XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1566
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le misure previste dalla presente legge sono adottate
ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, al fine di favorire lo
sviluppo economico della regione siciliana, in considerazione
del tenore di vita anormalmente basso e delle gravi forme di
sottoccupazione esistenti nella regione stessa.
Art. 2.
1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui
all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità
del territorio nazionale all'atto dell'immissione al consumo
per l'impiego nel territorio della regione siciliana.
Art. 3.
1. Alle imprese ubicate nel territorio della regione
siciliana che acquistano energia elettrica e i prodotti
petroliferi di cui all'articolo 2 è concesso, per gli anni
2001-2006, un credito di imposta in misura corrispondente alle
imposte sostenute, a titolo di accisa e di imposta sul valore
aggiunto (IVA), relativamente ai suddetti prodotti.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 del presente
articolo non spetta relativamente ai carburanti per i quali
non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo
19-bis. 1, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre
alla determinazione della base imponibile e può essere
utilizzato per il pagamento dell'IVA, delle imposte dirette e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito,
per l'anno 2001, in misura corrispondente agli importi versati
a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi, la
misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno
fino al 2010.
Art. 4.
1. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le imprese ubicate nel territorio della regione
siciliana che effettuino, negli anni 2001-2006, investimenti
per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali
ammortizzabili possono richiedere ai fornitori l'esclusione
dall'IVA relativamente ai medesimi beni.
Art. 5.
1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dal tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.