XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1566
Onorevoli Colleghi! - La particolare posizione
geografica della Sicilia, posta all'estremo sud della penisola
italiana, ed il suo carattere insulare hanno determinato,
negli anni, un forte rallentamento del processo di
modernizzazione e di sviluppo dell'isola con evidenti
conseguenze sotto il profilo della sua crescita economica.
Basti pensare che il tasso di sviluppo in questa regione non
supera i due terzi della media nazionale e spesso si avvicina
alla metà dei parametri delle altre regioni italiane.
Particolare rilievo assumono, in questo contesto, i ritardi
accumulati nello sviluppo delle infrastrutture nell'isola:
strade concepite da oltre trenta anni sono, infatti, ancora
incompiute; quasi tutta la rete ferroviaria dell'isola è ad un
solo binario e alimentata a gasolio; la telefonia mobile ha un
maggior costo per la insufficiente copertura del territorio e
la non adeguata canalizzazione degli invasi rende drammatica
la crisi idrica che si ripete puntualmente ogni anno. Il
collegamento dell'isola alla terraferma attraverso la
costruzione del ponte sullo stretto di Messina, finalizzato,
in primo luogo, a facilitare il sistema degli scambi
commerciali sia sotto il profilo dei tempi che sotto quello
degli elevati costi sopportati dalle imprese che operano nella
regione per trasportare le proprie merci verso il nord, non è
ancora stato realizzato. La difficile condizione nella quale
versa una delle regioni più belle e più importanti del nostro
Paese pone il dovere di ricercare, mentre si attende la
realizzazione delle opere pubbliche già previste dallo Stato e
dal governo della regione, misure alternative che possano
fornire un aiuto immediato e concreto al rilancio
dell'economia siciliana.
In quest'ottica, il Polo delle Libertà già durante la
scorsa legislatura si era battuto per ottenere dal Governo il
varo della normativa relativa alla defiscalizzazione dei
prodotti petroliferi nella regione. Le numerose proposte di
legge presentate nel corso della XIII legislatura e gli
emendamenti e gli ordini del giorno presentati durante l'esame
della legge finanziaria per il 2001, non sono, tuttavia, stati
accolti. La presente proposta di legge intende riprendere il
cammino interrotto, con il termine della scorsa legislatura,
verso la concessione alla Sicilia di un'attenuazione del
carico fiscale gravante sulle imprese operanti nell'isola che
possa sostenere il rilancio della sua economia. Com'è noto, la
Sicilia è ricca di giacimenti petroliferi, ampiamente
sfruttati per il consumo nella stessa regione e per quello di
tutto il territorio nazionale. L'estrazione e la raffinazione
dei prodotti petroliferi, nonché la presenza di stabilimenti
chimici di supporto a tale attività, hanno causato un grave
inquinamento ambientale nella regione, in particolare, ad
esempio, nel tratto del litorale orientale dai pressi di
Augusta fino a nord di Siracusa dove, per una distanza di più
di 20 chilometri, si realizza una delle più imponenti
concentrazioni di stabilimenti per l'estrazione e la
raffinazione dei prodotti petroliferi ad altissimo tasso
d'inquinamento. Gravi fenomeni di inquinamento ambientale e di
cosiddetto "danno biologico" si riscontrano anche nelle altre
zone maggiormente sfruttate, come Gela e Milazzo o come la
provincia di Ragusa dove, solo per fare un altro esempio, si è
verificato l'inquinamento di alcune falde acquifere. Questi
danni all'ambiente non solo hanno preoccupanti ripercussioni
sulla salute degli abitanti dell'intera regione, ma comportano
anche un danno economico in termini di mancato guadagno per la
riduzione del turismo nelle zone dove si trovano i
giacimenti.
La presente proposta di legge intende fornire alla Sicilia
una sorta di compensazione per il danno ecologico ed anche, si
ripete, economico, subìto da questa regione nella sua qualità
di produttrice di prodotti petroliferi, attraverso la
riduzione delle accise gravanti su questi prodotti all'interno
della regione. Attraverso questo strumento, che risulta
peraltro essere del tutto compatibile con le norme in materia
di aiuti concessi dagli Stati previste dall'articolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive
modificazioni, si renderebbero disponibili risorse in modo
immediato che potranno essere riutilizzate per
investimenti.
Passando ad esaminare la presente proposta di legge nel
dettaglio, dopo l'enunciazione delle finalità generali della
legge contenuta nell'articolo 1, l'articolo 2 prevede la
riduzione al 30 per cento delle accise gravanti sui prodotti
petroliferi immessi al consumo nella regione siciliana
rispetto all'importo vigente per la generalità del territorio
nazionale, della quale potranno fruire sia le imprese sia i
privati.
L'articolo 3 prevede un aiuto alle imprese ubicate in
Sicilia mediante la concessione di un credito d'imposta
compensativo degli oneri sostenuti per il versamento delle
accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'energia
elettrica e sui prodotti petroliferi da esse acquistati nello
svolgimento della loro attività. Peraltro, al fine di
conformarsi ai criteri dettati dalla Commissione europea in
materia di aiuti regionali al funzionamento, il credito di
imposta in questione è stato limitato al periodo 2001-2006 e
avrà una misura decrescente del 10 per cento all'anno. Il
credito di imposta, inoltre, non concorrerà alla
determinazione della base imponibile e potrà essere utilizzato
per il pagamento dell'IVA, dell'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) e delle imposte dirette.
L'articolo 4 prevede un aiuto agli investimenti effettuati
dalle imprese per l'acquisto o la realizzazione di beni
strumentali ammortizzabili, mediante la non applicazione
dell'IVA da parte dei fornitori dei beni stessi. Anche tale
misura troverà applicazione limitatamente al periodo
2001-2006.
L'articolo 5 prevede che le disposizioni di attuazione
degli articoli 2, 3 e 4 siano adottate con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed,
infine, l'articolo 6 detta disposizioni relative alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione
della legge.