XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1580
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge stabilisce le norme per la bonifica
degli stabilimenti, delle strutture pubbliche e private e dei
territori contaminati da amianto.
Art. 2.
1. Le aziende sanitarie locali provvedono a un
aggiornamento dei siti contaminati da amianto, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale
scopo le aziende sanitarie locali, i dipartimenti universitari
competenti in materia, nonché l'Istituto superiore di sanità
utilizzano per le indagini propri tecnici esperti in materia
di amianto.
Art. 3.
1. Gli enti preposti al censimento della presenza di
amianto e quelli che effettuano le bonifiche devono consultare
un comitato di partecipazione dei lavoratori e dei cittadini,
di seguito denominato "comitato".
2. Il comitato è costituito dal comune, è presieduto dal
sindaco ed è composto da un numero di componenti variabile da
sette a ventuno, nominati dalle associazioni ambientaliste e
dalle rappresentanze dei lavoratori degli stabilimenti oggetto
della disciplina di cui alla presente legge.
3. Il comitato collabora con gli enti pubblici preposti al
censimento dei siti contaminati da amianto e verifica le
operazioni di bonifica, accedendo ad atti e documenti e
verificando in loco l'attuazione degli interventi.
4. I componenti del comitato non ricevono alcuna
retribuzione ma hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'attività svolta; il relativo onere finanziario
è posto a carico del bilancio del comune.
Art. 4.
1. Le aziende sanitarie locali, in collaborazione con il
comitato e con l'ausilio degli enti di cui all'articolo 2,
redigono la mappa dei rischi nei territori interessati al
rischio da amianto, quali:
a) stabilimenti produttivi dismessi in cui sia
stato manipolato amianto a qualsiasi titolo o materiale che lo
contiene;
b) discariche controllate o abusive in cui sia
stato depositato amianto, suoi residui o materiali contenenti
amianto;
c) edifici pubblici e privati contenenti
amianto;
d) tubazioni di qualsiasi genere, interrate o
meno, in cui sia presente materiale contenente amianto;
e) strade, cortili, aie e simili in cui si rilevi
la presenza di amianto.
2. Le aziende sanitarie locali in collaborazione con il
comitato, sulla base degli studi di cui all'articolo 2,
individuano la corrispondenza fra presenza di amianto e
persone colpite da mesoteliomi alla pleura, tumori polmonari,
tumori del tratto gastrointestinale, tumori alla laringe,
mediante classificazione per zone di residenza al momento
della comparsa della malattia e con termine pregresso di
almeno venti anni.
Art. 5.
1. Le aziende sanitarie locali in collaborazione con il
comitato, e d'intesa con il comune e con gli enti di cui
all'articolo 2, stabiliscono le priorità per la bonifica dei
siti e delle strutture da bonificare.
2. Le bonifiche devono essere effettuate in condizioni di
sicurezza, a rischio zero, e con l'impiego delle imprese di
cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n.
257.
3. Le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono inviate anche al
sindaco, al comitato e all'autorità di polizia giudiziaria.
Art. 6.
1. Gli oneri relativi al finanziamento degli interventi di
cui alla presente legge per le attività di prevenzione sono a
carico dei fondi sanitari regionali.
2. Per gli oneri relativi alle bonifiche degli edifici
pubblici sostenuti dalle singole amministrazioni si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
3. I costi per le operazioni di bonifica e di
ristrutturazione dei siti privati di cui all'articolo 4 sono a
carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per il 50 per cento della
quota.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è emanato il regolamento per l'attuazione delle
disposizioni previste dal presente articolo.
Art. 7.
1. I sindaci dei comuni interessati alle operazioni di cui
alla presente legge informano costantemente, d'intesa con il
comitato, la popolazione utilizzando i mezzi di comunicazione
di massa. Tale informazione deve interessare tutti gli atti
compiuti a livello amministrativo, economico e sanitario che
riguardano la mappa dei rischi e dei danni da amianto, la
bonifica dei siti, le priorità di bonifica e i risultati delle
bonifiche stesse.
Art. 8.
1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge non è consentito fruire dei finanziamenti di
cui all'articolo 6, comma 3.
2. In caso di inadempienza da parte di soggetti privati o
pubblici degli obblighi previsti dalla presente legge in
materia di bonifiche si applica il comma 1 dell'articolo 15
della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 9.
1. I proprietari di edifici e strutture concessi in
locazione a terzi curano la bonifica dall'amianto dei siti
contaminati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Della avvenuta bonifica è data
comunicazione secondo quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. I locatari possono dedurre dal canone di locazione le
eventuali spese adeguatamente certificate compiute per le
bonifiche di cui alla presente legge.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in
caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma
1 dell'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257.