XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1577




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Principio di legalità - Insindacabilità
del contenuto degli atti giudiziari).

        1. Il magistrato non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.
        2. Il magistrato non può essere chiamato a rispondere in sede disciplinare per il contenuto degli atti giudiziari compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6).


Art. 2.

(Inamovibilità del magistrato).

        1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendono incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.


Capo II

DOVERI DEL MAGISTRATO
E SANZIONI DISCIPLINARI


Art. 3.

(Doveri del magistrato).

        1. Il magistrato deve esercitare le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo.
        2. In ogni atto di esercizio delle proprie funzioni il magistrato è tenuto al rispetto della dignità della persona.
        3. Anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità ed il prestigio.
        4. La violazione dei doveri stabiliti dal presente articolo costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 4, 5 e 6.


Art. 4.

(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

                a) ogni violazione del dovere di imparzialità e, in particolare:

                1) il comportamento che, violando i doveri di cui all'articolo 3, arreca illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

                2) l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle incompatibilità di cui all'articolo 30;

                3) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

                b) ogni rilevante violazione del dovere di correttezza, e, in particolare:

                1) il comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque ha rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

                2) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni o, comunque, con iniziative tendenti ad influenzarla;

                c) ogni rilevante violazione del dovere di diligenza e, in particolare:

                1) la violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
                2) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

                3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

                4) il deliberato proposito di disapplicare la legge;

                5) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulta, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

                6) l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge, lesivi della libertà personale o di altri diritti della persona ovvero di provvedimenti che hanno leso, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

                7) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;

                8) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso è imposto dalla legge o da disposizioni dell'organo competente;

                9) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio;

                d) ogni rilevante violazione del dovere di laboriosità e, in particolare:

                1) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

                2) l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente d'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio;

                3) l'affidamento ad altri del proprio lavoro;

                e) ogni rilevante violazione del dovere di riserbo e, in particolare:

                1) il comportamento che determina la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui è previsto il divieto di pubblicazione;

                2) la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

                f) l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 29 e 30 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 32 e 33.

        2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, non può dare luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.


Art. 5.

(Illeciti disciplinari al
di fuori delle funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

                a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per gli altri;

                b) il frequentare persona sottoposta ad indagine o imputata in un procedimento penale, o sottoposta a procedimento di prevenzione o a procedura fallimentare, quando si tratta di procedimento comunque trattato dal magistrato; il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subìto condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
                c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità o di imparzialità;

                d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, risulta idonea ad influenzare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

                e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria.


Art. 6.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

                a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

                b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

                c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

                d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità e il prestigio del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.


Art. 7.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono:

                a) l'ammonimento;

                b) la censura;

                c) la perdita dell'anzianità;

                d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

                e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

                f) la rimozione.

        2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
        3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.
        4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore ad un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.
        5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, devono essergli conferite d'ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente all'irrogazione della misura disciplinare.
        6. La sospensione dalle funzioni comporta, altresì, la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.
        8. La sanzione di cui al comma 4 e la cessazione di cui al comma 7 sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 8.

(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).

        1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

                a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 3, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

                b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

                c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 30;

                d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

                e) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1);

                f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

                g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

                h) la scarsa laboriosità, se abituale;

                i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

                l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

                m) i comportamenti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b).
        2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

                a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 3, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

                b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave.

        3. E' punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.
        4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 29, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.
        5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non è stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale, o per la quale è intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.


Art. 9.

(Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).

        1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
        2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo delle comunicazioni al Consiglio superiore della magistratura, dalla lettera a) del comma l dell'articolo 5, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.


Capo III

ORGANI DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE


Art. 10.

(Competenze e composizione della
sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura).

        1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta da nove componenti effettivi e da sei supplenti.
        2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e cinque componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.
        3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.
        4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

Art. 11.

(Sostituzione dei componenti
della sezione disciplinare).

        1. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 10 è stato designato a tale funzione.
        2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 10; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.
        3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
        4. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.


Art. 12.

(Pubblico ministero ed attività di indagine).

        1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 7.
        2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.


Capo IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Art. 13.

(Termini).

        1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.
        2. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del decreto che stabilisce la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Entro un anno dalla data della predetta richiesta deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per Cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza disciplinare nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui sono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, a condizione che l'incolpato dia il suo consenso.
        3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale e riprende, in tale caso, a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato su richiesta dell'incolpato medesimo.


Art. 14.

(Esercizio dell'azione disciplinare
e inizio del procedimento).

        1. Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
        2. L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso delle indagini.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio devono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che sono rilevanti sotto il profilo disciplinare.
        4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale presso la Corte di cassazione, o la comunicazione da questi data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 2, determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento disciplinare.
        5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia.


Art. 15.

(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine).

        1. Dell'inizio del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.
        2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, ai sensi del comma 1, sono nulli. La nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
        3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti ed interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
        4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.
        5. Al termine delle indagini, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, unitamente alle richieste conclusive di cui all'articolo 14, invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento che rimane depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti.


Art. 16.

(Chiusura delle indagini).

        1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.
        2. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con proprio decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.
        4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato, nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato.
        5. Nel caso in cui il procuratore generale presso la Corte di cassazione ritenga che si debba escludere l'addebito presenta richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.
        6. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
        7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio; se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4, e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia designato dal Ministro.


Art. 17.

(Discussione nel giudizio
disciplinare e decisione).

        1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente fa la relazione.
        2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta dell'incolpato; tuttavia, anche in tale ultimo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.
        3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali, nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti ed interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
        4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.
        5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
        6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro un mese dalla deliberazione di cui al comma 4.
        7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può, altresì, richiedere copia degli atti del procedimento.


Art. 18.

(Rapporti con altri giudizi).

        1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.
        2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna, nonché la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.


Art. 19.

(Sospensione cautelare necessaria).

        1. Su richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a procedimento penale e nei cui confronti è stata adottata una misura cautelare personale.
        2. La sospensione di cui al comma 1, ha effetto sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, quando la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare.
        3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.


Art. 20.

(Sospensione cautelare facoltativa).

        1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
        2. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare.
        3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
        4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 6, e 19, commi 3 e 4.


Art. 21.

(Ricorso per Cassazione).

        1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 19 e 20, e contro le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura l'incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per Cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
        2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.


Art. 22.

(Reintegrazione a seguito di sentenza
di non luogo a procedere
o di proscioglimento).

        1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, quando è prosciolto con sentenza irrevocabile, ovvero è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.


Art. 23.

(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso).

        1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che conclude il procedimento a carico del magistrato incolpato.
        2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, al magistrato sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.


Art. 24.

(Revisione).

        1. E' sempre ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile, ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

                c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità, ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

        2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.


Art. 25.

(Istanza di revisione).

        1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
        2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
        3. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita la copia autentica della sentenza penale.
        4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui all'articolo 24 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.


Art. 26.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

        1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2 dell'articolo 24, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 25, ovvero se risulta manifestamente infondata; in tutti gli altri casi, la sezione disciplinare dispone che si proceda al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
        2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.


Art. 27.

(Giudizio di revisione).

        1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura revoca la precedente decisione.
        2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera, nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione registrati dall'Istituto nazionale di statistica.


Art. 28.

(Riabilitazione).

        1. Decorsi due anni dalla data del provvedimento con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare, possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva.
        2. Il provvedimento di riabilitazione è adottato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.


Capo V

INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'
DEI MAGISTRATI


Art. 29.

(Incompatibilità di funzioni e
ineleggibilità dei magistrati).

        1. I magistrati non possono assumere impieghi pubblici o privati. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, Ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta regionale, provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti dal presente articolo. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, fatta eccezione per le attività di insegnamento universitario e post-universitario, ove autorizzate dal Consiglio superiore della magistratura, e per la partecipazione gratuita ad organi ed enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficienza e di volontariato.
        2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche, né essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale, se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
        4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento, purché non si tratti di una circoscrizione elettorale presso la quale hanno esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.
        5. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 30.

(Incompatibilità per vincoli di
parentela, coniugio o affinità).

        1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un affine sino al terzo grado. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare a tale divieto qualora, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritenga che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento della attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.
        2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

                a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge, un parente in linea retta o un affine sino al terzo grado, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

                b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale sino al secondo grado ovvero un affine in linea retta è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, a condizione che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata ed al numero dei componenti l'ufficio, risulti gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

                c) nella sede del proprio ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale sino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, compromette gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.
        3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.


Art. 31.

(Destinazione ad altre funzioni o
trasferimento ad altra sede per
incompatibilità o per inettitudine).

        1. Salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 30 o quando, per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.
        2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando risulta oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.


Art. 32.

(Norme procedimentali).

        1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 30 e 31, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio, ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza che hanno avuto comunque notizia di una delle situazioni previste ai citati articoli, hanno l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche essere attivato su richiesta del Ministro della giustizia, ovvero d'ufficio.
        2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento, dandone immediatamente avviso all'interessato ed avvertendolo che può essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Le indagini devono essere svolte entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui al presente comma.
        3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione di cui al comma 2, del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare eventuali controdeduzioni scritte.
        4. Decorso il termine di cui al comma 3, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura entro i successivi trenta giorni il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.
        5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
        6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.
        7. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30, il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro ufficio della stessa sede, anche in soprannumero.

Art. 33.

(Dispensa dal servizio, collocamento
in aspettativa o destinazione ad
altre funzioni per infermità).

        1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.
        2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato d'ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle disposizioni vigenti. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.
        3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.
        4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 32. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di propria fiducia.
        5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.
        6. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ove pronunci non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente affinché sia attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.


Art. 34.

(Divieto di iscrizione ai partiti politici).

        1. Ai magistrati è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.
        2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione non superiore alla censura.


Art. 35.

(Incarichi conferiti dopo la
cessazione dalle funzioni).

        1. I magistrati cessati dalle proprie funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione dalle funzioni avviene per altra causa.


Capo VI

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI


Art. 36.

(Incarichi consentiti).

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere incarichi extragiudiziari, sia compatibili che incompatibili con l'esercizio contemporaneo della funzione giudiziaria, se non nei seguenti casi:

                a) addetto al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

                b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

                c) addetto alla Corte costituzionale;

                d) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi di autogoverno;

                e) componente dell'ufficio di gabinetto e dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia;

                f) addetto ad organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero della giustizia;
                g) addetto al Ministero della giustizia, nei limiti di cui al comma 2;

                h) incarichi di insegnamento universitario e post-universitario e presso scuole ed istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché di studio e di ricerca, purché gli incarichi siano conferiti da un ente pubblico;

                i) incarichi conferiti da enti o da associazioni con finalità religiose, sociali, scientifiche, culturali, di beneficienza e di volontariato, purché per essi non sia previsto alcun tipo di emolumento, neppure a titolo di rimborso spese.

        2. Nell'ambito del Ministero della giustizia sono riservate ai magistrati ordinari le funzioni in tema di:

                a) rapporti con il Consiglio superiore della magistratura;

                b) attività in materia legislativa;

                c) attività ispettiva;

                d) attività di assistenza tecnico-giuridica ai consigli nazionali professionali;

                e) organizzazione giudiziaria;

                f) reclutamento e stato giuridico dei magistrati;

                g) elezione del Consiglio superiore della magistratura e dei consigli giudiziari;

                h) affari civili e delle libere professioni;

                i) ordinamento e vigilanza sugli ordini e sui collegi professionali;

                l) affari penali;

                m) giustizia minorile.

        3. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h) del comma 1 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 2, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo.
        5. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        "3. Ai fini previsti dal comma 2, con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati agli avvocati e procuratori dello Stato".
        6. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, deve essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi delle disposizioni della stessa stabilite.


Art. 37.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

        1. Gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari dal Consiglio superiore della magistratura e per i magistrati amministrativi, contabili e militari dai rispettivi organi di autogoverno.
        2. Gli incarichi autorizzati ai sensi del comma 1 non possono comunque avere durata superiore a sette anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di tre anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.
        3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.
        4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 36, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo non può superare i sette anni. Per esigenze di servizio tale periodo può essere prolungato, per una sola volta, per ulteriori tre anni.
        5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Ai magistrati non si applica il comma 2, secondo periodo, limitatamente alla previsione della facoltà di rinnovo dell'incarico, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 38.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

        1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
        2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblici e ciascun cittadino può prenderne visione.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno disciplinano le modalità di esercizio della facoltà di consultazione degli elenchi di cui al comma 1.


Art. 39.

(Divieto di partecipazione ad arbitrati
o a commissioni giudicatrici).

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono fare parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato, ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono fare parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle carriere di magistrato ordinario amministrativo, contabile e militare, nelle carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle nell'amministrazione della giustizia e nelle professioni di avvocato, procuratore legale e di notaio.


Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 40.

(Norme abrogate).

        1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 12, secondo comma, 16, primo comma, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; articoli 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 e da 28 a 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; articoli 4, 6 e 17, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; articoli 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
        2. I regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, e 27 luglio 1995, n. 388, sono abrogati.


Art. 41.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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