XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1576




        Onorevoli Colleghi! - La XIII legislatura non è riuscita a votare una nuova legislazione sulla libertà religiosa. Ma, su iniziativa dell'onorevole Maselli, si arrivò ad un'elaborazione largamente condivisa, che qui ripresentiamo.
        Tra le libertà previste dalla nostra Costituzione, quella di coscienza e di religione assume un valore particolare, perché attiene alla sfera più personale ed intima, riguardante il proprio rapporto con il trascendente o comunque la convinzione personale sul senso della vita.
        Questa libertà è una conquista irrinunciabile dell'era moderna e se ne trovano i primi segni nei dibattiti di Putney durante la sanguinosa rivoluzione inglese di Cromwell ed è divenuta una conquista già matura negli scritti di Locke. Il Codice leopoldino in Toscana nel '700 introduceva una certa tolleranza religiosa, distante però dalla libertà. Il Regno d'Italia, pur avendo secondo lo Statuto di Carlo Alberto una religione di Stato, di fatto, solo dopo l'ordine del giorno alla Camera di Pasquale Stanislao Mancini del 1872 conobbe una autentica libertà di coscienza e di culto. Il Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede sembrò garantire il mantenimento di una autentica libertà religiosa con il passaggio dei culti acattolici da "tollerati", come erano secondo l'articolo 1 dello Statuto, ad ammessi.
        In realtà la legislazione sui culti ammessi segnava un pesante arretramento giuridico, prevedendo molti controlli statali ed escludendo dalla stessa tolleranza religiosa le confessioni che non avessero riconoscimento giuridico. Ne fecero le spese particolarmente i testimoni di Geova ed i Pentecostali ma non mancarono difficoltà anche per gli enti di culto giuridicamente riconosciuti.
        Esiste ora sull'argomento una notevole bibliografia, ma basterà citare il volume di Giorgio Rochat, Regime fascista e Chiese Evangeliche, per avere un'idea abbastanza precisa della situazione. Una tragedia a parte è quella riguardante le comunità ebraiche sottoposte prima alle leggi razziali del 1938, e poi alla deportazione in campi di sterminio.
        L'Assemblea Costituente proclamò nell'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ed avendo accettato nell'articolo 7 i Patti Lateranensi, per il regolamento dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, non sottopose i culti acattolici ad una legislazione erga omnes e nel terzo comma dell'articolo 8 previde di regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche mediante intese bilaterali. Il terzo comma dell'articolo 8 rimase però lettera morta per oltre trenta anni. Solo in parallelo con il nuovo Concordato con la Chiesa Cattolica del 1984, venne stipulata la prima intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, a cui via via ne seguirono altre con singole Chiese. Ma per tutte le altre fedi, nel frattempo restarono in vigore la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
        La Corte costituzionale provvide nel corso degli anni a cancellare via via le disposizioni della legislazione sui culti ammessi non conciliabili con la Costituzione per cui si ebbe in realtà una serie di leggi a macchia di leopardo. Buona parte della dottrina costituzionale italiana ha ritenuto e ritiene che sia indispensabile una abrogazione pura e semplice delle leggi in oggetto che dovrebbero essere sostituite dall'unica via prevista dalla Costituzione per regolare i rapporti con i culti acattolici.
        Nel frattempo, per effetto del processo migratorio in atto sul piano internazionale, ma anche per talune tendenze culturali e folosofiche, il quadro delle presenze religiose in Italia si articolava ulteriormente. Ciò rende ancora più urgente, oltre che moralmente indifferibile, un intervento legislativo coerente con la nostra Carta costituzionale.
        La proposta di legge che si presenta ora al vostro giudizio ha come primo compito l'abrogazione delle leggi precedenti, abrogazione che si trova all'articolo 41. Si è però considerato che il tempo passato dalla entrata in vigore della Costituzione, la lentezza con cui si sono approvate le intese - finora solo sei - ed anche la moltiplicazione di presenze religiose diverse nel Paese dovute alla mutata situazione ed ora anche a una notevole immigrazione rendano necessaria una legge quadro che non si sostituisca alle intese, che recepisca alcuni diritti pur contenuti nella legislazione abroganda e che eviti una discriminazione tra i culti per cui esiste il regime pattizio e quelli ancora in attesa.
        La presente proposta di legge riproduce il contenuto di un disegno di legge presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1997 (atto Camera 3947) che ha, nella scorsa legislatura avuto un lungo ma attivo iter in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Dopo una discussione generale abbastanza ampia venne istituito un Comitato ristretto che svolse audizioni a raggiera invitando tutti gli enti di culto giuridicamente riconosciuti in Italia ed alcuni esperti di indubbia fama. La Commissione ha poi esaminato i molti emendamenti presentati giungendo al testo che ora viene ripresentato.
        La proposta di legge si compone di 4 capi: il primo formato da 14 articoli riguarda la libertà di coscienza e di religione riaffermando in tale campo e specificando i princìpi costituzionali a tale riguardo: l'articolo 1 infatti garantisce la libertà di coscienza e di religione in conformità alla Costituzione, alle Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo e ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti.
        L'articolo 2 spiega in dettaglio in che cosa consistono tali diritti, e prevede anche quali ne siano i limiti costituzionali.
        L'articolo 3 impedisce discriminazioni o costrizioni ed anche l'obbligo a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.
        L'articolo 4 si occupa dell'istruzione ed educazione dei figli.
        L'articolo 5 estende alle finalità di religione e di culto i diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione.
        L'articolo 6 garantisce il diritto di aderire liberamente ad una associazione religiosa e di recedere da essa e l'articolo 7 sancisce il diritto di agire secondo i dettami della propria coscienza nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
        L'articolo 8 prevede i diritti connessi all'appartenenza alle forze armate, o enti assimilati, la permanenza negli istituti di prevenzione e di pena e l'assistenza religiosa relativa.
        L'articolo 9 prevede la non possibilità di discriminazioni sul lavoro per l'appartenenza ad una determinata confessione o associazione religiosa.
        L'articolo 10 dispone misure per il riconoscimento dei ministri di culto, l'articolo 11 riguarda i matrimoni religiosi validi agli effetti civili.
        L'articolo 12 si occupa dei diritti religiosi degli studenti.
        Gli articoli 13 e 14 riguardano i diritti per affissioni e distribuzioni di stampati relativi alla vita religiosa e per gli edifici aperti al culto pubblico.
        Il secondo capo, che riguarda gli articoli da 15 a 26, si occupa delle confessioni e associazioni religiose e del loro eventuale riconoscimento giuridico, mentre il terzo capo, dall'articolo 27 all'articolo 36 riguarda la stipulazione di intese, ed il quarto le disposizioni finali e transitorie.




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