XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1568
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI),
ausiliario delle Forze armate dello Stato, è parte integrante
dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Art. 2.
1. I capi uffici e gli ufficiali di mobilitazione della
CRI dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettore
superiore del Corpo militare.
Art. 3.
1. Le prerogative, le competenze e le funzioni previste
dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive
modificazioni, per i presidenti dei centri di mobilitazione
sono demandate esclusivamente agli ufficiali dei centri di
mobilitazione.