XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1568




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), ausiliario delle Forze armate dello Stato, è parte integrante dell'Associazione italiana della Croce rossa.


Art. 2.

        1. I capi uffici e gli ufficiali di mobilitazione della CRI dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettore superiore del Corpo militare.


Art. 3.

        1. Le prerogative, le competenze e le funzioni previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, per i presidenti dei centri di mobilitazione sono demandate esclusivamente agli ufficiali dei centri di mobilitazione.



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