XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1576
Onorevoli Colleghi! - La XIII legislatura non è
riuscita a votare una nuova legislazione sulla libertà
religiosa. Ma, su iniziativa dell'onorevole Maselli, si arrivò
ad un'elaborazione largamente condivisa, che qui
ripresentiamo.
Tra le libertà previste dalla nostra Costituzione, quella
di coscienza e di religione assume un valore particolare,
perché attiene alla sfera più personale ed intima, riguardante
il proprio rapporto con il trascendente o comunque la
convinzione personale sul senso della vita.
Questa libertà è una conquista irrinunciabile dell'era
moderna e se ne trovano i primi segni nei dibattiti di Putney
durante la sanguinosa rivoluzione inglese di Cromwell ed è
divenuta una conquista già matura negli scritti di Locke. Il
Codice leopoldino in Toscana nel '700 introduceva una certa
tolleranza religiosa, distante però dalla libertà. Il Regno
d'Italia, pur avendo secondo lo Statuto di Carlo Alberto una
religione di Stato, di fatto, solo dopo l'ordine del giorno
alla Camera di Pasquale Stanislao Mancini del 1872 conobbe una
autentica libertà di coscienza e di culto. Il Concordato del
1929 tra l'Italia e la Santa Sede sembrò garantire il
mantenimento di una autentica libertà religiosa con il
passaggio dei culti acattolici da "tollerati", come erano
secondo l'articolo 1 dello Statuto, ad ammessi.
In realtà la legislazione sui culti ammessi segnava un
pesante arretramento giuridico, prevedendo molti controlli
statali ed escludendo dalla stessa tolleranza religiosa le
confessioni che non avessero riconoscimento giuridico. Ne
fecero le spese particolarmente i testimoni di Geova ed i
Pentecostali ma non mancarono difficoltà anche per gli enti di
culto giuridicamente riconosciuti.
Esiste ora sull'argomento una notevole bibliografia, ma
basterà citare il volume di Giorgio Rochat, Regime fascista
e Chiese Evangeliche, per avere un'idea abbastanza precisa
della situazione. Una tragedia a parte è quella riguardante le
comunità ebraiche sottoposte prima alle leggi razziali del
1938, e poi alla deportazione in campi di sterminio.
L'Assemblea Costituente proclamò nell'articolo 8 che tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge ed avendo accettato nell'articolo 7 i Patti Lateranensi,
per il regolamento dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica,
non sottopose i culti acattolici ad una legislazione erga
omnes e nel terzo comma dell'articolo 8 previde di regolare
i rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche mediante
intese bilaterali. Il terzo comma dell'articolo 8 rimase però
lettera morta per oltre trenta anni. Solo in parallelo con il
nuovo Concordato con la Chiesa Cattolica del 1984, venne
stipulata la prima intesa con le Chiese rappresentate dalla
Tavola valdese, a cui via via ne seguirono altre con singole
Chiese. Ma per tutte le altre fedi, nel frattempo restarono in
vigore la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289.
La Corte costituzionale provvide nel corso degli anni a
cancellare via via le disposizioni della legislazione sui
culti ammessi non conciliabili con la Costituzione per cui si
ebbe in realtà una serie di leggi a macchia di leopardo. Buona
parte della dottrina costituzionale italiana ha ritenuto e
ritiene che sia indispensabile una abrogazione pura e semplice
delle leggi in oggetto che dovrebbero essere sostituite
dall'unica via prevista dalla Costituzione per regolare i
rapporti con i culti acattolici.
Nel frattempo, per effetto del processo migratorio in atto
sul piano internazionale, ma anche per talune tendenze
culturali e folosofiche, il quadro delle presenze religiose in
Italia si articolava ulteriormente. Ciò rende ancora più
urgente, oltre che moralmente indifferibile, un intervento
legislativo coerente con la nostra Carta costituzionale.
La proposta di legge che si presenta ora al vostro
giudizio ha come primo compito l'abrogazione delle leggi
precedenti, abrogazione che si trova all'articolo 41. Si è
però considerato che il tempo passato dalla entrata in vigore
della Costituzione, la lentezza con cui si sono approvate le
intese - finora solo sei - ed anche la moltiplicazione di
presenze religiose diverse nel Paese dovute alla mutata
situazione ed ora anche a una notevole immigrazione rendano
necessaria una legge quadro che non si sostituisca alle
intese, che recepisca alcuni diritti pur contenuti nella
legislazione abroganda e che eviti una discriminazione tra i
culti per cui esiste il regime pattizio e quelli ancora in
attesa.
La presente proposta di legge riproduce il contenuto di un
disegno di legge presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1997
(atto Camera 3947) che ha, nella scorsa legislatura avuto un
lungo ma attivo iter in Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati. Dopo una discussione
generale abbastanza ampia venne istituito un Comitato
ristretto che svolse audizioni a raggiera invitando tutti gli
enti di culto giuridicamente riconosciuti in Italia ed alcuni
esperti di indubbia fama. La Commissione ha poi esaminato i
molti emendamenti presentati giungendo al testo che ora viene
ripresentato.
La proposta di legge si compone di 4 capi: il primo
formato da 14 articoli riguarda la libertà di coscienza e di
religione riaffermando in tale campo e specificando i princìpi
costituzionali a tale riguardo: l'articolo 1 infatti
garantisce la libertà di coscienza e di religione in
conformità alla Costituzione, alle Convenzioni internazionali
sui diritti dell'uomo e ai principi del diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
L'articolo 2 spiega in dettaglio in che cosa consistono
tali diritti, e prevede anche quali ne siano i limiti
costituzionali.
L'articolo 3 impedisce discriminazioni o costrizioni ed
anche l'obbligo a dichiarazioni specificamente relative alla
propria appartenenza confessionale.
L'articolo 4 si occupa dell'istruzione ed educazione dei
figli.
L'articolo 5 estende alle finalità di religione e di culto
i diritti di riunione e di associazione previsti dagli
articoli 17 e 18 della Costituzione.
L'articolo 6 garantisce il diritto di aderire liberamente
ad una associazione religiosa e di recedere da essa e
l'articolo 7 sancisce il diritto di agire secondo i dettami
della propria coscienza nel rispetto dei diritti e doveri
sanciti dalla Costituzione.
L'articolo 8 prevede i diritti connessi all'appartenenza
alle forze armate, o enti assimilati, la permanenza negli
istituti di prevenzione e di pena e l'assistenza religiosa
relativa.
L'articolo 9 prevede la non possibilità di discriminazioni
sul lavoro per l'appartenenza ad una determinata confessione o
associazione religiosa.
L'articolo 10 dispone misure per il riconoscimento dei
ministri di culto, l'articolo 11 riguarda i matrimoni
religiosi validi agli effetti civili.
L'articolo 12 si occupa dei diritti religiosi degli
studenti.
Gli articoli 13 e 14 riguardano i diritti per affissioni e
distribuzioni di stampati relativi alla vita religiosa e per
gli edifici aperti al culto pubblico.
Il secondo capo, che riguarda gli articoli da 15 a 26, si
occupa delle confessioni e associazioni religiose e del loro
eventuale riconoscimento giuridico, mentre il terzo capo,
dall'articolo 27 all'articolo 36 riguarda la stipulazione di
intese, ed il quarto le disposizioni finali e transitorie.