XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1574
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed
in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a
scopi:
a) sportivi o ricreativi, dai quali esula il fine
di lucro;
b) di noleggio e di locazione finalizzati al
diporto.
3. Ai fini della presente legge, le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni unità di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni unità di lunghezza
superiore ai 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità di
lunghezza pari o inferiore ai 24 metri iscritta nei registri
di cui all'articolo 5;
d) natante da diporto: ogni unità esente
dall'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 13.
4. Ai fini della presente legge, la potenza del
motore è quella massima di esercizio definita e accertata in
base alla norma armonizzata, di cui al punto 4 dell'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni, adottata con decreto del Ministro
delle attività produttive.
5. Per ogni singolo motore, il costruttore, o un suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, rilascia una
dichiarazione della relativa potenza, stabilita ai sensi del
comma 4, su un modulo conforme al modello di cui all'allegato
A annesso alla presente legge.
6. Il Ministero delle attività produttive, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, esercita l'attività di controllo sui motori e può
effettuare verifiche sia presso le fabbriche costruttrici, sia
presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
7. I funzionari preposti alle verifiche sono muniti
di apposita delega del Ministro delle attività produttive ed
hanno libero accesso nei locali di costruzione e di vendita e,
se lo ritengono necessario, possono prelevare campioni da
sottoporre a prove.
8. Le prove sono effettuate in contraddittorio con
il costruttore o con il venditore, ovvero con persone di loro
fiducia munite dei poteri di rappresentanza. Gli oneri
relativi alle prove sono a carico della ditta presso cui è in
corso la verifica. E' fatto obbligo al costruttore o
all'importatore di fare cessare ogni eventuale infrazione
riscontrata";
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto
sono iscritte, ai soli fini dell'identificazione, nei registri
per unità da diporto, conformi al modello approvato con
decreto del capo del Dipartimento della navigazione marittima
e interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuti:
a) dalle capitanerie di porto e dagli uffici
circondariali marittimi per le navi da diporto, di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b);
b) dalle capitanerie di porto, dagli uffici
circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle
delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a
tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti, nonché
dagli uffici dell'unità di gestione della navigazione
marittima ed interna del Dipartimento di cui all'alinea per le
imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera c).
2. Prima di mettere in servizio una unità da
diporto, il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve
chiedere l'assegnazione del numero di identificazione
presentando domanda, anche tramite mezzi telematici, ad uno
degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla
domanda deve allegare:
a) copia della fattura contenente le generalità,
l'indirizzo e il codice fiscale della persona o della società
o della associazione a cui vende l'unità e la descrizione
della stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei
motori entrobordo di propulsione installati a bordo, di cui al
comma 4 dell'articolo 1.
3. L'ufficio che riceve la domanda, di cui al comma
2, iscrive l'unità sui registri di cui al comma 1 assegnandole
il numero d'ordine progressivo del rispettivo registro, su cui
annota anche il nome e il domicilio del possessore quale
referente dell'amministrazione per tutto quanto attiene
all'unità.
4. La dichiarazione di conformità, di cui alla
lettera b) del comma 2, deve essere rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea e:
a) per le unità marcate CE deve essere conforme a
quanto stabilito dall'allegato VIII annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ed essere accompagnata, se
prevista, dall'attestazione "CE del tipo", di cui all'allegato
VI annesso al medesimo decreto legislativo n. 436 del 1996, e
successive modificazioni, rilasciata da un organismo
notificato;
b) per le unità non marcate CE costruite in serie
deve essere redatta sul retro dell'attestato di idoneità del
prototipo rilasciato da un organismo tecnico riconosciuto
dall'amministrazione;
c) per le unità non marcate CE costruite in un
singolo esemplare la dichiarazione è costituita dall'attestato
di idoneità rilasciato da un organismo tecnico riconosciuto
dalla amministrazione.
5. I possessori di unità da diporto, qualora lo
desiderino, possono chiedere la pubblicizzazione degli atti
costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri
diritti reali presentando domanda di trascrizione all'ufficio
d'iscrizione dell'unità. Alla domanda devono essere allegati
gli atti di cui si chiede la trascrizione e la relativa nota
di trascrizione.
6. L'ufficio che riceve la domanda di cui al comma
5, ne prende nota in un repertorio e trascrive il contenuto
della nota nei registri di cui al comma 1, nello spazio a ciò
predisposto, facendo menzione del giorno e dell'ora di
ricezione della domanda.
7. Gli atti di cui al comma 5 sono costituiti da
sentenze o da contratti pubblici, ovvero da scritture private
o da dichiarazione dell'alienante, entrambe con sottoscrizione
autenticata. Gli atti possono essere presentati in copia
autenticata se si tratta di contratti pubblici e di sentenze
oppure di scritture private e dichiarazione dell'alienante
depositate in un pubblico archivio o negli atti di un notaio.
In particolare, per i natanti, di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera d), già in possesso del richiedente, il titolo
di proprietà, se mancante, è sostituito da un atto di
notorietà registrato, redatto ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e contenente le caratteristiche
tecniche dell'unità. La stessa procedura si applica alle unità
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436. In tale caso l'atto di
notorietà deve anche contenere la dichiarazione della
costruzione in proprio e gli estremi dei documenti fiscali
relativi all'acquisto dei materiali impiegati.
8. La nota di trascrizione, in doppio originale o su
supporto informatico o trasmessa mediante mezzi telematici
deve contenere:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il numero di codice fiscale delle parti, nonché il
loro regime patrimoniale, se coniugate; oppure la
denominazione o ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni;
b) l'indicazione dell'atto o della dichiarazione
del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
c) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero l'indicazione
dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) gli elementi di individuazione della unità da
diporto;
e) eventuali termini o condizioni, ancora validi
al momento in cui l'atto si trascrive, a cui sono sottoposti
l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto.
9. Qualora l'iscrizione e la trascrizione riguardino
una unità da diporto proveniente da un Paese estero, i
documenti previsti dai commi 2 e 4 devono essere equivalenti a
quelli nazionali e redatti in lingua italiana oppure tradotti
da interpreti autorizzati o dall'autorità consolare. Qualora
l'unità sia già in servizio all'estero, è necessario
presentare anche un certificato di cancellazione dal registro
di provenienza o, in alternativa, una dichiarazione del
proprietario attestante che l'unità non era soggetta a
iscrizione.
10. Qualora una unità da diporto iscritta nei
registri di cui al comma 1 sia utilizzata per finalità di
locazione e di noleggio, tale utilizzazione deve essere
annotata nel registro con l'indicazione dei soggetti, ditte
individuali o società, che esercitano l'attività e degli
estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati anche
sui documenti di navigazione. Con uno o più decreti del capo
del Dipartimento della navigazione marittima e interna sono
disciplinate le attività di noleggio e di locazione esercitate
da unità da diporto.
11. Per trasferire l'iscrizione di una unità da
diporto, e le eventuali trascrizioni a suo carico, ad altro
ufficio, l'interessato, o il suo legale rappresentante, deve
presentare, anche tramite mezzi telematici, domanda
all'ufficio di iscrizione, che provvede a trasmettere
all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione
e la documentazione di cui al comma 2 e, se è stata
presentata, quella di cui al comma 5. L'ufficio destinatario
iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze
dell'estratto ricevuto, riportando letteralmente le eventuali
annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti
reali, e comunica, anche con mezzi telematici, la data e il
numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza.
Questo provvede alla cancellazione dell'unità, riportando sul
registro il motivo della cancellazione, il nome del nuovo
ufficio e la data e il numero della nuova iscrizione.
Contemporaneamente comunica, se possibile tramite mezzi
telematici, all'interessato il nuovo numero di iscrizione e lo
invita a procedere al rinnovo dei documenti di navigazione
presso il nuovo ufficio.
12. L'avente diritto può chiedere la cancellazione
della propria unità dal registro di cui al comma 1 nei
seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta, previa
denuncia all'autorità competente o a quella consolare;
b) per demolizione, previo nulla osta
dell'autorità competente;
c) per trasferimento o vendita all'estero, previa
dismissione di bandiera;
d) per trasferimento dalla categoria delle
imbarcazioni a quella dei natanti qualora l'unità abbia i
requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della presente
legge, oppure, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge
8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni, qualora il
possessore ne limiti permanentemente la navigazione nelle sole
acque interne.
13. Per ottenere la cancellazione di cui al comma
12, l'avente diritto deve presentare, anche con mezzi
telematici:
a) domanda contenente le generalità complete, il
codice fiscale e la firma autenticata nei modi di legge;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante il regime giuridico patrimoniale vigente tra i
coniugi, se coniugato, e, nel caso ci siano stati imbarchi di
personale iscritto tra la gente di mare, la posizione
assicurativa nei confronti degli istituti previdenziali e
assistenziali.
14. La cancellazione di cui al comma 12, è
subordinata alla regolarizzazione delle posizioni previste
dalla lettera b) del comma 13 e, nel caso siano stati
trascritti, alla estinzione dei diritti di credito o di
godimento.
15. La cancellazione comporta la restituzione dei
documenti di bordo all'ufficio che l'ha effettuata.
16. Contestualmente alla cancellazione, possono essere
richiesti l'estratto del registro di iscrizione e il rilascio
del certificato d'uso dei motori entrobordo.
17. L'avente diritto, che intende alienare o
trasferire all'estero la propria unità da diporto, deve
allegare alla domanda di cancellazione se trattasi di
alienazione, anche la dichiarazione di vendita, autenticata
con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza
ulteriore formalità.
18. L'ufficio di iscrizione, accertato che siano
stati soddisfatti sia gli eventuali diritti di credito o di
godimento trascritti, sia gli obblighi derivanti dalle
situazioni previste dalla lettera b) del comma 13,
concede il nulla osta alla dismissione della bandiera
nazionale. Contemporaneamente:
a) se trattasi di esportazione in Paesi
extracomunitari, ne dà comunicazione, anche tramite mezzi
telematici, alla competente dogana, che provvede, anche con
mezzi telematici, a trasmettere copia dei documenti export,
alla cui ricezione l'ufficio di iscrizione provvede alla
cancellazione dell'unità dai registri;
b) se trattasi di Paesi membri dell'Unione europea
o del suo spazio economico, la cancellazione si effettua in
base agli estremi della nuova iscrizione trasmessi
dall'ufficio di iscrizione del Paese di destinazione o
comunicati con una dichiarazione rilasciata congiuntamente dal
venditore e dall'acquirente. Nel caso il Paese di destinazione
non preveda l'obbligo dell'iscrizione è sufficiente la
dichiarazione in tale senso degli interessati.
19. I documenti di bordo devono essere restituiti
all'ufficio di iscrizione o per ritiro diretto da parte
dell'ufficio o tramite gli uffici del porto dove avviene la
dismissione di bandiera";
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. 1. Alle unità da diporto di lunghezza
superiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di
iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9,
che le autorizza alla navigazione in acque marittime e interne
senza alcun limite, e il certificato di sicurezza, di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle unità da diporto di lunghezza uguale o
inferiore ai 24 metri, gli uffici che detengono i registri di
cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione rilasciano la
licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza
al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità, di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera b), e il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di
navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli
uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque
interne; quelli rilasciati dagli uffici dell'unità di gestione
della navigazione marittima ed interna sono riconosciuti
validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità di
cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE;
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in
quelle interne;
2) fino a 6 miglia dalla costa nelle acque
marittime;
b) per le unità con marcatura CE;
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A) di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria
di progettazione B) di cui all'allegato II citato al numero
1);
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la
categoria di progettazione C) di cui all'allegato II citato al
numero 1);
4) per la navigazione in acque protette con vento fino a
forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri,
per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato II
citato al numero 1).
5. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui
all'articolo 5 possono essere autorizzate, a richiesta, per
una specie di navigazione inferiore a quella di
progettazione";
d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte
su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del capo
del Dipartimento della navigazione marittima e interna del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle
annotazioni per le attività di locazione e di noleggio
stabilite dal comma 10 dell'articolo 5, sulle licenze di
navigazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le
caratteristiche principali dell'unità, il nome del
proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di
iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre
annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di
garanzia sull'unità, previsti dall'articolo 2657 e seguenti,
del codice civile, dei quali è stata chiesta la trascrizione
nei registri di iscrizione dell'unità. Per le unità di
lunghezza non superiore ai 24 metri, per la trascrizione è
sufficiente una dichiarazione dell'alienante con
sottoscrizione autenticata, di cui all'articolo 2703 del
codice civile.
3. Le licenze di navigazione di cui al comma 1, sono
rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e
delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato
motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione
autorizzata.
4. Tutti i documenti di bordo prescritti devono
essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni tra
porti nazionali può essere tenuta a bordo una loro copia
autenticata a norma di legge, oppure da un ufficio marittimo o
dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna.
Resta fermo l'obbligo di presentare gli originali all'autorità
competente, qualora questa ne faccia richiesta, entro il
termine dalla medesima stabilito";
e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le
imbarcazioni e le navi da diporto, di cui all'articolo 8,
commi 1 e 2, attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa
parte dei documenti di bordo. E' rilasciato, convalidato o
rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478";
f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Sono natanti:
a) ogni unità da diporto a remi;
b) ogni unità da diporto di lunghezza non
superiore a 7,50 metri se a motore o a 10 metri se a vela,
anche se con motore ausiliario;
c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a
quelle previste dalla lettera b), ma non superiore a 24
metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in
acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 5, della relativa licenza
di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, ma, su richiesta, possono
essere iscritti nei registri delle imbarcazioni. In tale caso
assumono il regime giuridico di queste ultime.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione dei
tipi denominati jole, pattini, sandolini, mosconi,
pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare
solo entro un miglio dalla costa, e degli acquascooter o
moto d'acqua, e mezzi similari, che sono disciplinati con
ordinanze delle competenti autorità marittime o della
navigazione interna;
b) entro 12 miglia dalla costa se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per
tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato. Durante
la navigazione è obbligatorio tenere a bordo una copia del
certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità ovvero l'attestazione di idoneità.
4. I natanti con marcatura CE possono navigare nei
limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza, di cui al numero 1) dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni";
g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da
diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione
annota su di essa il numero massimo delle persone
trasportabili sulla base dei dati riportati nella
documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo
trasportabile di persone è documentato:
a) per le unità con marcatura CE dalla targhetta
del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai
punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
b) per le unità senza marcatura CE:
1) se omologate, da una copia del certificato di
omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilità dal comandante o del conduttore
dell'unità da diporto verificare, prima della partenza, di
avere a bordo personale qualificato e sufficiente per formare
l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che
intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni
meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";
h) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. A giudizio del comandante o del
conduttore, i servizi di bordo delle unità da diporto possono
essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di
ospiti, anche se non cittadini italiani, purché abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta,
camera e cucina, e il diciottesimo anno di età per i servizi
di macchina";
i) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. Il proprietario di una unità da
diporto, qualora voglia imbarcare membri dell'equipaggio
iscritti nelle matricole della gente di mare o della
navigazione interna, deve preventivamente richiedere
all'autorità competente apposito documento, redatto in
conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la
marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, su cui trascrivere,
all'atto dell'imbarco, i nominativi delle persone imbarcate e
gli altri dati richiesti dal documento stesso";
l) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"Art. 39. - 1. Chi assume o ritiene il comando o la
condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2
milioni a lire 4 milioni.
2. Chi assume o ritiene il comando o la condotta di
unità da diporto con una abilitazione la cui validità è
scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 400 mila a lire 2 milioni.
3. Il responsabile di una unità da diporto che non
osserva i segnali di interdizione alla navigazione è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a
lire 2 milioni.
4. Il responsabile di una unità da diporto che non
osserva una disposizione prevista dalla presente legge o da un
provvedimento emanato dall'autorità competente, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a
lire 1 milione.
5. Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
non si applica alla nautica da diporto";
m) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con
scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di
installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad
onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza
pari o inferiore ai 24 metri, che effettuano la navigazione
oltre le 6 miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di
un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di
tipo portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
3. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle
ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, deve rilasciare una dichiarazione attestante
che l'apparato è conforme alle norme della amministrazione o,
se trattasi di unità proveniente dall'estero, alle norme
dell'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dello spazio economico europeo.
4. L'autorità marittima, ricevute dall'interessato
le istanze per il rilascio delle licenze provvisoria e
definitiva di esercizio, corredate dalla dichiarazione di
conformità di cui al comma 3, provvede, entro il termine
massimo di un mese:
a) all'assegnazione del nominativo
internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) alla trasmissione all'ispettorato territoriale
competente del Ministero delle comunicazioni della domanda per
il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria ha valore a tutti gli
effetti fino all'emissione di quella definitiva, che viene
inviata direttamente al proprietario dell'unità a cura
dell'ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni competente al rilascio.
6. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unità da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati
in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il
relativo canone.
7. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e
controlli presso i costruttori, gli importatori, i
distributori e gli utenti".
2. L'allegato A di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo
1, comma 1, lettera a), della presente legge, è
introdotto dalla tabella 1 annessa alla presente legge.
3. Gli articoli 2, 3, 34, 40, 41 e 42 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono
abrogati.
Art. 2.
(Tassa di stazionamento).
1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17
della legge 6 marzo 1976, n. 51, come da ultimo abrogato dalla
presente legge, è abolita a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le
somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di
stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in
difetto sono condonate d'ufficio.
Art. 3.
(Strutture per la nautica da diporto).
1. Alle strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi
compresi moli, banchine e specchi acquei, realizzate mediante
escavazione di aree non appartenenti al pubblico demanio, non
si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione
e l'articolo 822 del codice civile.
2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i
nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario
titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui
al comma 1, nonché la richiesta di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie di
accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti
connessi e ad essi si applica la disciplina stabilita dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509.
3. In deroga all'articolo 49 del codice della navigazione,
le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o
realizzate in forza di concessioni di beni del demanio
marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino
alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni
determinati ai sensi delle disposizioni di legge e di
regolamento.
4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al
comma 1 realizzate in forza di concessioni di beni del demanio
marittimo scadute alla data di entrata in vigore della
presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione
delle opere realizzate nell'elenco dei beni e delle pertinenze
demaniali.
5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai
poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e
alle disposizioni generali o speciali dalla stessa, adottate,
con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e
degli ormeggi.
6. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n.
343, è abrogato.
Art. 4.
(Spese di manutenzione).
1. Le spese sostenute per la manutenzione delle strutture
dedicate alla nautica da diporto, definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,
realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono
detraibili nella misura del 50 per cento dall'importo delle
relative fatture.
Art. 5.
(Finanziamenti).
1. Per la realizzazione o il completamento delle strutture
dedicate alla nautica da diporto, definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dei
relativi servizi turistici, ricettivi, culturali, di
assistenza e di rimessaggio, possono essere utilizzati i fondi
statali e dell'Unione europea destinati al finanziamento del
settore navale.
Art. 6.
(Imprese turistiche).
1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli
effetti:
a) le imprese di gestione e di esercizio di:
1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;
2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati
al turismo;
3) esercizi e attività turistici complementari
collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta,
assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;
b) le imprese esercenti attività di noleggio e di
locazione di unità da diporto;
c) le imprese esercenti le intermediazioni per il
noleggio e la locazione delle unità da diporto;
d) le agenzie di consulenza per la nautica da
diporto;
e) i centri di immersione subacquea e di altre
attività nautiche che operano nel settore
turistico-ricreativo.
2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla
nautica da diporto.
Art. 7.
(Imbarcazioni da diporto destinate alla sola navigazione
in acque interne).
1. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 498, si applica ai natanti, di cui
all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e a tutte le
unità da diporto di lunghezza non superiore ai 24 metri a
condizione che il proprietario li vincoli alla sola
navigazione nelle acque interne e non li iscriva nei registri,
di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1971, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, o, in caso di
unità già iscritte, provveda alla loro cancellazione dai
predetti registri.
Art. 8.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e successive modificazioni;
b) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n.
171, e successive modificazioni;
c) il comma 3-bis dell'articolo 1 della
legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
d) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
e) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, e successive modificazioni;
f) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19,
comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 30 miliardi annue a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TABELLA 1
(vedi articolo 1,
comma 2)
"ALLEGATO A
(vedi articolo 1, comma 5)
DICHIARAZIONE DA ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE
AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'USO E/O DELLA LICENZA
DI NAVIGAZIONE 1
POTENZA DEL MOTORE
ENGINE POWER DECLARATION (ISO/EN 8665)
... (omissis) ...