XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1581




        Onorevoli Colleghi! - Alla fine della X legislatura fu approvata, dopo la lunga battaglia dei lavoratori esposti alla lavorazione dell'amianto, la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con questo provvedimento si è finalmente giunti alla cessazione delle produzioni contenenti amianto, sicuro cancerogeno, che ha fatto riscontrare indici di mortalità superiori alla media nazionale: il più grande infortunio sul lavoro mai riscontrato nel nostro Paese per i lavoratori dei settori interessati a queste applicazioni.
        Indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che l'assunzione per inalazione o ingestione di questa fibra provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente.
        E' ormai confermato che l'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi.
        L'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992 dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante di queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la misura di maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti.
        Al comma 8 del medesimo articolo, però, si limita questo riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio.
        Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza è valutato scientificamente su 20-30 anni, insorge indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione all'amianto, si propone con l'unico articolo di questa proposta di legge l'abrogazione del tetto dei dieci anni previsto dal citato articolo 13 per consentire l'applicazione dei benefìci previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno, superando anche i problemi di costituzionalità che si frappongono a quanti non vedono riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di servizio anche di pochi mesi inferiore al limite temporale stabilito dal citato articolo 13 della legge n. 257 del 1992.
        Con la modifica che si propone, il moltiplicatore 1,5 previsto dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, si applicherebbe a qualsiasi periodo di esposizione all'amianto, poiché non sono soggetti a rischio esclusivamente coloro che hanno più di dieci anni di prestazione, ma tutti gli esposti così come scientificamente accertato.




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