XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1574




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).

        1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
            2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi:

            a) sportivi o ricreativi, dai quali esula il fine di lucro;

            b) di noleggio e di locazione finalizzati al diporto.

            3. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

                a) unità da diporto: ogni unità di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

            b) nave da diporto: ogni unità di lunghezza superiore ai 24 metri;

            c) imbarcazione da diporto: ogni unità di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri iscritta nei registri di cui all'articolo 5;

            d) natante da diporto: ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 13.

            4. Ai fini della presente legge, la potenza del motore è quella massima di esercizio definita e accertata in base alla norma armonizzata, di cui al punto 4 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, adottata con decreto del Ministro delle attività produttive.
            5. Per ogni singolo motore, il costruttore, o un suo mandatario stabilito nell'Unione europea, rilascia una dichiarazione della relativa potenza, stabilita ai sensi del comma 4, su un modulo conforme al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
            6. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita l'attività di controllo sui motori e può effettuare verifiche sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
            7. I funzionari preposti alle verifiche sono muniti di apposita delega del Ministro delle attività produttive ed hanno libero accesso nei locali di costruzione e di vendita e, se lo ritengono necessario, possono prelevare campioni da sottoporre a prove.
            8. Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, ovvero con persone di loro fiducia munite dei poteri di rappresentanza. Gli oneri relativi alle prove sono a carico della ditta presso cui è in corso la verifica. E' fatto obbligo al costruttore o all'importatore di fare cessare ogni eventuale infrazione riscontrata";

            b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte, ai soli fini dell'identificazione, nei registri per unità da diporto, conformi al modello approvato con decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuti:

            a) dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi per le navi da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b);

            b) dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti, nonché dagli uffici dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna del Dipartimento di cui all'alinea per le imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
            2. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione presentando domanda, anche tramite mezzi telematici, ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve allegare:

            a) copia della fattura contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale della persona o della società o della associazione a cui vende l'unità e la descrizione della stessa;

            b) dichiarazione di conformità;

            c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo, di cui al comma 4 dell'articolo 1.

            3. L'ufficio che riceve la domanda, di cui al comma 2, iscrive l'unità sui registri di cui al comma 1 assegnandole il numero d'ordine progressivo del rispettivo registro, su cui annota anche il nome e il domicilio del possessore quale referente dell'amministrazione per tutto quanto attiene all'unità.
            4. La dichiarazione di conformità, di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea e:

            a) per le unità marcate CE deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato VIII annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ed essere accompagnata, se prevista, dall'attestazione "CE del tipo", di cui all'allegato VI annesso al medesimo decreto legislativo n. 436 del 1996, e successive modificazioni, rilasciata da un organismo notificato;
            b) per le unità non marcate CE costruite in serie deve essere redatta sul retro dell'attestato di idoneità del prototipo rilasciato da un organismo tecnico riconosciuto dall'amministrazione;

            c) per le unità non marcate CE costruite in un singolo esemplare la dichiarazione è costituita dall'attestato di idoneità rilasciato da un organismo tecnico riconosciuto dalla amministrazione.

            5. I possessori di unità da diporto, qualora lo desiderino, possono chiedere la pubblicizzazione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali presentando domanda di trascrizione all'ufficio d'iscrizione dell'unità. Alla domanda devono essere allegati gli atti di cui si chiede la trascrizione e la relativa nota di trascrizione.
            6. L'ufficio che riceve la domanda di cui al comma 5, ne prende nota in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nei registri di cui al comma 1, nello spazio a ciò predisposto, facendo menzione del giorno e dell'ora di ricezione della domanda.
            7. Gli atti di cui al comma 5 sono costituiti da sentenze o da contratti pubblici, ovvero da scritture private o da dichiarazione dell'alienante, entrambe con sottoscrizione autenticata. Gli atti possono essere presentati in copia autenticata se si tratta di contratti pubblici e di sentenze oppure di scritture private e dichiarazione dell'alienante depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In particolare, per i natanti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), già in possesso del richiedente, il titolo di proprietà, se mancante, è sostituito da un atto di notorietà registrato, redatto ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e contenente le caratteristiche tecniche dell'unità. La stessa procedura si applica alle unità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. In tale caso l'atto di notorietà deve anche contenere la dichiarazione della costruzione in proprio e gli estremi dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei materiali impiegati.
            8. La nota di trascrizione, in doppio originale o su supporto informatico o trasmessa mediante mezzi telematici deve contenere:

            a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale delle parti, nonché il loro regime patrimoniale, se coniugate; oppure la denominazione o ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni;

            b) l'indicazione dell'atto o della dichiarazione del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;

            c) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

            d) gli elementi di individuazione della unità da diporto;

            e) eventuali termini o condizioni, ancora validi al momento in cui l'atto si trascrive, a cui sono sottoposti l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto.

            9. Qualora l'iscrizione e la trascrizione riguardino una unità da diporto proveniente da un Paese estero, i documenti previsti dai commi 2 e 4 devono essere equivalenti a quelli nazionali e redatti in lingua italiana oppure tradotti da interpreti autorizzati o dall'autorità consolare. Qualora l'unità sia già in servizio all'estero, è necessario presentare anche un certificato di cancellazione dal registro di provenienza o, in alternativa, una dichiarazione del proprietario attestante che l'unità non era soggetta a iscrizione.
            10. Qualora una unità da diporto iscritta nei registri di cui al comma 1 sia utilizzata per finalità di locazione e di noleggio, tale utilizzazione deve essere annotata nel registro con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, che esercitano l'attività e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati anche sui documenti di navigazione. Con uno o più decreti del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna sono disciplinate le attività di noleggio e di locazione esercitate da unità da diporto.
            11. Per trasferire l'iscrizione di una unità da diporto, e le eventuali trascrizioni a suo carico, ad altro ufficio, l'interessato, o il suo legale rappresentante, deve presentare, anche tramite mezzi telematici, domanda all'ufficio di iscrizione, che provvede a trasmettere all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione di cui al comma 2 e, se è stata presentata, quella di cui al comma 5. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando letteralmente le eventuali annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali, e comunica, anche con mezzi telematici, la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione dell'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, il nome del nuovo ufficio e la data e il numero della nuova iscrizione. Contemporaneamente comunica, se possibile tramite mezzi telematici, all'interessato il nuovo numero di iscrizione e lo invita a procedere al rinnovo dei documenti di navigazione presso il nuovo ufficio.
            12. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di cui al comma 1 nei seguenti casi:

            a) per perdita effettiva o presunta, previa denuncia all'autorità competente o a quella consolare;

            b) per demolizione, previo nulla osta dell'autorità competente;

            c) per trasferimento o vendita all'estero, previa dismissione di bandiera;

            d) per trasferimento dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti qualora l'unità abbia i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge, oppure, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni, qualora il possessore ne limiti permanentemente la navigazione nelle sole acque interne.
            13. Per ottenere la cancellazione di cui al comma 12, l'avente diritto deve presentare, anche con mezzi telematici:

            a) domanda contenente le generalità complete, il codice fiscale e la firma autenticata nei modi di legge;

            b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il regime giuridico patrimoniale vigente tra i coniugi, se coniugato, e, nel caso ci siano stati imbarchi di personale iscritto tra la gente di mare, la posizione assicurativa nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali.

            14. La cancellazione di cui al comma 12, è subordinata alla regolarizzazione delle posizioni previste dalla lettera b) del comma 13 e, nel caso siano stati trascritti, alla estinzione dei diritti di credito o di godimento.
        15. La cancellazione comporta la restituzione dei documenti di bordo all'ufficio che l'ha effettuata.
        16. Contestualmente alla cancellazione, possono essere richiesti l'estratto del registro di iscrizione e il rilascio del certificato d'uso dei motori entrobordo.
            17. L'avente diritto, che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto, deve allegare alla domanda di cancellazione se trattasi di alienazione, anche la dichiarazione di vendita, autenticata con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza ulteriore formalità.
            18. L'ufficio di iscrizione, accertato che siano stati soddisfatti sia gli eventuali diritti di credito o di godimento trascritti, sia gli obblighi derivanti dalle situazioni previste dalla lettera b) del comma 13, concede il nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Contemporaneamente:

            a) se trattasi di esportazione in Paesi extracomunitari, ne dà comunicazione, anche tramite mezzi telematici, alla competente dogana, che provvede, anche con mezzi telematici, a trasmettere copia dei documenti export, alla cui ricezione l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dell'unità dai registri;

            b) se trattasi di Paesi membri dell'Unione europea o del suo spazio economico, la cancellazione si effettua in base agli estremi della nuova iscrizione trasmessi dall'ufficio di iscrizione del Paese di destinazione o comunicati con una dichiarazione rilasciata congiuntamente dal venditore e dall'acquirente. Nel caso il Paese di destinazione non preveda l'obbligo dell'iscrizione è sufficiente la dichiarazione in tale senso degli interessati.

            19. I documenti di bordo devono essere restituiti all'ufficio di iscrizione o per ritiro diretto da parte dell'ufficio o tramite gli uffici del porto dove avviene la dismissione di bandiera";

            c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. 1. Alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza alla navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, e il certificato di sicurezza, di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
            2. Alle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
            3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
            4. Le specie di navigazione previste per le unità di cui al comma 2 sono:

            a) per le unità senza marcatura CE;

                1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

                2) fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime;

            b) per le unità con marcatura CE;

                1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

            2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B) di cui all'allegato II citato al numero 1);

            3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C) di cui all'allegato II citato al numero 1);

            4) per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato II citato al numero 1).

            5. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 possono essere autorizzate, a richiesta, per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione";

            d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
            2. Oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione e di noleggio stabilite dal comma 10 dell'articolo 5, sulle licenze di navigazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità, previsti dall'articolo 2657 e seguenti, del codice civile, dei quali è stata chiesta la trascrizione nei registri di iscrizione dell'unità. Per le unità di lunghezza non superiore ai 24 metri, per la trascrizione è sufficiente una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata, di cui all'articolo 2703 del codice civile.
            3. Le licenze di navigazione di cui al comma 1, sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
            4. Tutti i documenti di bordo prescritti devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni tra porti nazionali può essere tenuta a bordo una loro copia autenticata a norma di legge, oppure da un ufficio marittimo o dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna. Resta fermo l'obbligo di presentare gli originali all'autorità competente, qualora questa ne faccia richiesta, entro il termine dalla medesima stabilito";

            e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

        "Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni e le navi da diporto, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. E' rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";

            f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        "Art. 13. - 1. Sono natanti:

            a) ogni unità da diporto a remi;
            b) ogni unità da diporto di lunghezza non superiore a 7,50 metri se a motore o a 10 metri se a vela, anche se con motore ausiliario;

            c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a quelle previste dalla lettera b), ma non superiore a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

            2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5, della relativa licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, ma, su richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni. In tale caso assumono il regime giuridico di queste ultime.
            3. I natanti non marcati CE possono navigare:

            a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione dei tipi denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare solo entro un miglio dalla costa, e degli acquascooter o moto d'acqua, e mezzi similari, che sono disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna;

            b) entro 12 miglia dalla costa se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato. Durante la navigazione è obbligatorio tenere a bordo una copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità.

            4. I natanti con marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui al numero 1) dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";

            g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

        "Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota su di essa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.
            2. Per i natanti da diporto il numero massimo trasportabile di persone è documentato:

            a) per le unità con marcatura CE dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

            b) per le unità senza marcatura CE:

                1) se omologate, da una copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

                2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

            3. E' responsabilità dal comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare, prima della partenza, di avere a bordo personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";

            h) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

        "Art. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle unità da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, anche se non cittadini italiani, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina, e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina";

            i) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

        "Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora voglia imbarcare membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, su cui trascrivere, all'atto dell'imbarco, i nominativi delle persone imbarcate e gli altri dati richiesti dal documento stesso";

            l) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

        "Art. 39. - 1. Chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 4 milioni.
            2. Chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto con una abilitazione la cui validità è scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.
            3. Il responsabile di una unità da diporto che non osserva i segnali di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.
            4. Il responsabile di una unità da diporto che non osserva una disposizione prevista dalla presente legge o da un provvedimento emanato dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione.
            5. Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, non si applica alla nautica da diporto";

            m) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
            2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, che effettuano la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
            3. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, deve rilasciare una dichiarazione attestante che l'apparato è conforme alle norme della amministrazione o, se trattasi di unità proveniente dall'estero, alle norme dell'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
            4. L'autorità marittima, ricevute dall'interessato le istanze per il rilascio delle licenze provvisoria e definitiva di esercizio, corredate dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 3, provvede, entro il termine massimo di un mese:

            a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

            b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

            c) alla trasmissione all'ispettorato territoriale competente del Ministero delle comunicazioni della domanda per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

            5. La licenza provvisoria ha valore a tutti gli effetti fino all'emissione di quella definitiva, che viene inviata direttamente al proprietario dell'unità a cura dell'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni competente al rilascio.
            6. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone.
            7. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti".
        2. L'allegato A di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, è introdotto dalla tabella 1 annessa alla presente legge.
        3. Gli articoli 2, 3, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 2.

(Tassa di stazionamento).

        1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come da ultimo abrogato dalla presente legge, è abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate d'ufficio.


Art. 3.

(Strutture per la nautica da diporto).

        1. Alle strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi compresi moli, banchine e specchi acquei, realizzate mediante escavazione di aree non appartenenti al pubblico demanio, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.
        2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, nonché la richiesta di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie di accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti connessi e ad essi si applica la disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
        3. In deroga all'articolo 49 del codice della navigazione, le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni determinati ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento.
        4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al comma 1 realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione delle opere realizzate nell'elenco dei beni e delle pertinenze demaniali.
        5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni generali o speciali dalla stessa, adottate, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi.
        6. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, è abrogato.


Art. 4.

(Spese di manutenzione).

        1. Le spese sostenute per la manutenzione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono detraibili nella misura del 50 per cento dall'importo delle relative fatture.


Art. 5.

(Finanziamenti).

        1. Per la realizzazione o il completamento delle strutture dedicate alla nautica da diporto, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dei relativi servizi turistici, ricettivi, culturali, di assistenza e di rimessaggio, possono essere utilizzati i fondi statali e dell'Unione europea destinati al finanziamento del settore navale.


Art. 6.

(Imprese turistiche).

        1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

            a) le imprese di gestione e di esercizio di:

                1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

                2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

                3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

            b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

                c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;

                d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;

                e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

        2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto.


Art. 7.

(Imbarcazioni da diporto destinate alla sola navigazione
in acque interne).

        1. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, si applica ai natanti, di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e a tutte le unità da diporto di lunghezza non superiore ai 24 metri a condizione che il proprietario li vincoli alla sola navigazione nelle acque interne e non li iscriva nei registri, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1971, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, o, in caso di unità già iscritte, provveda alla loro cancellazione dai predetti registri.


Art. 8.

(Disposizioni abrogative).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

                a) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

                b) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

                c) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

                d) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

                e) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

                f) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



TABELLA 1
(vedi articolo 1,
comma 2)


"ALLEGATO A
(vedi articolo 1, comma 5)


DICHIARAZIONE DA ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE
AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'USO E/O DELLA LICENZA
DI NAVIGAZIONE 1
POTENZA DEL MOTORE

ENGINE POWER DECLARATION (ISO/EN 8665)


... (omissis) ...



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