XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1581
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo
superiore a dieci anni" sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.