XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1577




        Onorevoli Colleghi! - Il tema della responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari e delle cause di incompatibilità ad essi afferenti è da tempo oggetto del dibattito politico-istituzionale per le numerose e delicate implicazioni che ne derivano.
        Da più parti sono state avanzate proposte di modifica dell'attuale sistema: gli allora Ministri di grazia e giustizia pro tempore nel corso dei precedenti Governi, il Consiglio superiore della magistratura, numerosissimi poi i progetti legislativi d'iniziativa parlamentare.
        Si è voluto così rielaborare una proposta di legge che accoglie molte delle soluzioni avanzate e in parte discusse, e che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 1073) al fine di risolvere una volta per tutte l'annosa e delicata questione.
        Il testo è diviso in più capi: il capo I contiene i princìpi generali di legalità e di insindacabilità del contenuto degli atti giudiziari; il capo II contiene le disposizioni concernenti i doveri del magistrato, l'individuazione delle ipotesi di illecito, le sanzioni irrogabili, i capi III e IV indicano la composizione dell'organo di giudizio disciplinare, l'individuazione dell'organo di accusa, le cadenze cronologiche del procedimento, le norme procedimentali. Infine, il capo V disciplina la materia dell'incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati, nonché le situazioni di sopravvenuta inattitudine per malattia o altre cause, mentre il capo VI tratta la materia degli incarichi extragiudiziari. Il capo VII contiene le disposizioni finali.
        Con le norme contenute nel capo VI, in particolare, si è inteso salvaguardare i fondamentali princìpi costituzionali di autonomia e indipendenza dei giudici, limitando la possibilità di svolgere incarichi extragiudiziari. Esigenza, peraltro, in linea con l'orientamento del Consiglio superiore della magistratura che ha affermato che la prassi degli incarichi extragiudiziari è in grave contrasto con il principio della assoluta prevalenza dell'impegno del giudice all'assolvimento delle sue funzioni. Finalità del divieto è dunque quella di garantire che l'esercizio della funzione giurisdizionale avvenga nel rispetto dei princìpi di autonomia, di indipendenza e di imparzialità del magistrato, che male si conciliano con l'esercizio di attività extragiudiziarie che coinvolgono rilevanti interessi pubblici ed economici.
        La presente proposta di legge si chiude poi con le consuete disposizioni finali.
        Si auspica la sua pronta approvazione al fine, ormai improcrastinabile, di dare delle regole in una materia di così ampia portata e importanza, che peraltro non comporta oneri per l'erario dello Stato.




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