XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1577
Onorevoli Colleghi! - Il tema della responsabilità
disciplinare dei magistrati ordinari e delle cause di
incompatibilità ad essi afferenti è da tempo oggetto del
dibattito politico-istituzionale per le numerose e delicate
implicazioni che ne derivano.
Da più parti sono state avanzate proposte di modifica
dell'attuale sistema: gli allora Ministri di grazia e
giustizia pro tempore nel corso dei precedenti Governi,
il Consiglio superiore della magistratura, numerosissimi poi i
progetti legislativi d'iniziativa parlamentare.
Si è voluto così rielaborare una proposta di legge che
accoglie molte delle soluzioni avanzate e in parte discusse, e
che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura
(atto Camera n. 1073) al fine di risolvere una volta per tutte
l'annosa e delicata questione.
Il testo è diviso in più capi: il capo I contiene i
princìpi generali di legalità e di insindacabilità del
contenuto degli atti giudiziari; il capo II contiene le
disposizioni concernenti i doveri del magistrato,
l'individuazione delle ipotesi di illecito, le sanzioni
irrogabili, i capi III e IV indicano la composizione
dell'organo di giudizio disciplinare, l'individuazione
dell'organo di accusa, le cadenze cronologiche del
procedimento, le norme procedimentali. Infine, il capo V
disciplina la materia dell'incompatibilità e ineleggibilità
dei magistrati, nonché le situazioni di sopravvenuta
inattitudine per malattia o altre cause, mentre il capo VI
tratta la materia degli incarichi extragiudiziari. Il capo VII
contiene le disposizioni finali.
Con le norme contenute nel capo VI, in particolare, si è
inteso salvaguardare i fondamentali princìpi costituzionali di
autonomia e indipendenza dei giudici, limitando la possibilità
di svolgere incarichi extragiudiziari. Esigenza, peraltro, in
linea con l'orientamento del Consiglio superiore della
magistratura che ha affermato che la prassi degli incarichi
extragiudiziari è in grave contrasto con il principio della
assoluta prevalenza dell'impegno del giudice all'assolvimento
delle sue funzioni. Finalità del divieto è dunque quella di
garantire che l'esercizio della funzione giurisdizionale
avvenga nel rispetto dei princìpi di autonomia, di
indipendenza e di imparzialità del magistrato, che male si
conciliano con l'esercizio di attività extragiudiziarie che
coinvolgono rilevanti interessi pubblici ed economici.
La presente proposta di legge si chiude poi con le
consuete disposizioni finali.
Si auspica la sua pronta approvazione al fine, ormai
improcrastinabile, di dare delle regole in una materia di così
ampia portata e importanza, che peraltro non comporta oneri
per l'erario dello Stato.