XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1570
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. In attesa del riequilibrio modale tra le diverse
modalità di trasporto e ai fini del miglioramento delle
condizioni ambientali e della sicurezza stradale, la presente
legge detta norme finalizzate a favorire lo svolgimento del
trasporto marittimo di merci tra porti nazionali.
Art. 2.
(Applicazione).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel triennio
2002-2004 le imprese che forniscono servizi marittimi di
cabotaggio tra porti nazionali applicano una riduzione del 30
per cento sulle tariffe nonché sui noli per il trasporto di
merci effettuato con veicolo, rimorchio, semirimorchio, con o
senza trattore, con origine o destinazione sul territorio
nazionale.
2. Le imprese di cui al presente articolo che applicano la
riduzione di cui al comma 1, sono esonerate, nel triennio
2002-2004 e in misura totale, dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al personale di
bordo.
3. Le imprese di cabotaggio marittimo nei cui confronti
sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il mancato rispetto dei
contratti di lavoro del personale di bordo, decadono dai
benefici concessi ai sensi del comma 2.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2,
pari a lire 900 miliardi, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004 si provvede quanto a lire 400 miliardi per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quanto a
lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.