XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1580
Onorevoli Colleghi! - Due anni orsono è terminato un
processo a Casale Monferrato con la condanna della Eternit
Spa, per le responsabilità conseguenti alla lavorazione
dell'amianto negli stabilimenti. Erano circa 1.500 le parti
civili in quel procedimento: si trattava di ex lavoratori e di
eredi delle vittime dell'amianto.
Sulla tossicità e sugli effetti cancerogeni dell'amianto
vi è ormai una vasta letteratura in testi e dati fin dal 1935,
studi occultati dall'industria del nostro Paese che ha difeso
l'idea della sicurezza dell'amianto, una pura operazione
lobbistica con la quale gli industriali del settore hanno
combattuto la battaglia in difesa del proprio business.
E' una logica perversa, quella del profitto a tutti i costi,
che genererà costi all'infinito se non si saprà, sulla scorta
di quanto avvenuto, porvi rimedio.
Alla fine della X legislatura fu approvata la legge 27
marzo 1992, n. 257, dopo una lunga battaglia dei lavoratori
del settore.
La legge contiene norme relative alla cessazione
dell'impiego di amianto, al divieto di estrazione e di
importazione, alle modalità di smaltimento. L'Italia è stata
però inadempiente sull'adeguamento alle disposizioni
comunitarie che già dieci anni fa prevedevano per i Paesi
membri misure di prevenzione e di protezione dall'amianto. Le
imprese hanno preteso questi ritardi dai Governi che si sono
succeduti, sia per ragioni nobili (il larghissimo ambito di
applicazione dell'amianto per le sue qualità tecnologiche),
sia per ragioni meno nobili, cioè il basso costo della materia
prima.
Le circa tremila applicazioni dell'amianto vanno
dall'edilizia ai rivestimenti antincendio, agli isolanti, alle
condotte, ai tubi per acquedotti, ai tetti e alle coperture di
edifici in generale, alle pavimentazioni e alle soffittature.
Sono esposti lavoratori e cittadini che vivono a contatto di
produzioni e applicazioni di tale materiale.
Le fibre di amianto sono assunte dall'uomo per inalazione,
attraverso l'apparato respiratorio fino a raggiungere i
polmoni, oppure tramite ingestione. L'asbestosi è la malattia
legata alla proprietà di queste fibre e provoca la
cicatrizzazione del tessuto polmonare con conseguente perdita
definitiva della capacità funzionale. Recenti studi
scientifici confermano che non è possibile guarigione alcuna
dalle lesioni prodotte dall'asbesto ed è certo che esso
produce tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati
mesoteliomi, tumori polmonari e gastrointestinali. Questa
sostanza cancerogena non ha alcun livello di soglia o limite
che possa garantire la salute di coloro che siano esposti, in
quanto è dannosa anche in minima quantità.
Indagini epidemiologiche hanno già peraltro evidenziato in
Casale Monferrato che purtroppo le vittime dell'asbesto fra la
popolazione sono destinate ad aumentare drammaticamente nei
prossimi anni dato il lungo tempo di latenza delle forme
tumorali legate all'amianto, registrando un eccesso di
mortalità corrispondente a dodici volte la media nazionale.
Bisogna quindi colmare un vuoto lasciato dalla citata
legge n. 257 del 1992. E' indubbio che si debba intervenire
per i danni che l'amianto, pur dopo quanto previsto
dall'articolo 1 della legge medesima, continua a produrre.
Occorre procedere alla bonifica di strutture e siti che vedono
la presenza di amianto, intervenire per evitare danni futuri,
per non accettare una condizione disumana, su cui si tace
continuando a contare i morti.
Si dovrà "mappare" il territorio che vede la presenza di
amianto, attivare la ricostruzione della situazione
dettagliatamente e con precisione; non si potrà bonificare
tutto il territorio contemporaneamente, si dovrà vedere cosa e
come bonificare, si dovrebbero stabilire priorità in base alla
pericolosità dell'esposizione alla contaminazione.
Il soggetto tecnico incaricato della mappatura, delle
priorità e della bonifica è l'azienda sanitaria locale
competente per territorio.
Senza dubbio questo lavoro deve essere realizzato in
stretta collaborazione con i soggetti esposti e organizzati
che denominiamo "comitato di partecipazione dei lavoratori e
cittadini" per la bonifica dei siti contaminati da amianto,
che dovrà essere costituito dai comuni interessati per
affermare la responsabilità del comune in materia di salute
pubblica.
L'azienda sanitaria locale dovrà utilizzare dei presìdi di
secondo livello per le analisi e le indagini e non ultimo per
la determinazione delle priorità e delle modalità di bonifica,
nonché dei controlli da effettuare in corso di bonifica e a
suo completamento.
I presìdi di riferimento sono il presidio multizonale di
igiene e prevenzione, i dipartimenti universitari competenti
in materia e l'Istituto superiore di sanità.
Non si realizza però bonifica senza partecipazione: coloro
che sono stati o sono esposti sono i soggetti della
partecipazione. Tali soggetti sono oggi principalmente
rappresentati da associazioni, composte anche dai familiari
delle vittime, e dall'Associazione esposti amianto, che si
battono per il rischio zero e per le operazioni di
bonifica.
I lavoratori e i cittadini associati, le associazioni
ambientaliste anti-amianto sono parte importante, soggetto
indispensabile perché tutto ciò venga realizzato.
Infine vi è il problema finanziario: chi pagherà la
bonifica? Si dovrebbe dire correttamente e coerentemente che
chi inquina paga.
Sappiamo però quanto ciò sia difficile da ottenere.
Chiediamo quindi che i costi delle indagini per la
costruzione della mappa dei rischi e dei danni, così come
quelli attinenti alla bonifica di edifici pubblici o privati,
siano a carico dello Stato - con l'utilizzo, essendo questa
dell'amianto una vera e propria calamità, delle leggi di spesa
relative alle emergenze previste dal bilancio dello Stato -
così come il rifinanziamento della legge n. 257 del 1992.
Infine, proprio perché tutto questo non venga disatteso e
senza la possibilità di individuare responsabilità, si devono
prevedere sanzioni. E' già grande il danno, non si può perdere
ulteriore tempo.