XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1566




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le misure previste dalla presente legge sono adottate ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, al fine di favorire lo sviluppo economico della regione siciliana, in considerazione del tenore di vita anormalmente basso e delle gravi forme di sottoccupazione esistenti nella regione stessa.


Art. 2.

        1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale all'atto dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.


Art. 3.

        1. Alle imprese ubicate nel territorio della regione siciliana che acquistano energia elettrica e i prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 è concesso, per gli anni 2001-2006, un credito di imposta in misura corrispondente alle imposte sostenute, a titolo di accisa e di imposta sul valore aggiunto (IVA), relativamente ai suddetti prodotti.
        2. Il credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
        3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 2001, in misura corrispondente agli importi versati a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi, la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.


Art. 4.

        1. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le imprese ubicate nel territorio della regione siciliana che effettuino, negli anni 2001-2006, investimenti per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili possono richiedere ai fornitori l'esclusione dall'IVA relativamente ai medesimi beni.


Art. 5.

        1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dal tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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