XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1567
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Registri delle attività
di relazione istituzionale).
1. L'attività di relazione istituzionale svolta nei
confronti del Parlamento italiano, nonché dei suoi componenti
e funzionari si informa ai princìpi di pubblicità e
trasparenza.
2. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri
dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei
componenti delle assemblee legislative.
3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il registro dell'attività di relazione istituzionale
nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni.
4. Sono istituiti, con leggi regionali, presso i consigli
regionali, provinciali e comunali, i registri delle attività
di relazione istituzionale nei confronti delle rispettive
assemblee elettive.
5. I registri di cui al presente articolo sono
pubblici.
Art. 2.
(Definizione dell'attività
di relazione istituzionale).
1. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni
attività svolta da persone, associazioni, enti e società
attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e
scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire
interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri e
dei funzionari del Parlamento, del Governo, dei dirigenti di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dei funzionari dei ruoli direttivi, del personale
inquadrato nelle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri e
posizioni corrispondenti degli altri comparti, della pubblica
amministrazione, e di membri delle assemblee elettive
regionali, provinciali e comunali.
Art. 3.
(Iscrizione nei registri).
1. Chiunque svolga attività professionale di relazione
istituzionale continuativamente e in modo prevalente
nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato,
rappresentando o promuovendo presso le istituzioni di cui
all'articolo 1 interessi privati, deve chiedere l'iscrizione
negli appositi registri di cui al medesimo articolo
indicando:
a) i dati anagrafici ed il domicilio
professionale;
b) la descrizione dell'attività di relazione
istituzionale che si intende svolgere;
c) i soggetti istituzionali che si intendono
contattare.
2. Per l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 1 il
soggetto richiedente deve:
a) aver compiuto la maggiore età;
b) non aver subìto, nell'ultimo decennio, condanne
definitive per reati contro la pubblica fede o il
patrimonio;
c) godere dei diritti civili e non essere stato
interdetto dai pubblici uffici.
Art. 4.
(Relazioni periodiche).
1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli
iscritti nei registri sono obbligati a presentare agli uffici
cui spetta la tenuta dei registri medesimi una relazione
dell'attività svolta nel semestre, che dia conto dei contatti
effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti,
dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.
2. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle
persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi
rappresentanti nel cui interesse l'attività è stata svolta,
con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti
o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei
soggetti istituzionali contattati.
Art. 5.
(Verifica delle relazioni).
1. Gli uffici cui spetta la tenuta dei registri possono
disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati
dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale
iscritti nei medesimi registri, richiedendo, se necessario, la
produzione di ulteriori dati e informazioni in merito.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire
100 milioni.
2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui
all'articolo 4, ovvero di non ottemperanza alla richiesta di
completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5
milioni a lire 50 milioni.
3. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, le sanzioni di cui al presente
articolo sono applicate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, alla quale gli Uffici di Presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, per quanto di loro
competenza, trasmettono gli atti, qualora i soggetti
interessati non provvedano entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione con la quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri contesta l'omessa ottemperanza agli
obblighi di cui alla presente legge.
4. Le leggi regionali disciplinano la procedura per
l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse dagli
iscritti nei registri di cui all'articolo 1, comma 4.