XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1567
Onorevoli Colleghi! - La tradizione politica
anglosassone ha consegnato ai parlamentari moderni
l'esperienza della regolazione giuridica del "lobbismo" inteso
come modo dei rapporti tra portatori di interessi privati
(ancorché diffusi nella società) e istituzioni politiche.
L'esordio del lobbismo si ebbe nel Parlamento britannico
con l'accettazione della presenza di gruppi di pressione volti
ad esercitare una influenza sui responsabili delle scelte
politiche, utilizzando i precari spazi del corridoio (la
lobby, appunto) antistante le aule parlamentari e le
commissioni. Dobbiamo, però, agli Stati Uniti, Paese in cui le
relazioni politiche sono state meno condizionate
dall'ideologismo tipico dell'Europa del XX secolo (e dunque
più direttamente esposte alle pressioni degli interessi
economici e per ciò stesso sensibili al problema del rapporto
col mondo degli affari) i primi tentativi di una organica
regolazione. Con il Federal Regulation of Lobbying Act
del 1946 si impose, infatti, nel Congresso americano per la
prima volta l'obbligo di registrazione, presso un apposito
albo, dei nomi di chi esercitasse l'attività di lobbyng
presso gli organi governativi (obbligo che prevedeva, tra
l'altro, relazioni trimestrali sull'attività svolta). Nel
1949, attraverso l'approvazione di un codice etico, venne
adottato un meccanismo volto a garantire anche l'autonomia e
l'integrità dei funzionari governativi.
L'esperienza del lobbismo americano - non diversamente da
quella dei Paesi in cui il fenomeno viene recepito e regolato
dall'ordinamento giuridico - è un lungo percorso di stop
and go, condizionato da due impulsi contrapposti: quello di
una politica che mal tollera imbrigliamenti e quello di una
pubblica opinione che impone l'esigenza di una trasparenza nei
rapporti tra mondo dell'economia e mondo delle istituzioni.
Così il dibattito sull'efficacia delle misure previste dalla
legge del 1946, che pure ha promosso una riforma (il
Lobbyng Disclosure Act del 1995) capace di precisare la
portata di alcuni adempimenti cui sono tenuti i professionisti
della "lobby", non è tuttavia riuscito ad aprire la porta ad
una più severa normativa per via di un recente e tenace
ostruzionismo del Senato.
D'altro canto, il fenomeno della globalizzazione delle
strutture economiche e finanziarie (insieme con la caduta
delle ideologie che ha consentito un accesso dell'economia
nelle istituzioni, meno "difese" dalle sovrastrutture
politiche di un tempo) ha posto con urgenza il tema di una
adeguata comprensione e organizzazione giuridica del fenomeno.
Va subito chiarito che nella valutazione che stiamo compiendo
sul lobbismo non trova accesso alcuna forma di giudizio etico:
nel lobbismo trovano spazio variegati interessi, che vanno
dalle attività imprenditoriali, commerciali ed economiche in
senso stretto, a quelle di categorie professionali, ai gruppi
di pressione e ai movimenti organizzati per fini specifici,
come i consumatori o le associazioni di volontariato.
Si potrebbe, in verità, affermare che il lobbismo
rappresenta una "necessaria" forma di partecipazione dei
cittadini all'iter legislativo, una delle poche
percorribili di fronte al declino della forma-partito.
Tuttavia, a fronte della sempre crescente importanza del
fenomeno lobbistico nelle società contemporanee, si continua a
registrare uno stupefacente deficit regolamentativo
nelle legislazioni dei parlamenti nazionali europei.
Ad un recente approfondimento comparativo svolto dal
Parlamento europeo circa l'esistenza nell'ambito dei
parlamenti nazionali di strumenti (regolamenti, leggi o
statuti) di regolazione del lobbismo, risultava che, a parte
la Gran Bretagna e, per qualche marginale riferimento, la
Danimarca e la Germania (qualche traccia, in verità si rileva
anche nella Repubblica francese, con riferimento, in
particolare, alle associazioni professionali), non vi fosse,
in almeno undici dei quindici Paesi dell'Unione europea, alcun
accenno a norme regolative del fenomeno.
Il dibattito politico in Italia intorno al fenomeno del
lobbismo, ha avuto, in verità, un andamento singolare e per
certi aspetti paradossale: ha visto più sensibile e attenta al
fenomeno la politica piuttosto che la pubblica opinione.
Bisogna dare atto, infatti, alla classe politica, o almeno ad
una parte di essa, di avere acutamente avvertito la necessità
di giungere ad una soddisfacente disciplina dei nuovi rapporti
tra mondo dell'economia e istituzioni che, alla chiusura di un
lungo ciclo storico, fin dai primi anni '80 si annunciavano
delicati e complessi con tutto il dirompente carico di novità
che la nuova stagione politica, sempre meno protetta dalle
antiche certezze dell'ideologismo passato, andava
allestendo.
Risalgono, comunque, alla IX legislatura le prime quattro
proposte di legge volte a regolamentare l'attività
professionale dell'esercente relazioni pubbliche, proposte da
allora sempre presenti con una variegazione di voci e di toni,
ma non con soddisfacente esito in termini di iter
legislativo, nelle legislature successive sino alla XIII.
Nella XIII legislatura finalmente si compie un
significativo avanzamento in termini di dibattito in
Commissione, sia alla Camera che al Senato, giungendo a
definire due testi unificati che rappresentano un punto di
arrivo importante anche da un punto di vista culturale: il
fenomeno del lobbismo viene valutato fuori da ogni prospettiva
etica e giudicato necessario oggetto di disciplina per il
valore in sé della rappresentabilità degli interessi
leciti.
La nostra proposta tiene conto del lavoro svolto dal
Parlamento nella passata legislatura, cercando, tuttavia, di
offrire, attraverso un articolato scarno, una disciplina
efficace e moderna al fenomeno del lobbismo.
Così all'articolo 1 viene stabilito il principio della
tenuta di registri delle attività di relazione istituzionale
presso gli Uffici di Presidenza delle Camere, prevedendo
analoghe soluzioni anche per le assemblee regionali,
provinciali e comunali. Con l'articolo 2 viene definito il
contenuto dell'attività di relazione istituzionale. L'articolo
3, invece, stabilisce i requisiti per l'esercizio da parte di
singoli dell'attività lobbistica, stabilendo anche il quadro
degli obblighi.
Con gli articoli 4 e 5, invece, vengono disciplinate le
relazioni periodiche e le modalità della loro verifica.
L'articolo 6, infine, si occupa di sanzioni amministrative in
caso di inosservanza delle prescrizioni della legge.