XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1580




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge stabilisce le norme per la bonifica degli stabilimenti, delle strutture pubbliche e private e dei territori contaminati da amianto.


Art. 2.

        1. Le aziende sanitarie locali provvedono a un aggiornamento dei siti contaminati da amianto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo le aziende sanitarie locali, i dipartimenti universitari competenti in materia, nonché l'Istituto superiore di sanità utilizzano per le indagini propri tecnici esperti in materia di amianto.


Art. 3.

        1. Gli enti preposti al censimento della presenza di amianto e quelli che effettuano le bonifiche devono consultare un comitato di partecipazione dei lavoratori e dei cittadini, di seguito denominato "comitato".
        2. Il comitato è costituito dal comune, è presieduto dal sindaco ed è composto da un numero di componenti variabile da sette a ventuno, nominati dalle associazioni ambientaliste e dalle rappresentanze dei lavoratori degli stabilimenti oggetto della disciplina di cui alla presente legge.
        3. Il comitato collabora con gli enti pubblici preposti al censimento dei siti contaminati da amianto e verifica le operazioni di bonifica, accedendo ad atti e documenti e verificando in loco l'attuazione degli interventi.
        4. I componenti del comitato non ricevono alcuna retribuzione ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta; il relativo onere finanziario è posto a carico del bilancio del comune.

Art. 4.

        1. Le aziende sanitarie locali, in collaborazione con il comitato e con l'ausilio degli enti di cui all'articolo 2, redigono la mappa dei rischi nei territori interessati al rischio da amianto, quali:

            a) stabilimenti produttivi dismessi in cui sia stato manipolato amianto a qualsiasi titolo o materiale che lo contiene;

            b) discariche controllate o abusive in cui sia stato depositato amianto, suoi residui o materiali contenenti amianto;

            c) edifici pubblici e privati contenenti amianto;

            d) tubazioni di qualsiasi genere, interrate o meno, in cui sia presente materiale contenente amianto;

            e) strade, cortili, aie e simili in cui si rilevi la presenza di amianto.

        2. Le aziende sanitarie locali in collaborazione con il comitato, sulla base degli studi di cui all'articolo 2, individuano la corrispondenza fra presenza di amianto e persone colpite da mesoteliomi alla pleura, tumori polmonari, tumori del tratto gastrointestinale, tumori alla laringe, mediante classificazione per zone di residenza al momento della comparsa della malattia e con termine pregresso di almeno venti anni.


Art. 5.

        1. Le aziende sanitarie locali in collaborazione con il comitato, e d'intesa con il comune e con gli enti di cui all'articolo 2, stabiliscono le priorità per la bonifica dei siti e delle strutture da bonificare.
        2. Le bonifiche devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, a rischio zero, e con l'impiego delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
        3. Le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono inviate anche al sindaco, al comitato e all'autorità di polizia giudiziaria.


Art. 6.

        1. Gli oneri relativi al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge per le attività di prevenzione sono a carico dei fondi sanitari regionali.
        2. Per gli oneri relativi alle bonifiche degli edifici pubblici sostenuti dalle singole amministrazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
        3. I costi per le operazioni di bonifica e di ristrutturazione dei siti privati di cui all'articolo 4 sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il 50 per cento della quota.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.


Art. 7.

        1. I sindaci dei comuni interessati alle operazioni di cui alla presente legge informano costantemente, d'intesa con il comitato, la popolazione utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Tale informazione deve interessare tutti gli atti compiuti a livello amministrativo, economico e sanitario che riguardano la mappa dei rischi e dei danni da amianto, la bonifica dei siti, le priorità di bonifica e i risultati delle bonifiche stesse.

Art. 8.

        1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito fruire dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3.
        2. In caso di inadempienza da parte di soggetti privati o pubblici degli obblighi previsti dalla presente legge in materia di bonifiche si applica il comma 1 dell'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257.


Art. 9.

        1. I proprietari di edifici e strutture concessi in locazione a terzi curano la bonifica dall'amianto dei siti contaminati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Della avvenuta bonifica è data comunicazione secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
        2. I locatari possono dedurre dal canone di locazione le eventuali spese adeguatamente certificate compiute per le bonifiche di cui alla presente legge.
        3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257.



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