XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1578




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la legge 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, con ciò risolvendo parte dei problemi che, da tempo, la categoria affrontava, relativamente agli aspetti legati al trattamento pensionistico. Tuttavia è rimasta inalterata la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venire meno della figura dello spedizioniere doganale: infatti, in base alla normativa vigente, gli anni contributivi maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili e, di conseguenza, molti spedizionieri oggi, pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico, nonostante l'età anagrafica avanzata. Peraltro a tale situazione si aggiunge la crisi del settore, derivata dalla nuova disciplina europea che, con l'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, ha determinato una pesante flessione della domanda di lavoro di questa specifica categoria.
        La proposta di legge che viene sottoposta all'esame della Camera dei deputati, costituisce, quindi, un necessario passaggio legislativo per consentire il riconoscimento del giusto trattamento pensionistico a lavoratori non più giovani. Essa interviene, infatti, per riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità. Occorre evidenziare che l'intervento legislativo consentirebbe l'accesso al lavoro di nuove forze e permetterebbe di fare posto ai giovani che, attualmente, trovano quei posti ancora preclusi da chi dovrebbe, con ragione, essere in pensione.
        In realtà, si tratta di un numero ristretto di persone - o meglio di lavoratori - che si sono trovati "a cavallo" fra la soppressione del citato Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e il conseguente passaggio all'INPS di tutta la categoria. Questo significa che, con il tempo, il problema si risolverà automaticamente per via del totale assorbimento da parte dell'INPS.
        La proposta di legge si compone di due articoli: al comma 1 dell'articolo 1 si prevede che agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, ovvero di un requisito anagrafico di cinquantotto anni e di un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio citato. Il comma 2 fa salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti previsti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre il comma 3 chiarisce che il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1 è erogato dall'INPS, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
        L'articolo 2 reca le disposizioni di copertura finanziaria della legge, nella redazione delle quali si è tenuto conto della presumibile quantificazione degli oneri.
        E' auspicabile che l'Assemblea approvi al più presto la proposta di legge che introduce una misura di equità e di giustizia sociale, garantendo i diritti di lavoratori che non chiedono altro che il riconoscimento della contribuzione versata.




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