XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1581
Onorevoli Colleghi! - Alla fine della X legislatura fu
approvata, dopo la lunga battaglia dei lavoratori esposti alla
lavorazione dell'amianto, la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con
questo provvedimento si è finalmente giunti alla cessazione
delle produzioni contenenti amianto, sicuro cancerogeno, che
ha fatto riscontrare indici di mortalità superiori alla media
nazionale: il più grande infortunio sul lavoro mai riscontrato
nel nostro Paese per i lavoratori dei settori interessati a
queste applicazioni.
Indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che
l'assunzione per inalazione o ingestione di questa fibra
provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della
capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato
digerente.
E' ormai confermato che l'amianto provoca tumori maligni
della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi.
L'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992 dispone
le misure per il riconoscimento del carattere usurante di
queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la
misura di maggiorazione contributiva ai fini del
raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori
esposti.
Al comma 8 del medesimo articolo, però, si limita questo
riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera
per più di dieci anni in queste attività a rischio.
Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza è
valutato scientificamente su 20-30 anni, insorge
indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione
all'amianto, si propone con l'unico articolo di questa
proposta di legge l'abrogazione del tetto dei dieci anni
previsto dal citato articolo 13 per consentire l'applicazione
dei benefìci previdenziali a tutti i lavoratori esposti a
questo cancerogeno, superando anche i problemi di
costituzionalità che si frappongono a quanti non vedono
riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di
servizio anche di pochi mesi inferiore al limite temporale
stabilito dal citato articolo 13 della legge n. 257 del
1992.
Con la modifica che si propone, il moltiplicatore 1,5
previsto dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del
1992, si applicherebbe a qualsiasi periodo di esposizione
all'amianto, poiché non sono soggetti a rischio esclusivamente
coloro che hanno più di dieci anni di prestazione, ma tutti
gli esposti così come scientificamente accertato.