XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1573
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di assicurare che tutte le statistiche ufficiali siano
prodotte tenendo conto della differenza di genere. Si tratta
di un obiettivo più volte sottolineato, sia a livello
nazionale sia a livello europeo e internazionale, in
particolare in sede ONU. L'inadeguata informazione statistica
sulle tematiche relative alla differenza di genere costituisce
infatti in tutto il mondo un grave ostacolo all'adozione di
politiche di empowerment, cioè di attribuzione di
maggiori poteri e responsabilità alle donne, secondo le
indicazioni della Conferenza mondiale svoltasi a Pechino nel
1995. La proposta di legge si propone dunque di adempiere
all'impegno assunto a Pechino e insieme di colmare una lacuna
nell'informazione.
Nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 marzo 1997 si prevede, all'obiettivo n. 3, il metodo
della valutazione di impatto equitativo di genere come
propedeutico all'elaborazione e adozione delle azioni di
governo. La generalizzazione delle rilevazioni statistiche
disaggregate per sesso e delle indagini che fanno emergere
problematiche legate alla differenza di genere sono
strumentali alla valutazione di impatto, e dunque
all'elaborazione di politiche esplicite mirate alle pari
opportunità.
I destinatari del provvedimento sono l'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e tutti gli organismi che fanno parte
del Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT, nel
proprio ambito di autonomia decisionale, ha già dato impulso
alle statistiche di genere, e ha cominciato a sviluppare
indagini di grande interesse in questo campo, come quelle
sulla violenza sessuale e sull'uso del tempo. Le esperienze
già compiute rendono oggi possibile e opportuno un
provvedimento che generalizzi e consolidi una metodologia già
sperimentata, individuandone al contempo le possibilità di
sviluppo.
L'adozione di una metodologia che renda conoscibile e
visibile la differenza di genere riguarda tutte le fasi della
produzione di statistiche, sia la progettazione sia la
rilevazione sia la diffusione. In ciascuno di questi passaggi
è necessario tenere conto del fatto che i dati devono essere
disaggregati per genere, e che nella presentazione delle
statistiche ciascun sesso deve avere la stessa leggibilità. In
altri termini, i dati relativi a ciascuno dei due sessi devono
essere espressamente presentati in forma numerica nelle
tabelle, e non devono essere ricavabili mediante sottrazione
dal totale.
In sintesi, dunque, l'espressione "realizzazione di
statistiche di genere" ha un triplice significato:
sistematizzazione della raccolta di dati disaggregati per
sesso nelle diverse aree di interesse pubblico; attuazione di
nuove rilevazioni sulla qualità della vita, di particolare
interesse per le tematiche attinenti alla differenza di
genere; progettazione di indicatori sensibili a evidenziare la
differenza di genere.
La scelta dello strumento legislativo, in particolare
della novella del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, che detta le norme fondamentali sull'organizzazione e i
compiti del Sistema statistico nazionale, è motivata
dall'esigenza di stabilizzare una metodologia che presenta
elementi di forte innovazione, sottraendola alle possibili
oscillazioni legate alle contingenze del momento, e di rendere
vincolante la disponibilità di informazioni di genere di
rilevante interesse pubblico con precise periodicità.
Il provvedimento nel suo complesso si inserisce inoltre in
una strategia di incremento delle statistiche sociali,
tradizionalmente meno sviluppate rispetto alle statistiche
economiche, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tale
strategia riceve oggi sempre maggiori consensi, parallelamente
alla diffusione di una cultura politica più attenta alle
odierne problematiche del Welfare.
In questo quadro, la presente proposta di legge indica
l'obiettivo di una più accurata analisi dei fenomeni sociali
più rilevanti, in un'ottica di genere, dando particolare
rilievo alla circostanza che siano sviluppate anche nuove
rilevazioni sulla qualità della vita non solo della
popolazione italiana ma anche di quella straniera che vive in
Italia. In questo senso la proposta di legge può essere
considerato come una prima indicazione sulla necessità di
sviluppare il patrimonio collettivo di conoscenza sugli
elementi fondamentali del multiculturalismo.
Il provvedimento persegue i seguenti obiettivi:
a) disaggregazione di genere di tutte le
informazioni statistiche prodotte dall'ISTAT e dal SISTAN e
uguale leggibilità dei dati relativi ad uomini e donne;
b) sistematizzazione della raccolta di dati nelle
diverse aree di interesse pubblico, progettazione di nuove
rilevazioni sulla qualità della vita anche della popolazione
straniera;
c) costruzione da parte dell'ISTAT di una
metodologia per le valutazioni di impatto di genere di norme
di particolare rilievo;
d) sviluppo della ricerca e dell'analisi di
genere.
Ne conseguono le seguenti azioni:
a) disaggregazione per sesso di tutte le
informazioni statistiche;
b) adeguamento delle metodologie dei censimenti
all'ottica di genere, non solo con la previsione della
disaggregazione per sesso, ma anche della rilevazione di dati
concernenti le differenti tipologie di famiglie, sia per la
popolazione italiana sia straniera dimorante abitualmente in
Italia;
c) realizzazione di indagini annuali su argomenti
riguardanti la qualità della vita sociale, di particolare
interesse per la conoscenza delle tematiche attinenti alla
differenza di genere. Si tratta di indagini che l'ISTAT ha già
realizzato, sia pure con diversa periodicità. Le grandi aree
individuate sono quelle di maggiore rilevanza per lo studio
della vita sociale, ad esempio natalità e mortalità,
occupazione e disoccupazione, povertà;
d) realizzazione di indagini quinquennali in
settori di particolare importanza per le statistiche sociali,
che presentano caratteri di relativa stabilità. Si tratta di
settori nei quali i mutamenti più rilevanti si verificano
nell'arco di diversi anni. Le grandi aree di analisi sono, ad
esempio, lo stato di salute, la violenza e i maltrattamenti,
l'uso del tempo;
e) ristrutturazione degli archivi contenenti dati
relativi alle imprese, con individuazione per sesso degli
addetti e dei titolari;
f) quantificazione del lavoro non retribuito con
diverse metodologie, ad esempio il conto satellite indicato
dalla Piattaforma di Pechino.
Tutte le fasi della produzione delle statistiche di genere
sono soggette alla normativa sulla tutela dei dati personali,
in particolare per quanto riguarda la disciplina dei dati
sensibili, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e ai
decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676.
La proposta di legge riguarda i sistemi e i metodi di
programmazione, rilevazione e diffusione delle statistiche
ufficiali. Tuttavia è auspicabile e prevedibile che altri
soggetti e centri di produzione di informazioni statistiche si
conformino in futuro alle metodologie utilizzate dal SISTAN, e
che dunque il sistema delle statistiche ufficiali diventi il
volano di una innovazione profonda e generalizzata, al livello
centrale e locale.
Più in dettaglio, la proposta di legge introduce un capo
I-bis al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante disposizioni sulle statistiche di genere.
Il nuovo articolo 13-bis prevede che le informazioni
statistiche siano prodotte dando visibilità alla differenza di
genere e pari leggibilità dei dati relativi a uomini e donne.
In attuazione dell'obiettivo 3, punto 3.2, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 1997,
e, come primo passo verso la generalizzazione del metodo della
valutazione di impatto di genere come strumentale all'adozione
di qualunque azione di governo, il comma 2 prevede altresì che
l'ISTAT predisponga le metodologie per la valutazione di
impatto di norme di particolare rilievo.
All'articolo 13-ter si prevede che i censimenti
generali della popolazione assicurino la disaggregazione per
sesso delle informazioni, con riferimento alla popolazione sia
italiana sia straniera abitualmente dimorante in Italia,
compresa quella che vive in istituti e comunità. La nostra
società è sempre più caratterizzata in senso multirazziale e
multietnico; la norma dà una prima indicazione di lavoro che
va nel senso di adeguare la qualità della conoscenza dei
fenomeni sociali ai fenomeni nuovi connessi con la convivenza
di diverse culture e stili di vita. Il censimento inoltre
rileva informazioni relative alle differenti tipologie di
famiglie (fondate sul matrimonio, di fatto, ricostituite,
monogenitoriali).
Al comma 2 si prevede anche che i censimenti generali
dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi assicurino la
disaggregazione per uomini e donne degli addetti, per
posizione nella professione, anche allo scopo di individuare
le imprese a prevalente conduzione femminile.
All'articolo 13-quater si individuano le aree nelle
quali l'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN producono
informazioni statistiche disaggregate per uomini e donne con
cadenza annuale (forme familiari; natalità; mortalità per
causa e morbosità; formazione e fruizione culturale;
occupazione, disoccupazione; povertà; partecipazione sociale e
politica; utilizzo dei servizi pubblici) e con cadenza
quinquennale (stato di salute; disabilità, comportamenti
sanitari; sicurezza dei cittadini; violenze e maltrattamenti;
uso del tempo; reti di solidarietà e lavoro di cura; mobilità
sociale). In quest'ultimo caso è sembrato opportuno prevedere
un meccanismo tale da garantire una certa elasticità
nell'individuazione della periodicità. Trattandosi di indagini
complesse, e tuttavia di grande rilevanza sociale, il
Programma statistico nazionale potrà prevedere una frequenza
maggiore o minore.
Ai fini della produzione delle informazioni statistiche
correnti si prevede che le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura strutturino gli archivi contenenti
dati relativi alle imprese, con particolare riferimento al
registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, prevedendo la disaggregazione per
uomini e donne del totale degli addetti e dei titolari. Questo
rappresenta un primo passo per l'adeguamento degli archivi
amministrativi degli altri enti e conseguentemente degli
archivi statistici dell'ISTAT stesso. Anche in questo caso uno
degli obiettivi della norma è individuare il numero delle
imprese a prevalente conduzione femminile. Rispetto
all'analoga norma riguardante il censimento, qui l'adeguamento
del registro delle imprese consentirà di valutare le
variazioni annuali del fenomeno.
Il comma 5 dell'articolo 13-quater contiene la
previsione relativa al lavoro non retribuito, che l'ISTAT
provvederà a valutare. Va sottolineato che quantificare e dare
valore al lavoro non retribuito - di cui la parte più
rilevante è il lavoro di cura - è obiettivo da tempo indicato
a livello internazionale come centrale per l'esatta percezione
sociale del contributo dato dalle donne alla vita sociale e
alla produzione di ricchezza. Ciò permetterà anche la
quantificazione del livello di condivisione delle
responsabilità familiari.
Il comma 6 del medesimo articolo 13-quater dispone
che l'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN provvedano alla
razionalizzazione della modulistica utilizzata.
All'articolo 2 della proposta di legge, che novella
l'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989, si
prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro per le pari opportunità riferiscano annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle
statistiche di genere. Le innovazioni introdotte dalle
metodologie indicate richiedono infatti un attento e costante
monitoraggio, anche allo scopo di apportare eventuali
correttivi o di introdurre ulteriori elementi innovativi. A
tal fine l'ISTAT predispone annualmente una apposita
ricognizione.
L'articolo 3 della proposta di legge fissa il termine di
tre anni per l'attuazione degli adempimenti di competenza
dell'ISTAT e del SISTAN. La norma è necessaria allo scopo di
dare agli organismi destinatari delle norme il tempo
necessario ad effettuare il necessario adeguamento delle
metodologie e delle attrezzature.