XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1574




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente proposta di legge si propone, operando sulla normativa di base, l'aggiornamento della legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel rispetto della normativa comunitaria recata dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, attuata dal decreto legislativo n. 436 del 1996, e dello spirito di semplificazione introdotto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50. Originariamente la navigazione da diporto era regolata esclusivamente dal codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Di anno in anno si rese però sempre più evidente che la natura speciale di questo tipo di navigazione manifestava esigenze non sempre conciliabili con le norme di un codice nato per ben altri scopi. All'inizio dell'anno 1971 fu pertanto emanata la legge 11 febbraio 1971, n. 50, che, riconoscendo la specialità del settore, decretava una sua specifica regolamentazione anche se non stabiliva il suo completo distacco dal codice della navigazione. Indubbiamente, la ancora scarsa esperienza su un settore, allora agli albori, e la cultura mercantile e statalista imperante all'epoca, indussero alla prudenza e non consentirono quel più incisivo intervento che avrebbe impedito che fra codice della navigazione e legge n. 50 del 1971 si acuisse sempre di più quel latente stato di incompatibilità che negli anni successivi costrinse il legislatore ad apportare tutta una serie di modifiche alla legge base per adattarla alle sempre nuove esigenze di un settore giovane in costante, rapida e sostanziale evoluzione. Dal febbraio del 1971 la categoria, anno dopo anno, fu pertanto costretta a districarsi fra un numero sempre crescente di provvedimenti che si modificavano a cascata. Anche volendosi fermare alle sole leggi, si contano:

            a) codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

            b) legge 11 febbraio 1971, n. 50;

            c) legge 14 agosto 1971, n. 823;

            d) legge 14 agosto 1974, n. 378;

            e) legge 6 marzo 1976, n. 51;

            f) legge 26 aprile 1986, n. 193;

            g) legge 5 maggio 1989, n. 171;

            h) decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

            i) decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498.

        Nel 1996, con la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) l'Italia recepì la direttiva 94/25/CE e con l'articolo 49 delegò la sua attuazione al Governo. Era un momento di svolta. La Comunità europea imponeva all'Italia di passare da una normativa che proponeva lo Stato come l'unico detentore del potere decisionale, dalla progettazione all'uso finale del mezzo nautico, ad un'altra di segno opposto in cui allo Stato compete solo di fissare i requisiti essenziali di sicurezza e sorvegliare e controllare poi che questi requisiti siano pienamente e correttamente soddisfatti. Purtroppo, però, i tempi prescritti per l'emanazione del decreto di attuazione caddero nel pieno del periodo transitorio (16 giugno 1994-16 giugno 1998) fissato dalla direttiva. L'Amministrazione, perciò, fu costretta a mantenere in atto due normative parallele. Una per le unità marcate CE, conforme alla direttiva 94/25/CE, e l'altra per le unità senza marcatura CE, conforme alla normativa della legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni. Tutta la serie dei provvedimenti legislativi sopra elencati rimase pertanto in essere e, anzi, la lista successivamente si è andata ulteriormente allungando nel continuo sforzo di sopperire alle sempre nuove esigenze imposte dall'evoluzione del settore che male tollerava il doppio binario normativo, spesso non proprio in sintonia con i princìpi della normativa europea. Furono pertanto emanati:

            a) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della citata direttiva 94/25/CE;

            b) il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205;

            c) il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647;

            d) la legge 30 novembre 1998, n. 413;

            e) la legge 7 dicembre 1999, n. 472;

            f) la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

        La originaria legislazione nazionale di settore ha subìto così profondi mutamenti per cui la filosofia di base delle norme fondamentali si è talmente evoluta da giustificare una sostanziale convergenza dell'attuale doppio binario. Pertanto, dato che l'attuale mercato nazionale del diporto per oltre il 99 per cento è regolamentato dalla direttiva 94/25/CE e dato che non si sono riscontrati impedimenti per la gestione del parco delle unità da diporto esistenti prima della data di entrata in vigore della direttiva 94/25/CE, si è ritenuto che i tempi fossero maturi per una profonda ristrutturazione della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. In particolare, si è:

            a) soppresso quanto ormai obsoleto se non addirittura in contrasto con il nuovo ordinamento giuridico;

            b) adeguato quanto ancora non conforme alla normativa comunitaria;

            c) accorpato quello che si riferisce alla medesima attività, ma che oggi è disperso in una miriade di provvedimenti non sempre di facile reperibilità e lettura.
        L'articolo 1 della legge n. 50 del 1971, di seguito denominata "legge", è stato così modificato:

            a) il primo comma è rimasto invariato;

            b) il secondo comma è stato sostituito per adeguarlo alla normativa comunitaria mediante l'accorpamento nella lettera b) delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 171 del 1989;

            c) il terzo comma è stato soppresso in quanto il codice della navigazione è nato per regolare la navigazione commerciale e tutelare i diritti dei terzi insiti nelle attività commerciali, con particolare riguardo al trasporto dei passeggeri e delle merci e al lavoro marittimo. Queste attività mancano nella navigazione da diporto che di per sé è una navigazione speciale riconosciuta come tale anche dai trattati internazionali. Il legislatore italiano ha recepito il concetto di base con la legge, anche se con il comma 3 non ha voluto tagliare di netto il cordone ombelicale con il codice della navigazione, reputando che i tempi non fossero ancora maturi. Infatti, trattandosi di un settore di cui si aveva ancora poca esperienza, mancava la certezza di aver trasferito nella nuova legge tutto il necessario per assicurare la completezza senza però appesantirla troppo. Gli interventi successivi hanno, però, sempre più attenuati i punti di riferimento o di dipendenza fino al recepimento della direttiva 94/25/CE, che ha concluso il processo. Inoltre, i pochi riferimento al codice della navigazione che oggi si potevano ancora ragionevolmente invocare sono stati accorpati nella ristrutturazione dei procedimenti già in essere nella normativa sul diporto. Tutto il resto genererebbe solo confusione, male si concilierebbe con il principio di semplificazione alla base della legge n. 50 del 1999 e potrebbe generare azioni di infrazione da parte dell'Unione europea;

            d) il quarto comma è stato sostituito dal comma 3 che, mediante l'accorpamento delle disposizioni dello stesso articolo 1 e dell'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 436 del 1996, ha adeguata la normativa nazionale a quella comunitaria. Nelle definizioni si è usato il termine generico di "lunghezza" dell'unità, senza alcun riferimento alla "lunghezza fuori tutto" o allo "scafo di lunghezza" per consentire l'unificazione delle norme della legge con quelle comunitarie. Questo è stato reso possibile dagli attuali princìpi della normativa, sia nazionale che comunitaria, che assegna al costruttore ogni potere decisionale nel campo della progettazione e costruzione. Sarà quindi il costruttore, a seconda che si tratti di unità soggetta alle norme della legge o a quelle comunitarie, ad adottare la definizione di lunghezza confacente e a scegliere la norma che, a suo giudizio, la renda conforme. Provvederà successivamente prima a motivare la sua decisione nella documentazione tecnica prevista dall'allegato IX annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996 e poi a certificarla se si tratta di unità marcate CE; in caso contrario la farà certificare nell'attestato di idoneità rilasciato da un organismo autorizzato;

            e) il quinto comma è stato abrogato in quanto né la direttiva 94/25/CE, né il decreto legislativo n. 436 del 1996 di attuazione della stessa, prevedono speciali tipologie per la vela e per il motore. Al contrario affermano che è unità da diporto "qualunque tipo a prescindere dai suoi mezzi di propulsione" purché venga usata per il diporto. La scelta del tipo spetta, quindi, al costruttore, che in sede di progettazione provvede alla classificazione in base:

                1) alle norme nazionali, o ad altre equivalenti di sua scelta, purché tali da superare il controllo dell'organismo autorizzato che dovrà rilasciare l'attestato di idoneità del prototipo, se l'unità non è marcata CE. Successivamente rilascerà la dichiarazione di conformità al prototipo;

                2) alle norme armonizzate previste dalla direttiva o ad altre di sua scelta, che dovrà dimostrare conformi nella documentazione tecnica, prevista dall'allegato IX annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996. Una volta certificato, pubblicizzerà il tipo nel manuale del proprietario, di cui al punto 2.5 dell'allegato II annesso al citato decreto legislativo n. 436 del 1996, e rilascerà la dichiarazione di conformità, di cui all'allegato VIII, punto 2, secondo trattino, annesso al medesimo decreto legislativo;

            f) il sesto comma è abrogato per gli stessi motivi formulati per il quinto comma;

            g) la abrogazione del settimo comma è consequenziale alla abrogazione del terzo comma;

            h) i commi dall'ottavo al sedicesimo sono stati abrogati perché in contrasto con le direttive relative alle macchine 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, attuate con decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, che prevedono, per l'immissione sul mercato e la messa in esercizio, la marcatura CE per i fuoribordo e la dichiarazione di destinazione ad unità da diporto per gli entrobordo. Per gli entrobordo, infatti, la conformità sarà attestata dalla marcatura CE dell'unità da diporto su cui sono installati. I commi abrogati sono stati sostituiti con i commi 4, 5, 6, 7 e 8, in conformità con le norme comunitarie sulla potenza massima di esercizio.

        L'articolo 2 è stato abrogato in quanto la dichiarazione di costruzione è in contrasto con i nuovi presupposti della normativa, nazionale e comunitaria, sulla costruzione delle unità da diporto, che oggi è di completa responsabilità del costruttore che è tenuto solo al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'autorità competente e alla dichiarazione finale di conformità ad essi.
        L'articolo 3 è stato abrogato in quanto i nuovi presupposti della normativa, nazionale e comunitaria, non prevedono niente di simile per la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto. Ogni responsabilità in materia è lasciata al costruttore, che deve solo garantire che la qualità della documentazione tecnica da lui fornita sia tale da soddisfare le esigenza di verifica e di controllo sia dell'organismo certificatore che dell'amministratore. Tale documentazione deve cioè consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti prescritti. Oltre la qualità, il costruttore non ha altri obblighi ed è, quindi, libero di far approntare la documentazione, di cui deve assumere la piena responsabilità, dalle persone di sua fiducia che ritiene idonee. L'incoerenza di questo articolo è, oltretutto, evidente anche considerando la prassi seguita nel passato. L'amministrazione, infatti, non ha mai ritenuto valido un progetto in base alla firma, anche se questa era del più alto livello previsto, ovvero dell'ingegnere navale. La firma, in effetti, serviva solo per poter presentare il progetto all'ente tecnico, che era poi l'unico, autorizzato dall'amministrazione, ad approvarlo preventivamente. Quindi, anche per la legislazione nazionale, determinante non è la firma, ma la qualità, L'imposizione di una firma sembra, quindi, rispondere non ad una effettiva esigenza di sicurezza, ma solo all'interesse corporativo di assicurare sempre e comunque una parcella quantificata e garantita dall'ordine professionale del firmatario. La nuova normativa comunitaria ha finalmente spazzato via queste corporative rendite di posizione.
        L'articolo 4, è stato abrogato, insieme all'articolo 217 del codice della navigazione, dall'articolo 3 della legge n. 193 del 1989.
        L'articolo 5 si può forse considerare uno dei più importanti e, quindi, richiede maggiore attenzione. La legge, nel testo originario, con l'articolo 13, aprì la strada ai distinguo escludendo le imbarcazioni di lunghezza non superiore ai 5 metri anche se con motore di potenza non superiore ai 20 cavalli o con vela non superiore ai 14 metri quadri. La successiva legge 6 marzo 1976, n. 51, recando modifiche alla legge, con l'articolo 1 rafforzò il distinguo introducendo la categoria dei natanti, cioè unità da diporto "esenti dall'obbligo dell'iscrizione" e non più imbarcazioni "escluse dall'obbligo dell'iscrizione". Inoltre con l'articolo 23 delegò il Ministro per la marina mercantile ad emanare con proprio decreto uno specifico regolamento di sicurezza per il diporto, stabilendo che con la sua entrata in vigore cessasse l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1154 del 1972. Dieci anni dopo la legge 26 aprile 1986, n. 193, introdusse ulteriori modifiche alla legge: stabilì che per l'iscrizione delle unità da diporto si prescindesse dai requisiti di nazionalità; abolì l'autorizzazione per recarsi all'estero; allargò la fascia dei natanti, portando la lunghezza a 6 metri e la potenza del motore a 25 cavalli ed abolendo le limitazioni alle dimensioni della vela; abolì l'autorizzazione, a giudizio discrezionale, del Ministro della marina mercantile per la dismissione di bandiera, indispensabile per il trasferimento o la vendita all'estero delle unità da diporto iscritte in Italia. Si riconosceva così che il diporto non rientrava nel quadro strategico dell'interesse nazionale sancito dal codice della navigazione per le navi mercantili. Otto anni dopo il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, con la nuova modifica all'articolo 1 della legge, ha allargato ulteriormente la fascia dei natanti portando la lunghezza a 7,50 metri per le unità a motore e a 10 metri per quelle a vela e abolendo la limitazione della potenza del motore, e con l'articolo 2-bis ha consentito a tutte le imbarcazioni permanentemente destinate alla navigazione interna di passare nella fascia dei natanti. Passo dopo passo, quindi, oltre l'80 per cento della flotta da diporto nazionale è passata, come doveva essere fin dall'inizio, date le sue caratteristiche esclusivamente ricreative e sportive, nel campo dei beni mobili. Il legislatore, infatti, man mano che acquisiva conoscenza del settore del diporto, si rendeva conto che per le finalità del mezzo nautico, limitate, sia dalle norme nazionali che da quelle comunitarie, esclusivamente alla ricreazione e allo sport senza fini di lucro, le farraginose e costose procedure di iscrizione messe in atto per le navi mercantili, equiparate a beni immobiliari, non avevano ragione d'essere. Dato che anche la direttiva 94/25/CE è perfettamente in linea con questa concezione del diporto e dato che le disposizioni legislative nazionali adottate per oltre l'80 per cento delle unità da diporto lo giustificano, risulta evidente l'applicabilità delle lettere g-bis), g-ter) e g-quater) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 ai procedimenti attinenti l'iscrizione delle unità da diporto. In particolare:

            a) in base alla lettera g-quater) (adeguamento dei procedimenti ai nuovi princìpi normativi) si finalizza l'iscrizione alla sola identificazione dell'unità. Non si ricorre alla lettera g-bis) (soppressione dei procedimenti), come per i natanti, in quanto si ritiene che sia utile conservare la finalità di identificazione dato che queste unità sono autorizzate a navigare oltre il limite delle acque territoriali;

            b) per il combinato disposto delle lettere g-bis) e g-ter) si sopprime il procedimento di trascrizione del titolo di proprietà perché non solo in contrasto con i nuovi obiettivi definiti dalla legislazione di settore <lettera g-bis)>, ma anche perché comportano per l'amministrazione e per i cittadini costi più elevati dei benefìci <lettera g-ter)>.

        Comunque, dato che l'articolo 15 della legge n. 171 del 1989, introduce, per alcune utilizzazioni delle unità da diporto, una deroga al principio dell'assenza di lucro sancito dall'articolo 1, secondo comma, della legge, con il comma 5 si ritiene opportuno salvaguardare eventuali interessi legati a queste utilizzazioni, conservando, a titolo volontaristico, l'istituto della pubblicizzazione di titoli di proprietà e di altri diritti reali in quanto la non obbligatorietà fa decadere le ragioni delle modifiche e per quanto attiene ai costi dell'amministrazione esiste la possibilità di risarcimento adeguando nella tabella allegata alla legge l'importo del tributo previsto per le prestazioni di trascrizione. Per quanto attiene alle modalità di iscrizione sancite nel comma 2, si è previsto che le procedure siano svolte dal soggetto che all'atto della vendita effettua materialmente il passaggio di possesso dell'unità (costruttore, importatore, venditore). Si ritiene che questa procedura sia il sistema più semplice e sicuro per garantire che il referente indicato nella domanda di iscrizione sia effettivamente il vero possessore dell'unità. D'altra parte, questa procedura non costituisce un onere aggiuntivo al venditore in quanto già oggi la pratica della consegna alla boa dell'unità pronta a prendere il mare è largamente generalizzata. L'articolo è stato riformulato facendo riferimento all'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e in base all'articolo 20, commi 5, lettere da b) a g-septies), e 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, includendovi, con le opportune modificazioni per adattarli alla materia, i riferimenti al codice della navigazione. In particolare:

                a) nel comma 1 (ex commi primo, secondo e terzo), considerato che l'approvazione dei modelli dei registri di iscrizione costituisce un provvedimento tecnico che presuppone la conoscenza delle esigenze di servizio, si ritiene più semplice trasferirne la funzione a un dirigente;

                b) nel comma 2 sono state accorpate le disposizioni attinenti alla documentazione necessaria per l'iscrizione di una unità da diporto contenute nell'articolo 253 del codice della navigazione, negli articoli 303 e 315 del regolamento per la navigazione marittima, nel testo vigente dello stesso articolo 5 e nell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 436 del 1996. In base al combinato disposto delle citate lettere g-bis) e g-ter) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 315 del regolamento per la navigazione marittima, è stato soppresso per tutte le unità da diporto l'obbligo di presentare il certificato di stazza per l'iscrizione. La normativa comunitaria prevede per le unità di lunghezza fino a 24 metri la classificazione per lunghezza e non per stazza. D'altra parte, anche la normativa nazionale fin dal 1986 il quarto comma dell'articolo in oggetto, aveva rinunciato al certificato di stazza ritenendo sufficiente ai fini del diporto il dato riportato, fra gli altri, nel certificato di omologazione del prototipo. Successivamente, malgrado che la direttiva 94/25/CE non fosse ancora recepita, con l'articolo 1, quarto comma, della legge, per tutte le unità da diporto (comprese quelle di lunghezza superiore ai 24 metri) fu abbandonata la classificazione delle unità in base alla stazza e adottata quella in base alla lunghezza. Pertanto, la stazzatura delle unità da diporto diventa un procedimento da sopprimere perché superfluo e comportante costi in nessun modo giustificabili;

                c) nel comma 4 si sono accorpati i procedimenti già in atto per le unità non marcate CE (legge) o marcate CE (decreto legislativo n. 436 del 1996). In particolare le disposizioni attinenti:

                1) all'omologazione del prototipo (raccolta norme del Registro italiano navale) e alla corrispondente attestazione "CE del tipo" (decreto legislativo n. 436 del 1996, allegato VI);

                2) alla dichiarazione di conformità, decreto legislativo n. 436 del 1996, articolo 11, comma 3, lettera b), e allegato VIII;

                d) nei commi 5, 6, 7 e 8 si sono accorpati gli articoli 250, 251, 252, 253 e 254 del codice della navigazione;

                e) nel comma 9 si evidenzia la norma sull'equivalenza dei documenti e sulla lingua presente sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria, Sono stati accorpati, inoltre, i commi 3, lettera c), e 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 436 del 1996;

                f) nel comma 10 si sono accorpate le disposizioni attinenti al noleggio e alla locazione, di cui all'articolo 15 della legge n. 171 del 1989, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 436 del 1996;

                g) nel comma 11 si sono accorpate le disposizioni attinenti il trasferimento di iscrizione di una unità da diporto ad altro ufficio nazionale: articoli 319, 320, 329 e 330 del regolamento per la navigazione marittima;
                h) nei commi 12, 13, 14 e 15 si sono accorpate le disposizioni attinenti alla cancellazione dai registri di iscrizione delle unità da diporto. In particolare: l'articolo 163 del codice della navigazione; l'articolo 345 del regolamento per la navigazione marittima; l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983; il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1983; gli articoli 2-bis e 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 378 del 1994;

                i) con il comma 16 si è ridotto il numero dei procedimenti accorpando la cancellazione dai registri di iscrizione delle unità che passano nella categoria dei natanti con la richiesta dei documenti necessari per poter navigare in questa nuova categoria;

                l) nei commi 17, 18 e 19 si sono accorpate le disposizioni attinenti la dismissione di bandiera per le unità da diporto di bandiera nazionale vendute o trasferite all'estero. In particolare: l'articolo 156 del codice della navigazione e l'articolo 28 della legge n. 193 del 1986.

        L'articolo 8 è stato sostituito per semplificare e coordinare meglio le procedure adeguandole, inoltre, ai nuovi princìpi della legislazione di settore. In particolare:

                a) il primo comma e il quinto comma sono stati accorpati nel comma 2 con le seguenti varianti:

                1) l'elenco dei tipi di navigazione consentiti, riportato alle lettere a) e b) del vigente primo comma, è stato sostituito (lettera g-quater) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), con il rimando a quanto previsto in materia dalla documentazione presentata all'atto dell'iscrizione, unificando così le disposizioni in materia previste dalle norme comunitarie e dalla legge. Comunque, l'informazione su cosa prevedono le due normative è stata riportata nel comma 4;

                2) per semplificare sono stati omessi gli elenchi degli uffici che possono rilasciare i documenti di navigazione in quanto coincidono con quelli abilitati alla iscrizione;

                b) i vigenti commi secondo e sesto sono stati accorpati nel comma 1 con le osservazioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) della presente relazione;

                c) nei commi 1 e 2 fra i documenti di bordo si è aggiunto il certificato di sicurezza che, in base all'articolo 169 del codice della navigazione e al regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478 del 1999, è fondamentale per la navigazione. E', infatti, il documento che certifica le verifiche e i controlli che portano poi all'autorizzazione alla navigazione. Per ottemperare, quindi, a quanto prescritto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge e dal terzo comma dell'articolo 169 del codice della navigazione, non basta annotare sulla licenza gli estremi di questo certificato, ma è necessario conservarlo a bordo allegato alla licenza;

                d) il vigente quarto comma è confluito nel comma 3 trasferendo però il soggetto dalle imbarcazioni ai documenti per maggiore semplicità di testo e per uniformarsi alla nuova normativa. Dato, infatti, che il rilascio della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza non presuppone più nessuna valutazione tecnica, ma si riduce alla mera trascrizione di dati su moduli prestampati, oltretutto effettuata da uffici dello stesso Ministero, è sembrato logico abolire per gli uffici competenti la limitazione delle competenze per la navigazione marittima alle 6 miglia dalla costa in quanto, a prescindere dalle precedenti considerazioni, le nuove regole comunitarie sui limiti di navigazione renderebbero impossibile imporre limiti senza rischiare procedimenti di infrazione da parte comunitaria;

                e) nel comma 4:

                1) nella lettera a) sono elencati i tipi di navigazione previsti dalla legge. Sono stati però regolati diversamente gli aspetti organizzativi (lettera g-sexies) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997). Alla luce delle nuove normative, sono state cioè equiparate le competenze degli uffici marittimi e della ex motorizzazione civile per il rilascio dei documenti di navigazione. Con l'entrata in vigore della legge n. 51 del 1976 le competenze degli uffici della ex motorizzazione civile nelle acque marittime si fermavano alla fascia delle 6 miglia dalla costa. Questa limitazione era ascritta alla loro minore esperienza delle problematiche della navigazione marittima di altura. Da qui la remora a concedere loro la facoltà di abilitare anche per la navigazione illimitata. Ora, però, le autorità preposte non sono più chiamate a stabilire i limiti di navigazione (in realtà, in pratica non lo facevano neanche prima perché si limitavano a recepire le indicazioni al riguardo fornite dall'ente tecnico). Questi limiti sono oggi stabiliti dal costruttore in fase di progettazione e certificati dagli organismi autorizzati, pertanto, tutti gli uffici di iscrizione sono in grado di trascrivere i dati contenuti nella documentazione presentata per l'iscrizione e trasferirli sui documenti che autorizzano la navigazione prevista dal progettista. Se a questo si aggiunge che ormai gli uffici di iscrizione sia della motorizzazione che marittimi fanno parte dello stesso Ministero risulterebbe difficile capire il perché di questa differenziazione;

                2) nella lettera b) sono invece elencati i tipi di navigazione che possono essere autorizzati con riferimento alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, del decreto legislativo n. 436 del 1996, in base all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

                f) è stato infine introdotto il comma 5 per sancire il diritto del proprietario a scegliersi il tipo di navigazione che più preferisce purché sia compatibile con le caratteristiche della propria unità.

        L'articolo 9 è così sostituito:

                a) nel comma 1 sono stati accorpati i vigenti commi primo e secondo e sono state trasferite al capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna le competenze per l'approvazione dei modelli delle licenze di navigazione;

                b) nel comma 2 sono stati accorpati il vigente quarto comma dell'articolo 9 nonché gli articoli 141, 153, 249, 250, 251, primo comma, 252, 253 e 254 del codice della navigazione;

                c) il comma 3 riproduce sostanzialmente il vigente terzo comma. E' stato solo soppresso (lettera g-bis) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997) il riferimento alla stazza in quanto questo elemento di classificazione per le unità da diporto è stato sostituito dalla misura di lunghezza;

                d) il comma 4 riprende il vigente quinto comma, salvo il trasferimento al capo del Dipartimento delle funzioni prima attribuite al Ministro.

        L'articolo 12 è stato interamente riformulato in quanto è stato necessario sopprimere (lettera g-bis) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), i procedimenti previsti, in quanto superati dall'evoluzione della normativa di settore, specie dopo il recepimento della direttiva 94/25/CE e l'adozione del nuovo regolamento di sicurezza di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. In particolare:

                a) i commi primo e secondo sono stati accorpati nel comma 1 in quanto facendo riferimento agli uffici di iscrizione è venuta meno la necessità di distinguere fra navi e imbarcazioni. Questa distinzione si è stabilmente definita al momento dell'iscrizione in due registri diversi regolamentati da norme proprie. Sono state, inoltre, apportate le seguenti modifiche:

                1) preso atto che i nuovi princìpi legislativi hanno finalmente messo in chiaro come sia il costruttore, in fase di progettazione, a stabilire il tipo di navigazione che può affrontare una determinata unità in base ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle norme comunitarie o nazionali e che è l'organismo autorizzato, da lui scelto, a certificare la conformità ad essi, viene meno il potere decisionale del capo del circondario marittimo e, pertanto, questo procedimento va soppresso in base alla citata lettera g-bis). In realtà non si fa altro che formalizzare quanto in pratica in buona parte si fa già. Infatti (vedi il vigente settimo comma), prescindendo dal momento della costruzione (che nel passato richiedeva tutta una serie di approvazioni e controlli) e dal fatto che l'ente tecnico unico, imposto dall'amministrazione, è sostituito da un organismo autorizzato di libera scelta, per il resto l'iter che in effetti già si segue dal 1976 è del tutto simile a quello che oggi si vuole chiaramente regolamentare: l'interessato presentava l'omologazione dell'ente tecnico e la certificazione di conformità del costruttore e in base ad essi l'autorità competente rilasciava l'abilitazione;

                2) il nuovo regolamento di sicurezza (citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 478 del 1999, di seguito denominato "decreto n. 478", chiarisce finalmente che è il certificato di sicurezza il documento che effettivamente autorizza ad effettuare la navigazione a cui l'unità è abilitata mediante il rilascio della licenza. Si impone, pertanto, una ulteriore modifica. Nel passato l'autorità competente, preso atto della documentazione di cui al numero 1), rilasciava la licenza di navigazione che sanciva l'autorizzazione alla navigazione. Per adempiere però alla sua residua funzione (ricognizione sull'unità per accertare la presenza dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritti) redigeva un certificato di sicurezza (definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 del 1994, come "certificato annotazioni di sicurezza") i cui estremi venivano annotati sulla licenza di navigazione. Con la nuova stesura del comma 1, si fa chiarezza su questo importante punto anche in considerazione di quanto prevede in materia il codice della navigazione. Pertanto la licenza torna ad essere quella prevista dal combinato disposto degli articoli 149 e 153 del codice della navigazione: una specie di carta di identità dell'unità e della sua proprietà (comma 2 dell'articolo 9) e come tale, salvo i casi previsti (comma 3 dell'articolo 9), è pressoché invariabile nel tempo e non ha bisogno né di convalide, né di rinnovi a date fisse, che pertanto diventano procedimenti inutili e gravosi sia per l'amministrazione che per l'utenza e come tali devono essere soppressi (lettera g-ter) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997). Altra cosa è invece la navigabilità, per la quale, (articolo 164 del codice della navigazione), occorre un documento, il certificato di sicurezza, che attesti la rispondenza dell'unità ai requisiti previsti da apposito regolamento di sicurezza. Questi requisiti, a differenza dei dati riportati nella licenza, possono deteriorarsi nel tempo e da qui la necessità di controlli periodici e, quindi, di rinnovo o convalida. Il certificato di sicurezza si qualifica così come documento di bordo e deve perciò essere conservato insieme alla licenza perché, a differenza del vecchio certificato delle annotazioni di sicurezza che attestava solo la presenza delle dotazioni, non può essere annotato semplicemente sulla licenza sia per la qualifica sia perché può contenere prescrizioni non trascrivibili;

                b) in base alla citata lettera g-bis) sono stati soppressi tutti i tipi di visite in quanto la legislazione di settore le ha abolite stabilendo che non è più l'autorità competente a chiedere l'assistenza dell'ente tecnico, ma sono gli interessati che si rivolgono direttamente a un organismo autorizzato e si fanno rilasciare un attestato di idoneità che poi allegano alla domanda di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza (comma 4 dell'articolo 2 del decreto n. 478).

        L'articolo 13 ha recepito il vigente articolo 13 con le seguenti modifiche:

                a) il comma 1 riproduce sostanzialmente il vigente primo comma, con la soppressione <citata lettera g-bis)> nella lettera b) della voce motovelieri in quanto la normativa comunitaria non prevede questa voce conglobata nella più vasta unità a vela;

                b) il comma 2 accorpa il vigente terzo comma e il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 436 del 1996;

                c) il comma 3 accorpa i vigenti commi quarto e quinto e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 436 del 1996.

        L'articolo 33 è sostituito in base al combinato disposto delle lettere g-bis) e g-quater) del comma 5 dell'articolo 20, della legge n. 59 del 1997:

                a) al comma 1, per quanto attiene al numero delle persone trasportate da unità iscritte, si sono recepite sia le disposizioni nazionali che quelle comunitarie, di cui all'allegato II, punti 2.2 e 2.5, annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996. In entrambi i casi il numero delle persone trasportabili è stabilito dalla documentazione tecnica presentata per l'iscrizione: certificato di omologazione o attestazione CE del tipo, con annesso certificato di conformità per le unità costruite in serie, oppure attestazione di idoneità, rilasciata da un organismo autorizzato, per quelle costruite in un singolo esemplare;

                b) il comma 2 attiene al numero delle persone trasportate da unità non iscritte (natanti). Alle lettere a) e b), numero 1), stabilisce i documenti da tenere a bordo delle unità marcate CE od omologate. Tali documenti sono equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione. Per le unità non omologate <lettera b), numero 2> il numero delle persone trasportabili è stabilito dall'articolo 13 del decreto n. 478. Comunque, sia per la normativa nazionale che per quella comunitaria, non è più di competenza della autorità che rilascia i documenti di bordo stabilire il numero delle persone trasportabili;

                c) con il comma 3, anche in base alla lettera g-ter) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, si è trasferita al comandante la responsabilità di stabilire il numero delle persone componenti l'equipaggio per le seguenti ragioni:

            1) le unità da diporto per la loro stessa destinazione effettuano tipi di navigazioni diversissime, ognuna delle quali presupporrebbe un equipaggio diverso;

            2) la normativa sul diporto prevede per il comando o la conduzione abilitazioni particolari fuori dal regime previsto per il personale professionista;

            3) per il personale di equipaggio sono previste ampie possibilità di avvalersi dell'opera delle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano l'età stabilita dalle norme;

            4) le sistemazioni di bordo sono centralizzate per cui è possibile la conduzione da un solo posto di comando, per cui è addirittura scomparsa l'abilitazione per conduttori di motori per il diporto.

        Per tutte queste considerazioni è sembrato opportuno, ai sensi della lettera g-ter) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sopprimere il procedimento che designa l'autorità che rilascia i documenti di navigazione a stabilire, al momento del rilascio, il numero delle persone di equipaggio a propria discrezione. D'altra parte questa discrezionalità non si può neanche fare derivare dal codice della navigazione che non la prevede neanche per le navi mercantili. L'articolo 317, infatti, recita: "Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge (...) riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio". D'altra parte i nuovi princìpi della normativa, sia nazionale che comunitaria, tendono alla responsabilizzazione diretta agli interessati, e, legando le dotazioni di sicurezza non più all'abilitazione del mezzo, ma alla navigazione effettivamente svolta, trasferiscono la responsabilità dell'accertamento della loro effettiva presenza a bordo dall'autorità che rilascia i documenti di navigazione al comandante dell'unità. Voler determinare teoricamente la composizione dell'equipaggio di una unità da diporto al momento del rilascio dei documenti di navigazione significherebbe solo gravare i cittadini di costi più elevati dei benefìci conseguibili nella stragrande maggioranza delle navigazioni effettivamente eseguite, lasciandolo magari scoperto in quei pochi casi in cui un più qualificato equipaggio sarebbe utile. Questo, pertanto, è sembrato il tipico caso che impone l'applicazione di quanto prevede la lettera g-ter), prima menzionata: "sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati".
        L'articolo 35 è stato sostituito per renderlo coerente alle osservazioni svolte per il comma 3 dell'articolo 33.
        L'articolo 37 è stato riformulato per:

                a) precisare che le unità da diporto non hanno l'obbligo di tenere a bordo il ruolo di equipaggio a meno che lo richiedano per poter imbarcare persone dell'equipaggio iscritte nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna;

                b) trasferire al capo del Dipartimento della navigazione marittima ed interna l'approvazione del modello del ruolo di equipaggio anche allo scopo di differenziarlo da quello destinato alle navi mercantili;

                c) precisare il contenuto del documento e il periodo di validità.

        L'articolo 39, commi 1, 2 e 3, riproduce sostanzialmente l'articolo vigente.
        L'articolo 40 è stato abrogato in quanto la Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzione degli articoli 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del comandante di porto, alla quale si riferisce l'articolo 40.
        L'articolo 49, e successive modificazioni, è stato così modificato:

                a) il comma 1 riproduce il vigente primo comma;

                b) al comma 2, in base alla citata lettera g-quater), del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, per adeguarsi ai nuovi princìpi della normativa nazionale e comunitaria, le parole: "abilitate alla navigazione" sono state sostituite dalle seguenti: "che effettuano la navigazione". L'adeguamento è stato reso possibile perché il comma 3 dell'articolo 49 in vigore ha introdotta la possibilità di utilizzare VHF di tipo portatili. Questa possibilità è stata prevista dal nuovo comma 2;

                c) il vigente comma 3 è stato suddiviso, per maggiore chiarezza, nei commi 3 e 4;

                1) nel nuovo comma 3, sempre in base alla citata lettera g-quater), è stato sostituito il regime concessorio della licenza di esercizio con quello autorizzatorio per maggiore semplificazione, come risulterà chiaro dalle considerazioni sul comma 4;

                2) nel comma 4 si dettano le norme per la riduzione (un mese) dei termini di conclusione del procedimento di autorizzazione di esercizio <lettera b)>, per la regolazione dei suoi procedimenti (oggi la licenza provvisoria è rilasciata dagli uffici di iscrizione e quella definitiva, senza alcun'altra formalità, da parte dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni) che si svolgono presso i Ministeri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti <lettera c)> con la conseguente riduzione del numero di procedimenti; per la soppressione di quei procedimenti (collaudi oggi sostituiti dalla nuova normativa con le autocertificazioni) che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi della legislazione di settore <citata lettera g-bis)> e che comportino costi più elevati dei benefìci <lettera g-ter)>. Inoltre, con il nuovo comma 4 vengono automaticamente aboliti, in base alla citata lettera g-quinquies), le ispezioni ordinarie e i collaudi anche per gli apparati che svolgono traffico di corrispondenza pubblica. Risulterebbe infatti incomprensibile il perché si voglia penalizzare proprio i cittadini che hanno affidati i propri apparati a una concessionaria della amministrazione. Se ispezioni si devono effettuare, queste devono essere rivolte al responsabile della gestione e non certo al cittadino che, per legge, è stato obbligato ad affidarla al concessionario. Per quanto attiene all'abolizione del collaudo è bene precisare che il suo mantenimento avrebbe creato le premesse per un'azione di infrazione, in quanto sarebbe stato in conflitto con il principio comunitario della libera circolazione dei prodotti, per garantire la quale l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE recita: "nel proprio territorio gli Stati membri non vietano, limitano od impediscono l'immissione in commercio e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto recanti la marcatura CE". Un caso analogo si è presentato per i motori entrobordo: è stato necessario abolire il procedimento di omologazione (vedi articolo 1, commi da 4 a 8). D'altra parte, se per la messa in servizio di una unità da diporto si imponesse un collaudo, anche se limitato a un suo solo impianto, automaticamente si rientrerebbe nel regime di infrazione per limitazione e impedimento alla messa in servizio che, oltretutto, configurerebbe un ostacolo alla libertà di concorrenza da parte di uno Stato membro. Dato che al momento il diporto non è soggetto alla normativa Solas, è il principio dell'autocertificazione, sancito dalla normativa comunitaria, che fa testo e, pertanto, anche in questo caso sarà il costruttore a illustrare le caratteristiche dell'impianto nella documentazione tecnica, di cui all'allegato IX annesso al decreto legislativo n. 436 del 1996, e nel manuale del proprietario, di cui al punto 2.5 dell'allegato II annesso al medesimo decreto legislativo, rilasciando alla fine una dichiarazione di conformità alla norma comunitaria, se esiste, o nazionale, che ha adottata. Resta naturalmente il diritto-dovere della amministrazione sulla sorveglianza e il controllo come previsto nel comma 7;

                d) il comma 4 dell'articolo 49 è già stato abrogato dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 413 del 1998.

        Gli articoli 50 e 51 sono stati abrogati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997.
        L'articolo 52 è stato abrogato dall'articolo 16 della legge n. 171 del 1989.
        L'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1 prevede l'abolizione totale della tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto. La proposta è così motivata:

                a) la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha abolito la tassa di stanzionamento per i natanti da diporto (unità a motore di lunghezza fino a metri 7,50 e a vela di lunghezza fino a metri 10);

                b) l'articolo 2-bis del citato decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, stabilisce che per la navigazione in acque interne alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti per i natanti. Pertanto anche per esse è abolita la tassa di stazionamento. Si è venuta a creare così una situazione paradossale per cui una stessa unità paga o non paga la tassa di stazionamento a seconda che navighi in acque marittime o interne. La situazione è ancora più paradossale se si riflette sul fatto che la tassa di stazionamento è dovuta solo per navigazioni in acque nazionali, cosa che avviene sempre per le acque interne e solo parzialmente per quelle marittime:

                c) solo la totale abolizione della tassa di stazionamento elimina oggi disparità. Il provvedimento, oltretutto, è anche giustificato dall'esiguità delle entrate erariali dovute alla tassa rimasta (non si raggiungono i 20 miliardi di lire l'anno) rispetto all'impegno richiesto all'amministrazione per gestirla. Dai dati forniti dagli uffici dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione depositari dei registri di iscrizione, le unità da diporto soggette alla tassa di stazionamento sono circa 70 mila. Anche supponendo che un 20 per cento non scenda in acqua, restano sempre 56 mila bollettini di versamento da controllare per accertare la regolarità dei versamenti che, data la complessità delle norme, molto spesso sono errati. Una volta accertata l'infrazione, spesso con il coinvolgimento degli uffici periferici di iscrizione per accertare le reali caratteristiche dell'unità, è necessario determinare la somma complessiva da pagare (somma evasa più la penale pari a tre volte la somma evasa) e comunicarla agli interessati. In caso di irreperibilità dell'interessato o in mancanza di oblazione, è necessario trasmettere la pratica agli uffici periferici per la ricerca e l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Tutto questo richiede una mole di lavoro sproporzionato rispetto agli importi complessivi della tassa, che distrae un cospicuo numero di funzionari (centrali e periferici) da altri servizi magari di maggior interesse pubblico.
        Il comma 2 chiude il ciclo senza possibilità di ulteriori contenziosi.
        L'articolo 3 dà la certezza del diritto a tutti coloro che vogliono destinare aree private alla costruzione di strutture ricettive nautiche. In passato, mancando riferimenti legislativi, l'amministrazione riteneva di poter incorporare al demanio le aree private ricadenti nell'ambito di una concessione solo per il fatto che venivano messe in comunicazione con il mare attraverso manufatti costruiti su aree demaniali. La dottrina e molte sentenze hanno però dimostrato l'inesattezza della procedura, per cui ultimamente sia numerose iniziative parlamentari, che la stessa amministrazione, con diversi disegni di legge, decaduti purtroppo per fine legislatura, avevano tentato di risolvere il problema in modo del tutto simile a quello oggi proposto. Il turismo nautico, una delle maggiori risorse per la nostra economia e per l'occupazione, specie giovanile, richiede sempre più infrastrutture ricettive nautiche. E' necessario quindi incentivare al massimo l'utilizzo di aree private sia per avere strutture più idonee per ampiezza di aree disponibili, che per salvaguardare gli arenili che vanno sempre più assottigliandosi per l'uso pubblico balneare. Con il comma 3 si vuole attuare la riforma a costo zero per l'erario in quanto si prevede il pagamento dei canoni in atto fino alla fine della concessione. Con il comma 4 si eliminano eventuali contenziosi in quanto si sancisce che le aree acquisite per concessioni scadute prima della data di entrata in vigore della legge restano allo Stato. Infine con il comma 5 si salvaguarda la giurisdizione statale per quanto attiene ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima.
        L'articolo 4 vuole evitare che il gestore delle infrastrutture nautiche, date in concessione su aree demaniali, all'avvicinarsi della scadenza della concessione non si senta più incentivato alla manutenzione, in genere molto costosa, delle opere che devono essere cedute allo Stato.
        L'articolo 5 è volto a incentivare la costruzione di nuovi posti barca e ristrutturare al diporto le aree dei porti commerciali non più adoperate per l'uso a cui erano destinate. La carenza di posti barca, anche se meno drammatica del passato, è ancora molto sentita e frena il turismo nautico. Per rendersi conto del grave danno per la nostra economia basta citare un dato Censis: 100 nuovi occupati nel turismo nautico promuovono 991 posti di lavoro nell'indotto.
        L'articolo 6 si rivolge all'universo di imprese che ruotano intorno al turismo nautico ma non riescono ad avere quel riconoscimento turistico che meriterebbero per l'apporto che danno allo sviluppo del settore. Non bisognerebbe mai dimenticare che anche grazie al loro apporto il turismo nautico può oggi vantare moltiplicatori di oltre 7 rispetto al prodotto interno lordo nazionale e di oltre 10 rispetto all'occupazione.
        L'articolo 7 vuole fare chiarezza sull'ormai "fumoso" articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 478 del 1994, che viene troppo spesso letto riduttivamente. La navigazione interna ha potenzialità poco conosciute in Italia, mentre potrebbe fare tanto specie per la valorizzazione di corsi d'acqua e di territori oggi tagliati fuori dallo sviluppo turistico. E' vero che la nostra rete di vie fluviali non ha le dimensioni che ha in Francia, Germania e Regno Unito, ma questo non giustifica certo l'estremo abbandono di quello che pure abbiamo. Il legislatore quando ha approvato questo articolo voleva dare un incentivo ai proprietari delle unità maggiori, quelle cioè che maggiormente promuovono il turismo, affinché le destinassero permanentemente alla navigazione interna. Quando perciò ha scritto che a queste unità si "applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti" aveva piena coscienza dei vantaggi che offriva. Oggi invece, facendo finta di non capire che quella frase non dovrebbe far pensare ad esclusioni, si tende al contrario, finendo per ipotizzare che in realtà non si debba applicare niente. Occorre quindi da parte del legislatore una interpretazione autentica dato che questa disposizione potrebbe anche aprire nuovi orizzonti. Con le debite proporzioni, sarebbe bene ricordare che cosa fossero in passato le nostre coste, specie quelle del sud, prima che le "barche" da diporto le frequentassero.
        L'articolo 8 reca modifiche alla legislazione vigente.
        L'articolo 9 stabilisce la copertura finanziaria della legge.




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