XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1568
Onorevoli Colleghi! - Le norme che disciplinano lo
stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il
trattamento economico ed amministrativo del personale della
Croce rossa italiana (CRI), sono state emanate nel 1936, con
il regio decreto n. 484, con il quale il Corpo militare della
CRI assumeva una organica collocazione nell'ambito delle Forze
armate italiane e si qualificava come ausiliario delle
stesse.
Subito offriva altissime prove di efficienza e di capacità
professionale in occasione della guerra 1940-1943 e della
guerra di liberazione.
La ratio delle citate disposizioni fu di far
indossare a questa benemerita istituzione un abito militare,
proprio in funzione del suo successivo impiego sia nel Paese
che fuori.
La partecipazione alla guerra di Corea, negli anni '50, ne
è emblematico esempio. Ma non solo perché, negli anni '60, il
Corpo militare vedeva cadere nel Congo un suo militare,
trucidato a Kindu, assieme agli aviatori italiani che
trasportavano in Africa generi alimentari e materiale
sanitario di primo soccorso.
Il Corpo militare della CRI ha partecipato attivamente
alle operazioni di soccorso in occasione di tutte le calamità
degli ultimi settant'anni, sia in Patria che non:
dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice
(1968) ed ancora dal terremoto del Friuli (1976) a quello
dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in
Armenia (1988).
Segnalata è pure la sua presenza nell'ambito del teatro
balcanico durante la cruenta guerra fratricida dell'ex
Yugoslavia, iniziata nel 1991, e che ha visto premiati
ufficiali, sottufficiali e militi con la "Croce per la Pace"
del Ministero della difesa italiano e con la "Medaglia della
Nato".
La stessa Organizzazione atlantica decorava, nel 1999, la
Croce rossa italiana con la medaglia "Former Yugoslavia".
Con il tempo però la Croce rossa ha sviluppato, accanto al
Corpo militare, che è la prima componente di bandiera, anche
altre entità di pronto impiego e di varia natura che si
distinguono sia per il sesso degli appartenenti che per la
loro età, oppure per le modalità di adesione o per le istanze
di ingresso, subordinate ad alcuni requisiti fisici. Invero si
sono vieppiù organizzati il Corpo infermiere volontarie, il
Comitato nazionale femminile, i volontari del soccorso, i
pionieri e, non per ultimi, i donatori di sangue.
Una organizzazione complessa, dunque, quella della CRI ma
dove i militari rimangono - sempre - la sicura componente di
manovra di massa in caso bellico. E non solo. A loro la legge,
in funzione dei compiti affidati, attribuisce la qualifica di
pubblico ufficiale, assoggettandoli pure alle disposizioni
stabilite dal regolamento di disciplina ed ai codici penali di
settore.
Inoltre l'impiego del personale direttivo (ufficiali) non
ha durata limitata perché permane nei ruoli a vario titolo,
fino al settantesimo anno di età, richiedendo requisiti
professionali d'eccellenza e un percorso culturale (laurea) di
alto profilo, non solo per gli sviluppi di carriera ma anche
per il mirato utilizzo operativo. Senza dimenticare che gli
appartenenti al Corpo militare della CRI partecipano
attivamente, e con pari dignità, ai vari corsi di
aggiornamento e di qualificazione con altre Forze armate,
anche estere.
Alla luce di quanto suesposto è pertanto opportuno tenere
rigorosamente separata la componente "militare" dalle altre
componenti a struttura "civile" della Croce rossa italiana.
Molte le strane commistioni che, allo stato dei fatti, si
potrebbero involontariamente ingenerare e di difficilissima
qualificazione giuridica, in ordine ad una sovraesposizione
della componente a vocazione "civile" su quella "militare". In
realtà i militari non partecipano, per la loro specialissima
natura, essendo già - ex lege- inquadrati e
gerarchicamente ordinati, alle elezioni dei propri vertici
come è in atto nelle altre componenti.
I militari, loro malgrado, sono "sottoesposti" e male
interagiscono con il personale civile, risultando anomalmente
in posizione subordinata a soggetti civili, eletti o delegati,
soprattutto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 110 del 7 marzo 1997, riguardante il nuovo
statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa. Statuto
che giustamente liberalizza, dopo lustri di attesa, tutte le
altre componenti che, negli anni scorsi, avevano vissuto in un
regime di non sviluppo dal basso delle attività.
Per una più razionale organizzazione delle varie
componenti della CRI e per un più democratico bilanciamento
delle forze, necessita ora porre mano all'intervento normativo
correttivo di cui alla presente proposta di legge, che si
ispira alla mens legis originale, che qualificava il
Corpo militare della Croce rossa come un corpo volontario ma
anche speciale. Ed è proprio quest'ultima specificità che si
intende salvaguardare.