XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1576
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
Art. 1.
1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto
fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità
alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti
inviolabili dell'uomo ed ai princìpi del diritto
internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Art. 2.
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o
credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di
diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di
esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende
inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non
averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla
libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste
dagli articoli 19 e 20 della Costituzione.
Art. 3.
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né
essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla
propria appartenenza confessionale.
Art. 4.
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la
propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro
personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del
codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di
età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti
all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di
contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo
conto dell'interesse primario del minore.
Art. 5.
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli
articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono
liberamente esercitati anche per finalità di religione o di
culto.
Art. 6.
1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire
liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di
recedere da essa, come anche il diritto di partecipazione,
senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed
all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza
in conformità alle sue regole.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo
di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che
abbiano esercitato tali diritti.
Art. 7.
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami
imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei
diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza
nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8.
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia di Stato
o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di
cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di
prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà
religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto,
l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia
alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività
in determinati giorni o periodi previsti come festività dagli
statuti delle confessioni e associazioni religiose di cui al
capo II della presente legge, purché non derivino nuovi o
maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni
interessate.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al
comma 1, che appartengono a una confessione avente personalità
giuridica, l'ente di appartenenza adotta le misure necessarie,
d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le
esequie siano celebrate da un ministro di culto della
confessione di appartenenza.
Art. 9.
1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel
lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da
ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di
indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti
diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati
dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro
contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con
riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli
articoli 1, 2 e 3.
3. La macellazione rituale in conformità a prescrizioni
religiose è regolata dalla vigente normativa in materia.
Art. 10.
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono
liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica, in possesso della cittadinanza
italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento
giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica
depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita
certificazione rilasciata dalla confessione di
appartenenza.
Art. 11.
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad
un ministro di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica che ne abbia fatto esplicita richiesta
al ministro competente devono specificarlo all'ufficiale dello
stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione
prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. Nella
richiesta al ministro competente la confessione religiosa
specifica, altresì, se preferisca che gli articoli del codice
civile riguardanti il matrimonio siano letti durante il rito o
al momento delle pubblicazioni. L'ufficiale dello stato
civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai
nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in
duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la
celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai
nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto
indicato o in caso di impedimento di questi davanti ad un
ministro di culto allo scopo delegato dai medesimi, che il
ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e
depositato la certificazione di cui all'articolo 10. Attesta
inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai
nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi
lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio,
osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del
codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi qualora la
confessione abbia optato per la lettura al momento delle
pubblicazioni. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo
la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e
allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta
dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la
celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui al comma
1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la
trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai
contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la
regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha
ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "culti
ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"confessioni religiose aventi personalità giuridica".
6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le
disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese
stipulati o da stipulare ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 12.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di
coscienza e della pari dignità senza distinzione di
religione.
2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le
istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle
attività di promozione culturale, sociale e civile previste
dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari
relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in
conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale
ordinamento senza oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche
amministrazioni interessate.
Art. 13.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate
all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di
culto avvengono liberamente.
Art. 14.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni
religiose aventi personalità giuridica non possono essere
occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi
ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti
esponenziali.
Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
Art. 15.
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle
norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di
celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon
costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto;
di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e
delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i
ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia
spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le
proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di
promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni
culturali.
Art. 16.
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la
rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona
giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato,
ai sensi degli articoli 17 e 18.
Art. 17.
1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro
dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di
cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in
considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha
sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di
fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Art. 18.
1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla
domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla
indicazione della denominazione e della sede, le norme di
organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni
elemento utile alla valutazione della stabilità e della base
patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente
esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il
Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul
carattere confessionale del richiedente, accerta, in
particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento
giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai
diritti inviolabili dell'uomo.
Art. 19.
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro
delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare le
norme di funzionamento ed i poteri degli organi di
rappresentanza della persona giuridica. La confessione o
l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione
nel registro predetto.
Art. 20.
1. Le modificazioni allo statuto della confessione
religiosa o dell'ente esponenziale che abbiano ottenuto la
personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro
dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla
confessione o all'ente uno dei requisiti in base ai quali il
riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della
personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito
il parere del Consiglio di Stato.
Art. 21.
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro
enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità
giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili
concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 22.
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di
beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli
enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di
disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei
fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di
interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la
conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del
culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi
personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata
nell'ambito del comune. L'applicazione delle predette
disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose
della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni
interessate e le autorità competenti.
2. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di
polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti
è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della
confessione o associazione religiosa di appartenenza avente
personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia
mortuaria.
3. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali
o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del
contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto
nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari.
Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono
nulli.
Art. 23.
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o
di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice
civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle
persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività
di religione o di culto.
Art. 24.
1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi
personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine
di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette
a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività
aventi finalità dì beneficenza o di istruzione. Le attività
diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi
svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti
tali attività ed al regime tributario previsto per le
medesime.
Art. 25.
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione, credenza o culto quelle
dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle
anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi
missionari e di diffusione della propria fede ed alla
educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione,
credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Art. 26.
1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose che
hanno ottenuto la personalità giuridica, che siano residenti
in Italia, si applica l'articolo 42, comma 6, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE
Art. 27.
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri
statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano,
le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano
regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, presentano la relativa istanza,
unitamente alla documentazione e agli elementi di cui
all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 28.
1. Se la richiesta è presentata da una confessione
religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del
Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero
dell'interno perché verifichi che lo statuto della confessione
religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.
Art. 29.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le
necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di
intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a
tale fine, la rappresenta.
Art. 30.
1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale delega un Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per la conduzione della
trattativa con il rappresentante della confessione
interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle
proposte formulate dalla commissione di studio di cui
all'articolo 31.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con
propria relazione, il progetto di intesa.
Art. 31.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di
studio con il compito di predisporre un progetto per le
trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal
direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero
dell'interno e da funzionari delle amministrazioni interessate
con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato,
nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati
dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della
commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo
29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 32.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il
progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il
Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto
stesso.
Art. 33.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si
renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e
agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in
sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di
Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo
quanto previsto dagli articoli 30 e 32.
Art. 34.
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa,
il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa
con il rappresentante della confessione religiosa.
Art. 35.
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che
disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato
è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa
stessa.
Art. 36.
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a
specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle
singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si
provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del
Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione
che ne faccia richiesta.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 37.
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto
riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le
disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi
dell'articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 38.
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta
conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato
dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
Art. 39.
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche
straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni
sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale
organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi
della presente legge, esse devono presentare domanda di
riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e
secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al
capo II.
Art. 40.
1. Le norme della presente legge non modificano né
pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o
intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le
disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205.
Art. 41.
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.