XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1568




        Onorevoli Colleghi! - Le norme che disciplinano lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana (CRI), sono state emanate nel 1936, con il regio decreto n. 484, con il quale il Corpo militare della CRI assumeva una organica collocazione nell'ambito delle Forze armate italiane e si qualificava come ausiliario delle stesse.
        Subito offriva altissime prove di efficienza e di capacità professionale in occasione della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione.
        La ratio delle citate disposizioni fu di far indossare a questa benemerita istituzione un abito militare, proprio in funzione del suo successivo impiego sia nel Paese che fuori.
        La partecipazione alla guerra di Corea, negli anni '50, ne è emblematico esempio. Ma non solo perché, negli anni '60, il Corpo militare vedeva cadere nel Congo un suo militare, trucidato a Kindu, assieme agli aviatori italiani che trasportavano in Africa generi alimentari e materiale sanitario di primo soccorso.
        Il Corpo militare della CRI ha partecipato attivamente alle operazioni di soccorso in occasione di tutte le calamità degli ultimi settant'anni, sia in Patria che non: dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice (1968) ed ancora dal terremoto del Friuli (1976) a quello dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in Armenia (1988).
        Segnalata è pure la sua presenza nell'ambito del teatro balcanico durante la cruenta guerra fratricida dell'ex Yugoslavia, iniziata nel 1991, e che ha visto premiati ufficiali, sottufficiali e militi con la "Croce per la Pace" del Ministero della difesa italiano e con la "Medaglia della Nato".
        La stessa Organizzazione atlantica decorava, nel 1999, la Croce rossa italiana con la medaglia "Former Yugoslavia".
        Con il tempo però la Croce rossa ha sviluppato, accanto al Corpo militare, che è la prima componente di bandiera, anche altre entità di pronto impiego e di varia natura che si distinguono sia per il sesso degli appartenenti che per la loro età, oppure per le modalità di adesione o per le istanze di ingresso, subordinate ad alcuni requisiti fisici. Invero si sono vieppiù organizzati il Corpo infermiere volontarie, il Comitato nazionale femminile, i volontari del soccorso, i pionieri e, non per ultimi, i donatori di sangue.
        Una organizzazione complessa, dunque, quella della CRI ma dove i militari rimangono - sempre - la sicura componente di manovra di massa in caso bellico. E non solo. A loro la legge, in funzione dei compiti affidati, attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale, assoggettandoli pure alle disposizioni stabilite dal regolamento di disciplina ed ai codici penali di settore.
        Inoltre l'impiego del personale direttivo (ufficiali) non ha durata limitata perché permane nei ruoli a vario titolo, fino al settantesimo anno di età, richiedendo requisiti professionali d'eccellenza e un percorso culturale (laurea) di alto profilo, non solo per gli sviluppi di carriera ma anche per il mirato utilizzo operativo. Senza dimenticare che gli appartenenti al Corpo militare della CRI partecipano attivamente, e con pari dignità, ai vari corsi di aggiornamento e di qualificazione con altre Forze armate, anche estere.
        Alla luce di quanto suesposto è pertanto opportuno tenere rigorosamente separata la componente "militare" dalle altre componenti a struttura "civile" della Croce rossa italiana.
        Molte le strane commistioni che, allo stato dei fatti, si potrebbero involontariamente ingenerare e di difficilissima qualificazione giuridica, in ordine ad una sovraesposizione della componente a vocazione "civile" su quella "militare". In realtà i militari non partecipano, per la loro specialissima natura, essendo già - ex lege- inquadrati e gerarchicamente ordinati, alle elezioni dei propri vertici come è in atto nelle altre componenti.
        I militari, loro malgrado, sono "sottoesposti" e male interagiscono con il personale civile, risultando anomalmente in posizione subordinata a soggetti civili, eletti o delegati, soprattutto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 7 marzo 1997, riguardante il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa. Statuto che giustamente liberalizza, dopo lustri di attesa, tutte le altre componenti che, negli anni scorsi, avevano vissuto in un regime di non sviluppo dal basso delle attività.
        Per una più razionale organizzazione delle varie componenti della CRI e per un più democratico bilanciamento delle forze, necessita ora porre mano all'intervento normativo correttivo di cui alla presente proposta di legge, che si ispira alla mens legis originale, che qualificava il Corpo militare della Croce rossa come un corpo volontario ma anche speciale. Ed è proprio quest'ultima specificità che si intende salvaguardare.




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