XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1581




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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