XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1578
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo
professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento
pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti
requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta
anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso
diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e
un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni,
computata secondo il criterio di cui alla lettera a).
2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei
requisiti previsti all'articolo 59, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai
sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3
della legge 16 luglio 1997, n. 230.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2001, a lire
12.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 12.100 milioni a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.