XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1578




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

                a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

                b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).

        2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti previsti all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2001, a lire 12.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 12.100 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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