XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1570




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. In attesa del riequilibrio modale tra le diverse modalità di trasporto e ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza stradale, la presente legge detta norme finalizzate a favorire lo svolgimento del trasporto marittimo di merci tra porti nazionali.


Art. 2.

(Applicazione).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel triennio 2002-2004 le imprese che forniscono servizi marittimi di cabotaggio tra porti nazionali applicano una riduzione del 30 per cento sulle tariffe nonché sui noli per il trasporto di merci effettuato con veicolo, rimorchio, semirimorchio, con o senza trattore, con origine o destinazione sul territorio nazionale.
        2. Le imprese di cui al presente articolo che applicano la riduzione di cui al comma 1, sono esonerate, nel triennio 2002-2004 e in misura totale, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale di bordo.
        3. Le imprese di cabotaggio marittimo nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo, decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 2.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, pari a lire 900 miliardi, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede quanto a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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