XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1577
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Principio di legalità - Insindacabilità
del contenuto degli atti giudiziari).
1. Il magistrato non può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dalla
presente legge.
2. Il magistrato non può essere chiamato a rispondere in
sede disciplinare per il contenuto degli atti giudiziari
compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che
nelle ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1, lettera
c), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
Art. 2.
(Inamovibilità del magistrato).
1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza
funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad
altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi
previste dalla legge, ovvero quando gli sia stata inflitta una
sanzione disciplinare per fatti che rendono incompatibile la
sua permanenza nella sede o nell'ufficio.
Capo II
DOVERI DEL MAGISTRATO
E SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 3.
(Doveri del magistrato).
1. Il magistrato deve esercitare le proprie funzioni con
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e
riserbo.
2. In ogni atto di esercizio delle proprie funzioni il
magistrato è tenuto al rispetto della dignità della
persona.
3. Anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, il
magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano
la credibilità ed il prestigio.
4. La violazione dei doveri stabiliti dal presente
articolo costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle
ipotesi previste dagli articoli 4, 5 e 6.
Art. 4.
(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) ogni violazione del dovere di imparzialità e,
in particolare:
1) il comportamento che, violando i doveri di cui
all'articolo 3, arreca illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
2) l'omissione della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle
incompatibilità di cui all'articolo 30;
3) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi
previsti dalla legge;
b) ogni rilevante violazione del dovere di
correttezza, e, in particolare:
1) il comportamento abitualmente o gravemente
scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque ha rapporti con l'ufficio giudiziario,
ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori;
2) l'ingiustificata interferenza nell'attività
giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio
delle funzioni o, comunque, con iniziative tendenti ad
influenzarla;
c) ogni rilevante violazione del dovere di
diligenza e, in particolare:
1) la violazione di legge determinata da negligenza
inescusabile;
2) il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile;
3) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
4) il deliberato proposito di disapplicare la
legge;
5) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione
della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione
degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulta,
quando la motivazione è richiesta dalla legge;
6) l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla
legge, lesivi della libertà personale o di altri diritti della
persona ovvero di provvedimenti che hanno leso, in modo
rilevante, diritti patrimoniali;
7) la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti;
8) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile
quando esso è imposto dalla legge o da disposizioni
dell'organo competente;
9) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune
in cui ha sede l'ufficio;
d) ogni rilevante violazione del dovere di
laboriosità e, in particolare:
1) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni;
2) l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro
giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte
del dirigente d'ufficio o del presidente di una sezione o del
presidente di un collegio;
3) l'affidamento ad altri del proprio lavoro;
e) ogni rilevante violazione del dovere di riserbo
e, in particolare:
1) il comportamento che determina la divulgazione di
atti del procedimento
coperti dal segreto o di cui è previsto il divieto di
pubblicazione;
2) la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere
diritti altrui, sugli affari definiti;
f) l'omissione, da parte del dirigente
dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio,
della comunicazione agli organi competenti di fatti che
possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio ovvero da
parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza,
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
previste dagli articoli 29 e 30 o di una delle fattispecie di
cui agli articoli 32 e 33.
2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma
1, non può dare luogo a responsabilità disciplinare l'attività
di interpretazione di norme di diritto, né quella di
valutazione del fatto e delle prove.
Art. 5.
(Illeciti disciplinari al
di fuori delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti per sé o per gli altri;
b) il frequentare persona sottoposta ad indagine o
imputata in un procedimento penale, o sottoposta a
procedimento di prevenzione o a procedura fallimentare, quando
si tratta di procedimento comunque trattato dal magistrato; il
frequentare persona che al magistrato consta essere stata
dichiarata delinquente abituale o aver subìto condanna per
gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero
il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza
la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo
svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
all'assolvimento del dovere di laboriosità o di
imparzialità;
d) la pubblica manifestazione di consenso o
dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la
posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio
è espresso, risulta idonea ad influenzare la libertà di
decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico
idoneo a compromettere in modo grave la credibilità e il
prestigio della funzione giudiziaria.
Art. 6.
(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena
pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di
particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità
di esecuzione, carattere di particolare gravità;
d) altri fatti costituenti reato idonei a
compromettere la credibilità e il prestigio del magistrato,
anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione
penale non può essere iniziata o proseguita.
Art. 7.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianità;
d) l'incapacità perpetua o temporanea ad
esercitare un incarico direttivo o di collaborazione
direttiva;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
anni;
f) la rimozione.
2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel
dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
commesso.
3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione.
4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente
spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un
quarantesimo né superiore ad un decimo dei posti in organico
della relativa qualifica.
5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta
per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive, devono essergli
conferite d'ufficio altre funzioni non direttive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il
magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni
direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente
all'irrogazione della misura disciplinare.
6. La sospensione dalle funzioni comporta, altresì, la
sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo.
7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
servizio.
8. La sanzione di cui al comma 4 e la cessazione di cui al
comma 7 sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica.
Art. 8.
(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).
1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 3, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 30;
d) ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
e) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma
1, lettera b), numero 1);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti;
m) i comportamenti previsti dall'articolo 5, comma
1, lettera b).
2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianità:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 3, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
b) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave.
3. E' punita con la sanzione della incapacità ad
esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva
l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se
abituale o grave.
4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o
l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 29,
nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla
legge o non autorizzati.
5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva
non inferiore ad un anno la cui esecuzione non è stata sospesa
ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale, o per la
quale è intervenuto provvedimento di revoca della sospensione
ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.
Art. 9.
(Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).
1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura può disporre il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la
condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una
delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 4, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge e
dell'inosservanza dell'obbligo delle comunicazioni al
Consiglio superiore della magistratura, dalla lettera a)
del comma l dell'articolo 5, ovvero se è inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni.
Capo III
ORGANI DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Art. 10.
(Competenze e composizione della
sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura).
1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei
magistrati è attribuita alla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, composta da nove
componenti effettivi e da sei supplenti.
2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare:
il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura,
che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un
componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo
esercizio di funzioni di legittimità e cinque componenti
eletti quali magistrati con funzioni di merito.
3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare:
due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto
quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di
funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali
magistrati con funzioni di merito.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è componente di diritto della sezione
disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti,
sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i
propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a
maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso
di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria,
è eletto il più anziano di età.
Art. 11.
(Sostituzione dei componenti
della sezione disciplinare).
1. In caso di assenza, impedimento, astensione o
ricusazione il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è sostituito nella presidenza della sezione
disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento
che nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 10 è
stato designato a tale funzione.
2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento
è sostituito dal componente supplente a ciò designato
nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 10; se la
sostituzione non è possibile, il componente effettivo è
sostituito dall'altro componente supplente della medesima
categoria.
3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai
supplenti della medesima categoria.
4. Sulla ricusazione di un componente della sezione
disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del
componente ricusato con il supplente corrispondente.
Art. 12.
(Pubblico ministero ed attività di indagine).
1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento
disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 7.
2. All'attività di indagine relativa al procedimento
disciplinare procede il pubblico ministero.
Capo IV
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 13.
(Termini).
1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla
notizia del fatto, acquisita
a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia
circostanziata.
2. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere
richiesta l'emissione del decreto che stabilisce la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura. Entro un anno dalla
data della predetta richiesta deve essere pronunciata la
sentenza della sezione disciplinare. Se la sentenza è
annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per
Cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza
disciplinare nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre
dalla data in cui sono restituiti dalla Corte di cassazione
gli atti del procedimento. Quando i termini non sono
osservati, il procedimento disciplinare si estingue, a
condizione che l'incolpato dia il suo consenso.
3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è
sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più
soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere,
ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in
giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei
medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento
disciplinare viene sollevata questione di legittimità
costituzionale e riprende, in tale caso, a decorrere dal
giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte
costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante
il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad
accertamenti specialistici, nonché durante il tempo in cui il
procedimento disciplinare è rinviato su richiesta
dell'incolpato medesimo.
Art. 14.
(Esercizio dell'azione disciplinare
e inizio del procedimento).
1. Il Ministro della giustizia promuove l'azione
disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il
Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali
si procede.
2. L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale
ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio
superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che
l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa
richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al
Ministro nel corso delle indagini.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la
Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo
disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di
collegio devono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti
concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del
collegio che sono rilevanti sotto il profilo disciplinare.
4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
giustizia al procuratore generale presso la Corte di
cassazione, o la comunicazione da questi data al Consiglio
superiore della magistratura ai sensi del comma 2, determinano
a tutti gli effetti l'inizio del procedimento disciplinare.
5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione
può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se
l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia.
Art. 15.
(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine).
1. Dell'inizio del procedimento disciplinare deve essere
data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto
che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da
altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque
momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del
caso, da un consulente tecnico.
2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione
all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, ai
sensi del comma 1, sono nulli. La nullità non può essere più
rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e
motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti
o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che
fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura.
3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale, ad
eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri
coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti ed interpreti
si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del
codice penale.
4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il
pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio
presso la procura generale della corte d'appello nel cui
distretto l'atto deve essere compiuto.
5. Al termine delle indagini, il procuratore generale
presso la Corte di cassazione, unitamente alle richieste
conclusive di cui all'articolo 14, invia alla sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il
fascicolo del procedimento che rimane depositato nella
segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con
facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli
atti.
Art. 16.
(Chiusura delle indagini).
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione,
al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione
e chiede al presidente della sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura la fissazione
dell'udienza di discussione orale. Della richiesta è data
comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia
dell'atto.
2. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, può
chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da
lui promossa, la modificazione della contestazione, cui
provvede il procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con
proprio decreto, il giorno della discussione orale, con avviso
ai testimoni e ai periti.
4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al
pubblico ministero e all'incolpato, nonché al difensore di
quest'ultimo, se già designato.
5. Nel caso in cui il procuratore generale presso la Corte
di cassazione ritenga che si debba escludere l'addebito
presenta richiesta motivata alla sezione disciplinare per la
declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data
comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia
dell'atto.
6. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può
richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti
giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere
al presidente della sezione disciplinare la fissazione
dell'udienza di discussione orale, formulando
l'incolpazione.
7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di
non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera
di consiglio; se rigetta la richiesta, provvede nei modi
previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della
giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede
nei modi previsti dai commi 3 e 4, e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un
magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia
designato dal Ministro.
Art. 17.
(Discussione nel giudizio
disciplinare e decisione).
1. Nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura nominato dal presidente fa
la relazione.
2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta
dell'incolpato; tuttavia, anche in tale ultimo caso, la
sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può
disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della
credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai
fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.
3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio
tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la
lettura di rapporti dell'ispettorato generale del Ministero
della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli
uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali, nonché
delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire
l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e
dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme
del codice di procedura penale sul dibattimento, ad eccezione
di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei
confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli
interpreti. Ai testimoni, periti ed interpreti si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice
penale.
4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo
l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla
deliberazione in camera di consiglio.
5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la
sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
6. I motivi della decisione sono depositati nella
segreteria della sezione disciplinare entro un mese dalla
deliberazione di cui al comma 4.
7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è
data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di
copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini
per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte
di cassazione. Il Ministro può, altresì, richiedere copia
degli atti del procedimento.
Art. 18.
(Rapporti con altri giudizi).
1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente
dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione
penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3.
2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio
disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna,
nonché la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta
ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento
pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato
non lo ha commesso.
Art. 19.
(Sospensione cautelare necessaria).
1. Su richiesta del Ministro della giustizia o del
procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal
ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a
procedimento penale e nei cui confronti è stata adottata una
misura cautelare personale.
2. La sospensione di cui al comma 1, ha effetto sino alla
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad
impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento;
la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, quando la misura cautelare è revocata per
carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può
essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o
di cessazione degli effetti della misura cautelare.
3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno
alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle
altre competenze di carattere continuativo.
4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e
alle altre competenze non percepiti, detratte le somme
corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con
sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad
impugnazione.
Art. 20.
(Sospensione cautelare facoltativa).
1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere
ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che,
per la loro gravità, sono incompatibili con l'esercizio delle
funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore
generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la
sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche
prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
2. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno
tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo
aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato
può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche
nel corso del procedimento di sospensione cautelare.
3. La sospensione può essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 7, comma 6, e 19, commi 3 e
4.
Art. 21.
(Ricorso per Cassazione).
1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui
agli articoli 19 e 20, e contro le decisioni della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
l'incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore
generale presso la Corte di cassazione possono proporre
ricorso per Cassazione, nei termini e con le forme previsti
dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite, entro
sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.
Art. 22.
(Reintegrazione a seguito di sentenza
di non luogo a procedere
o di proscioglimento).
1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e
cautelarmente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti
gli effetti nella situazione anteriore, quando è prosciolto
con sentenza irrevocabile, ovvero è pronunciata nei suoi
confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta
ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha
diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può
chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello
originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti.
Art. 23.
(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso).
1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando
diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura che conclude il
procedimento a carico del magistrato incolpato.
2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o
se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa
dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un
tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare
eventualmente disposta, al magistrato sono corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno
alimentare.
Art. 24.
(Revisione).
1. E' sempre ammessa la revisione delle decisioni divenute
irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione
disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della decisione
risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile, ovvero in una sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano
l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione
della relativa sanzione sono stati determinati da falsità,
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali
da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso
l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da
quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla
sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.
Art. 25.
(Istanza di revisione).
1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale
è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte
o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo
congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per
mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di
inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei
mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata,
unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere
a) e c), all'istanza deve essere unita la copia
autentica della sentenza penale.
4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro
della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione, alle condizioni di cui all'articolo 24 e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 26.
(Provvedimenti sull'istanza di revisione).
1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura acquisisce gli atti del procedimento disciplinare
e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore
generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo
difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se
proposta fuori dai casi di cui al comma 2 dell'articolo 24, o
senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 25, ovvero se risulta manifestamente infondata;
in tutti gli altri casi, la sezione disciplinare dispone che
si proceda al giudizio di revisione, al quale si applicano le
norme stabilite per il procedimento disciplinare.
2. Contro la decisione che dichiara inammissibile
l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite
della Corte di cassazione.
Art. 27.
(Giudizio di revisione).
1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura revoca la precedente decisione.
2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale
ricostruzione della carriera, nonché a percepire gli arretrati
dello stipendio e delle altre competenze non percepiti,
detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,
rivalutati in base agli indici di svalutazione registrati
dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 28.
(Riabilitazione).
1. Decorsi due anni dalla data del provvedimento con cui è
stata inflitta la sanzione disciplinare, possono essere resi
nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia
retroattiva.
2. Il provvedimento di riabilitazione è adottato dalla
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura.
Capo V
INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'
DEI MAGISTRATI
Art. 29.
(Incompatibilità di funzioni e
ineleggibilità dei magistrati).
1. I magistrati non possono assumere impieghi pubblici o
privati. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato,
Ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento
europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale,
circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco,
componente della giunta regionale, provinciale o comunale,
alle condizioni e con i limiti stabiliti dal presente
articolo. I magistrati non possono esercitare libere
professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né
attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali,
fatta eccezione per le attività di insegnamento universitario
e post-universitario, ove autorizzate dal Consiglio
superiore della magistratura, e per la partecipazione gratuita
ad organi ed enti con finalità culturali, scientifiche,
sportive, di beneficienza e di volontariato.
2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la
Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore,
deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere
regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente
della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali
sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
due anni antecedenti la data di accettazione della
candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette
cariche, né essere nominati componenti di una giunta
regionale, provinciale o comunale, se all'atto
dell'accettazione della candidatura o della nomina non si
trovano in aspettativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in
caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione
possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se
in aspettativa almeno sei mesi prima della data di
convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento
anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla
data del decreto di scioglimento, purché non si tratti di una
circoscrizione elettorale presso la quale hanno esercitato
giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere
nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o
comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della
nomina.
5. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 30.
(Incompatibilità per vincoli di
parentela, coniugio o affinità).
1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o
comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale
esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un
affine sino al terzo grado. Il Consiglio superiore della
magistratura può tuttavia derogare a tale divieto qualora,
tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono
l'ufficio, ritenga che non sussistono motivi di intralcio al
corretto e regolare svolgimento della attività giudiziaria e
che non è compromessa la credibilità della funzione
giudiziaria.
2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:
a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge
abitualmente la professione forense il coniuge, un parente in
linea retta o un affine sino al terzo grado, salvo che il
Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in
relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le
rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente
distinti;
b) nel territorio del distretto ove è compreso
l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea
retta all'infinito o in linea collaterale sino al secondo
grado ovvero un affine in linea retta è imputato di un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione, a condizione
che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla
funzione da lui esercitata ed al numero dei componenti
l'ufficio, risulti gravemente compromessa la fiducia nel
regolare svolgimento della funzione giudiziaria.
L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende
dinanzi ad uno degli uffici del distretto;
c) nella sede del proprio ufficio quando il
coniuge o un parente in linea retta o collaterale sino al
secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui
convivente tenga ivi una condotta che, per la natura
riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione
territoriale dell'ufficio, compromette gravemente la fiducia
nella imparzialità o nella correttezza della funzione
giudiziaria.
3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di
coniugio è parificata la convivenza di fatto.
Art. 31.
(Destinazione ad altre funzioni o
trasferimento ad altra sede per
incompatibilità o per inettitudine).
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9, il
magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre
funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno
dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 30 o
quando, per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua
colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a
provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività
giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che
occupa, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste
per la credibilità della funzione.
2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche
senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando
risulta oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.
Art. 32.
(Norme procedimentali).
1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 30 e 31, il
magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio, ovvero il
magistrato cui compete il potere di sorveglianza che hanno
avuto comunque notizia di una delle situazioni previste ai
citati articoli, hanno l'obbligo di denunciarla al Consiglio
superiore della magistratura entro il termine di quindici
giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza. Il
Consiglio superiore della magistratura può anche essere
attivato su richiesta del Ministro della giustizia, ovvero
d'ufficio.
2. La competente commissione del Consiglio superiore della
magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti
preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio
l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di
trasferimento, dandone immediatamente avviso all'interessato
ed avvertendolo che può essere sentito, anche a sua richiesta,
con l'eventuale assistenza di altro magistrato o di un
avvocato. Le indagini devono essere svolte entro il termine di
tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui al presente
comma.
3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono
depositati nella segreteria della commissione di cui al comma
2, del deposito è dato immediato avviso all'interessato che,
nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha
facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di
presentare eventuali controdeduzioni scritte.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, la commissione,
ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti,
propone al Consiglio superiore della magistratura entro i
successivi trenta giorni il trasferimento d'ufficio del
magistrato o l'archiviazione degli atti.
5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore
della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti
giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito
personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un
avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro
tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere
iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,
trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è
conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.
7. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2
dell'articolo 30, il magistrato deve essere trasferito ad
altro distretto. Quando il procedimento penale che ha
determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta
per l'applicazione della misura di prevenzione viene
rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato
all'ufficio di provenienza o ad altro ufficio della stessa
sede, anche in soprannumero.
Art. 33.
(Dispensa dal servizio, collocamento
in aspettativa o destinazione ad
altre funzioni per infermità).
1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per
qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine
non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri
del proprio ufficio.
2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato
può essere collocato d'ufficio in aspettativa fino al termine
massimo consentito dalle disposizioni vigenti. Decorso tale
termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni
di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal
servizio.
3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni
senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute
pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica
funzione giudiziaria di cui è investito.
4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 32. Nel corso
della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un
perito di propria fiducia.
5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può
essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è
stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato
di salute.
6. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, ove pronunci non luogo a procedere per infermità
di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente
commissione referente affinché sia attivato immediatamente il
procedimento di dispensa dal servizio.
Art. 34.
(Divieto di iscrizione ai partiti politici).
1. Ai magistrati è fatto divieto di iscrizione ai partiti
politici.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è
punita con una sanzione non superiore alla censura.
Art. 35.
(Incarichi conferiti dopo la
cessazione dalle funzioni).
1. I magistrati cessati dalle proprie funzioni per
raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno
successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo,
dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine
è elevato a due anni se la cessazione dalle funzioni avviene
per altra causa.
Capo VI
INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI
Art. 36.
(Incarichi consentiti).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono assumere incarichi extragiudiziari, sia
compatibili che incompatibili con l'esercizio contemporaneo
della funzione giudiziaria, se non nei seguenti casi:
a) addetto al Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
b) addetto agli uffici legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
c) addetto alla Corte costituzionale;
d) componente degli uffici del Consiglio superiore
della magistratura e degli altri organi di autogoverno;
e) componente dell'ufficio di gabinetto e
dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia;
f) addetto ad organismi internazionali per lo
svolgimento di attività connesse all'esercizio della
giurisdizione o alle competenze del Ministero della
giustizia;
g) addetto al Ministero della giustizia, nei
limiti di cui al comma 2;
h) incarichi di insegnamento universitario e
post-universitario e presso scuole ed istituti di
formazione della pubblica amministrazione, nonché di studio e
di ricerca, purché gli incarichi siano conferiti da un ente
pubblico;
i) incarichi conferiti da enti o da associazioni
con finalità religiose, sociali, scientifiche, culturali, di
beneficienza e di volontariato, purché per essi non sia
previsto alcun tipo di emolumento, neppure a titolo di
rimborso spese.
2. Nell'ambito del Ministero della giustizia sono
riservate ai magistrati ordinari le funzioni in tema di:
a) rapporti con il Consiglio superiore della
magistratura;
b) attività in materia legislativa;
c) attività ispettiva;
d) attività di assistenza tecnico-giuridica ai
consigli nazionali professionali;
e) organizzazione giudiziaria;
f) reclutamento e stato giuridico dei
magistrati;
g) elezione del Consiglio superiore della
magistratura e dei consigli giudiziari;
h) affari civili e delle libere professioni;
i) ordinamento e vigilanza sugli ordini e sui
collegi professionali;
l) affari penali;
m) giustizia minorile.
3. Le funzioni di cui alle lettere a), b),
c), e), f), g) e h) del comma 1
sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e
quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte
costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai
magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo
presso la Corte di cassazione.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 5
del presente articolo, i magistrati in servizio presso il
Ministero della giustizia, non addetti agli uffici di cui al
comma 2, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure
concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero,
agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento
fuori ruolo.
5. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini previsti dal comma 2, con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme dirette
a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati agli
avvocati e procuratori dello Stato".
6. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal
comma 5 del presente articolo, deve essere emanato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed ai sensi delle disposizioni della stessa
stabilite.
Art. 37.
(Disciplina degli incarichi consentiti).
1. Gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere
devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari dal
Consiglio superiore della magistratura e per i magistrati
amministrativi, contabili e militari dai rispettivi organi di
autogoverno.
2. Gli incarichi autorizzati ai sensi del comma 1 non
possono comunque avere durata superiore a sette anni. Il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di
autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non
più di tre anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di
particolari e gravi esigenze connesse all'incarico
espletato.
3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere
autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi
almeno cinque anni.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g) e
h) del comma 1 dell'articolo 36, il magistrato è
collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo
non può superare i sette anni. Per esigenze di servizio tale
periodo può essere prolungato, per una sola volta, per
ulteriori tre anni.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano con
riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al
comma 4, secondo e terzo periodo, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai magistrati non si applica il comma 2, secondo
periodo, limitatamente alla previsione della facoltà di
rinnovo dell'incarico, dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 38.
(Pubblicità degli incarichi esterni).
1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli
altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati
sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni
rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblici e ciascun
cittadino può prenderne visione.
3. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno disciplinano le modalità di esercizio
della facoltà di consultazione degli elenchi di cui al comma
1.
Art. 39.
(Divieto di partecipazione ad arbitrati
o a commissioni giudicatrici).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono fare parte di commissioni di collaudo di
opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di
arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'amministrazione
dello Stato, ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi
compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono fare parte di commissioni giudicatrici
d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative
all'accesso e alla progressione nelle carriere di magistrato
ordinario amministrativo, contabile e militare, nelle carriere
di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle
nell'amministrazione della giustizia e nelle professioni di
avvocato, procuratore legale e di notaio.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40.
(Norme abrogate).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 12,
secondo comma, 16, primo comma, 18 e 19, primo e secondo
comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12; articoli 2, secondo comma, 3,
4, 17, 18, 19, 20, 21 e da 28 a 37 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511; articoli 4, 6 e 17, terzo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni; articoli 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, e successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, e 27 luglio 1995, n. 388,
sono abrogati.
Art. 41.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo
giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.