XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1566




        Onorevoli Colleghi! - La particolare posizione geografica della Sicilia, posta all'estremo sud della penisola italiana, ed il suo carattere insulare hanno determinato, negli anni, un forte rallentamento del processo di modernizzazione e di sviluppo dell'isola con evidenti conseguenze sotto il profilo della sua crescita economica. Basti pensare che il tasso di sviluppo in questa regione non supera i due terzi della media nazionale e spesso si avvicina alla metà dei parametri delle altre regioni italiane. Particolare rilievo assumono, in questo contesto, i ritardi accumulati nello sviluppo delle infrastrutture nell'isola: strade concepite da oltre trenta anni sono, infatti, ancora incompiute; quasi tutta la rete ferroviaria dell'isola è ad un solo binario e alimentata a gasolio; la telefonia mobile ha un maggior costo per la insufficiente copertura del territorio e la non adeguata canalizzazione degli invasi rende drammatica la crisi idrica che si ripete puntualmente ogni anno. Il collegamento dell'isola alla terraferma attraverso la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, finalizzato, in primo luogo, a facilitare il sistema degli scambi commerciali sia sotto il profilo dei tempi che sotto quello degli elevati costi sopportati dalle imprese che operano nella regione per trasportare le proprie merci verso il nord, non è ancora stato realizzato. La difficile condizione nella quale versa una delle regioni più belle e più importanti del nostro Paese pone il dovere di ricercare, mentre si attende la realizzazione delle opere pubbliche già previste dallo Stato e dal governo della regione, misure alternative che possano fornire un aiuto immediato e concreto al rilancio dell'economia siciliana.
        In quest'ottica, il Polo delle Libertà già durante la scorsa legislatura si era battuto per ottenere dal Governo il varo della normativa relativa alla defiscalizzazione dei prodotti petroliferi nella regione. Le numerose proposte di legge presentate nel corso della XIII legislatura e gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati durante l'esame della legge finanziaria per il 2001, non sono, tuttavia, stati accolti. La presente proposta di legge intende riprendere il cammino interrotto, con il termine della scorsa legislatura, verso la concessione alla Sicilia di un'attenuazione del carico fiscale gravante sulle imprese operanti nell'isola che possa sostenere il rilancio della sua economia. Com'è noto, la Sicilia è ricca di giacimenti petroliferi, ampiamente sfruttati per il consumo nella stessa regione e per quello di tutto il territorio nazionale. L'estrazione e la raffinazione dei prodotti petroliferi, nonché la presenza di stabilimenti chimici di supporto a tale attività, hanno causato un grave inquinamento ambientale nella regione, in particolare, ad esempio, nel tratto del litorale orientale dai pressi di Augusta fino a nord di Siracusa dove, per una distanza di più di 20 chilometri, si realizza una delle più imponenti concentrazioni di stabilimenti per l'estrazione e la raffinazione dei prodotti petroliferi ad altissimo tasso d'inquinamento. Gravi fenomeni di inquinamento ambientale e di cosiddetto "danno biologico" si riscontrano anche nelle altre zone maggiormente sfruttate, come Gela e Milazzo o come la provincia di Ragusa dove, solo per fare un altro esempio, si è verificato l'inquinamento di alcune falde acquifere. Questi danni all'ambiente non solo hanno preoccupanti ripercussioni sulla salute degli abitanti dell'intera regione, ma comportano anche un danno economico in termini di mancato guadagno per la riduzione del turismo nelle zone dove si trovano i giacimenti.
        La presente proposta di legge intende fornire alla Sicilia una sorta di compensazione per il danno ecologico ed anche, si ripete, economico, subìto da questa regione nella sua qualità di produttrice di prodotti petroliferi, attraverso la riduzione delle accise gravanti su questi prodotti all'interno della regione. Attraverso questo strumento, che risulta peraltro essere del tutto compatibile con le norme in materia di aiuti concessi dagli Stati previste dall'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, si renderebbero disponibili risorse in modo immediato che potranno essere riutilizzate per investimenti.
        Passando ad esaminare la presente proposta di legge nel dettaglio, dopo l'enunciazione delle finalità generali della legge contenuta nell'articolo 1, l'articolo 2 prevede la riduzione al 30 per cento delle accise gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nella regione siciliana rispetto all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale, della quale potranno fruire sia le imprese sia i privati.
        L'articolo 3 prevede un aiuto alle imprese ubicate in Sicilia mediante la concessione di un credito d'imposta compensativo degli oneri sostenuti per il versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'energia elettrica e sui prodotti petroliferi da esse acquistati nello svolgimento della loro attività. Peraltro, al fine di conformarsi ai criteri dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti regionali al funzionamento, il credito di imposta in questione è stato limitato al periodo 2001-2006 e avrà una misura decrescente del 10 per cento all'anno. Il credito di imposta, inoltre, non concorrerà alla determinazione della base imponibile e potrà essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle imposte dirette.
        L'articolo 4 prevede un aiuto agli investimenti effettuati dalle imprese per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, mediante la non applicazione dell'IVA da parte dei fornitori dei beni stessi. Anche tale misura troverà applicazione limitatamente al periodo 2001-2006.
        L'articolo 5 prevede che le disposizioni di attuazione degli articoli 2, 3 e 4 siano adottate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed, infine, l'articolo 6 detta disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.




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