. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "nonché dagli articoli 600, 601 e 602".


Art. 5.

(Status di vittima di tratta di persone).

        1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e le misure di protezione che si rendono necessarie anche mediante l'utilizzo di strutture pubbliche.
        2. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione attestante lo status di vittima e quella necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        4. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Art. 6.

(Misure per la prevenzione).

        1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.



Frontespizio Relazione Relazione tecnica