XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1573
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Statistiche di genere).
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,
ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è inserito il seguente capo:
"CAPO I-bis
STATISTICHE DI GENERE
Art. 13-bis- (Distinzione per genere delle
informazioni statistiche). - 1. Le informazioni statistiche
ufficiali sono prodotte in modo da rendere visibile la
differenza di genere e sono diffuse in modo da assicurare
l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne.
2. L'ISTAT predispone le metodologie per la
valutazione di impatto di genere di norme di particolare
rilievo.
Art. 13-ter.- (Censimenti). - 1. Il
censimento generale della popolazione assicura la
disaggregazione, per uomini e donne, delle informazioni sulla
popolazione italiana e straniera abitualmente dimorante in
Italia, compresa quella che vive in istituti e comunità,
nonché la rilevazione delle differenti tipologie di
famiglie.
2. I censimenti generali dell'agricoltura,
dell'industria e dei servizi assicurano la disaggregazione per
uomini e donne degli addetti, per posizione nella
professione.
Art. 13-quater.- (Informazioni statistiche
correnti). - 1. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema
statistico nazionale (SISTAN) assicurano con cadenza annuale,
nell'ambito del Programma statistico nazionale, la produzione
di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne,
nelle seguenti aree: forme familiari; natalità; mortalità per
causa e morbosità; formazione e fruizione culturale;
occupazione e disoccupazione; povertà; partecipazione sociale
e politica; utilizzo dei servizi pubblici.
2. L'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN
assicurano con cadenza quinquennale, ovvero secondo la
periodicità prevista dal Programma statistico nazionale, la
produzione di informazioni statistiche, disaggregate per
uomini e donne, nelle seguenti aree: stato di salute;
disabilità; comportamenti sanitari; sicurezza dei cittadini;
violenze e maltrattamenti; uso del tempo; reti di solidarietà
e lavoro di cura; mobilità sociale.
3. L'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN
promuovono, nell'ambito del Programma statistico nazionale,
rilevazioni orientate a valutare la qualità della vita della
popolazione italiana e straniera dimorante abitualmente in
Italia, in un'ottica di genere.
4. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura organizzano gli archivi contenenti dati relativi
alle imprese, con particolare riferimento al registro delle
imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, prevedendo la disaggregazione per uomini e donne del
totale degli addetti e dei titolari.
5. L'ISTAT provvede a valutare il lavoro non
retribuito distintamente per uomini e donne.
6. L'ISTAT, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, provvede
alla razionalizzazione della modulistica utilizzata dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli organismi di
diritto pubblico e dalle società sulle quali le dette
amministrazioni esercitano il controllo, che dispongono di
archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie utili
per le rilevazioni statistiche.
7. L'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica, provvede alla
ripartizione tra gli organismi del SISTAN delle somme
occorrenti per l'attuazione degli adempimenti previsti dal
presente capo".
Art. 2.
(Relazione al Parlamento).
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con nota allegata alla relazione di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro delegato per le pari opportunità, riferisce
annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della
normativa sulle statistiche di genere di cui al capo
I-bis, sulla base di apposita ricognizione effettuata
dall'ISTAT".
Art. 3.
(Norma di attuazione).
1. L'ISTAT e gli altri organismi del SISTAN provvedono
agli adempimenti di competenza entro il triennio successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.