XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1578
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la legge 16 luglio
1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali, con ciò risolvendo
parte dei problemi che, da tempo, la categoria affrontava,
relativamente agli aspetti legati al trattamento
pensionistico. Tuttavia è rimasta inalterata la problematica
riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il
requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti
disoccupati a seguito del venire meno della figura dello
spedizioniere doganale: infatti, in base alla normativa
vigente, gli anni contributivi maturati presso il Fondo e
quelli maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) non sono cumulabili e, di conseguenza, molti
spedizionieri oggi, pur avendo versato obbligatoriamente
decine di anni di contributi, non possono godere di un
trattamento pensionistico, nonostante l'età anagrafica
avanzata. Peraltro a tale situazione si aggiunge la crisi del
settore, derivata dalla nuova disciplina europea che, con
l'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, ha
determinato una pesante flessione della domanda di lavoro di
questa specifica categoria.
La proposta di legge che viene sottoposta all'esame della
Camera dei deputati, costituisce, quindi, un necessario
passaggio legislativo per consentire il riconoscimento del
giusto trattamento pensionistico a lavoratori non più giovani.
Essa interviene, infatti, per riconoscere il trattamento
pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già
iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della
legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in
periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di
previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima
previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad
accedere alla pensione di anzianità. Occorre evidenziare che
l'intervento legislativo consentirebbe l'accesso al lavoro di
nuove forze e permetterebbe di fare posto ai giovani che,
attualmente, trovano quei posti ancora preclusi da chi
dovrebbe, con ragione, essere in pensione.
In realtà, si tratta di un numero ristretto di persone - o
meglio di lavoratori - che si sono trovati "a cavallo" fra la
soppressione del citato Fondo previdenziale e assistenziale
degli spedizionieri doganali e il conseguente passaggio
all'INPS di tutta la categoria. Questo significa che, con il
tempo, il problema si risolverà automaticamente per via del
totale assorbimento da parte dell'INPS.
La proposta di legge si compone di due articoli: al comma
1 dell'articolo 1 si prevede che agli spedizionieri doganali
già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III
della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il
diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza
di un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché
maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme
obbligatorie di previdenza, ovvero di un requisito anagrafico
di cinquantotto anni e di un'anzianità contributiva di almeno
trentacinque anni, computata secondo il criterio citato. Il
comma 2 fa salva l'applicazione, se più favorevole, dei
requisiti previsti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, mentre il comma 3 chiarisce che il
trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del
comma 1 è erogato dall'INPS, in conformità alle disposizioni
di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
L'articolo 2 reca le disposizioni di copertura finanziaria
della legge, nella redazione delle quali si è tenuto conto
della presumibile quantificazione degli oneri.
E' auspicabile che l'Assemblea approvi al più presto la
proposta di legge che introduce una misura di equità e di
giustizia sociale, garantendo i diritti di lavoratori che non
chiedono altro che il riconoscimento della contribuzione
versata.