XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1570
Onorevoli Colleghi! - L'efficienza del sistema dei
trasporti è condicio sine qua non per la crescita ed il
sostegno del sistema economico e produttivo di un Paese.
Tuttavia in Italia il trasporto è eccessivamente
sbilanciato verso la gomma, come dimostrato dai dati secondo
cui l'85 per cento delle merci viene trasportato su strada.
L'uso spropositato della strada comporta inevitabili
conseguenze negative alle quali bisogna porre rimedio. Gli
elevati oneri sociali per incidenti stradali, le ingenti somme
per inquinamento acustico ed ambientale nonché gli stessi
indirizzi dettati dalla Unione europea in materia ambientale,
ci impongono di intervenire per invertire una tendenza che
rischia di rendere il sistema trasportistico italiano non
europeo e perciò non competitivo.
Del resto l'Unione europea stessa ha classificato la
modalità stradale e quella aerea come le più inquinanti sia
sotto l'aspetto acustico, sia per emissioni e sicurezza,
mentre ha valutato positivamente il sistema ferroviario e
quello marittimo.
La via di fuga allo squilibrio dei diversi sistemi di
trasporto è l'intermodalità che, tuttavia, richiede un
processo di riforma complessivo.
Partendo dal presupposto che il trasferimento di una parte
rilevante del trasporto su gomma, riferendoci in particolare
al trasporto delle merci, a modalità di trasporto alternative
quali la ferrovia e il mare, è un problema che non è di rapida
soluzione, l'obiettivo della proposta di legge è quello di
incentivare gli autotrasportatori a fare uso delle cosiddette
"autostrade del mare" rispondendo così, anche se
limitatamente, a quelle necessità di carattere ambientale e di
sicurezza stradale.
In particolare l'articolo 1, stabilisce le finalità della
legge, che sono appunto quelle di carattere ambientale e di
sicurezza stradale.
L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che le imprese che
effettuano servizi di cabotaggio applicano una riduzione, pari
al 30 per cento, delle tariffe sui trasporti di merci
effettuati nel triennio 2002-2004. La promozione tariffaria
dovrebbe incentivare l'autotrasportatore a trasportare le
merci per via mare.
Il comma 2 prevede per le imprese di cabotaggio marittimo
l'esonero totale dagli oneri contributivi e previdenziali
(compresa la quota a carico del marittimo) per il personale di
bordo.
Il comma 3 subordina le agevolazioni al rispetto, da parte
delle imprese di cabotaggio, dei contratti di lavoro del
personale di bordo.
L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.
Pur consapevoli che il sistema logistico italiano
necessita di interventi strutturali che consentano di
rispondere alle esigenze di competitività delle imprese, la
proposta di legge rappresenta un piccolo tassello per poter
realizzare un sistema di trasporto efficiente e competitivo a
minor costo e a valore aggiunto crescente.