XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1564




        Onorevoli Colleghi! - Le norme attualmente in vigore non consentono di stabilire con certezza, utilizzando i consueti criteri ermeneutici, se il titolare della licenza di porto d'arma, rilasciata solo per uso di caccia, possa legittimamente portare l'arma per uno scopo diverso dall'esercizio venatorio, o quando quest'ultimo sia vietato.
        Infatti, l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che reca la disciplina della licenza di porto di fucile per uso di caccia, non prende in considerazione queste ipotesi, mentre il successivo articolo 30, comma 3, rinvia, per quanto non espressamente disposto dalla stessa legge, alle norme vigenti in materia di armi.
        La legge 14 ottobre 1974, n. 497, che, modificando la precedente legge 2 ottobre 1967, n. 895, incrimina il porto abusivo di armi, non fa riferimento al caso del porto dell'arma per scopi diversi dalla caccia o in tempo di caccia vietata da parte del titolare della licenza di porto d'arma ottenuta solo per uso di caccia.
        In un primo tempo, la giurisprudenza affermava, in questi casi, l'illiceità penale del porto dell'arma, irrogando il relativo trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
        Successivamente è emerso un indirizzo più liberale, che esclude comunque l'illegittimità del porto dell'arma da parte del titolare della licenza.
        Tale conclusione non è però incontroversa ed ancora intervengono sul punto pronunce contrastanti, soprattutto ad opera dei giudici di merito, tanto che il cittadino non può conoscere il senso e la portata della norma incriminatrice, né può apprezzare il carattere lecito o illecito della sua condotta.
        Si propone frequentemente, ad esempio, il caso del soggetto che, nel giorno precedente quello in cui è consentito l'esercizio della caccia, sia sorpreso mentre trasporta l'arma sul luogo della battuta e debba perciò subire l'incriminazione e, magari, la condanna, in applicazione del-l'articolo 4 della legge n. 895 del 1967, benché titolare della licenza per uso di caccia.
        L'insuperabile incertezza normativa, in un settore delicatissimo quale quello della rilevanza penale dei comportamenti relativi alle armi, rende indifferibile l'approvazione di una legge che possa colmare le lacune e chiarire le situazioni dubbie.
        Del resto, già con l'articolo 22, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, venne espressamente disposta la depenalizzazione del porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, risolvendo qualsiasi perplessità che potesse insorgere al momento dell'interpretazione ed applicazione della norma.
        Con la presente iniziativa legislativa si propone, in particolare, la modifica del citato articolo 4 della legge n. 895 del 1967 che dovrebbe essere integrato con l'esplicita previsione della legittimità del porto dell'arma, da parte del titolare di licenza rilasciata solo per uso di caccia, per uno scopo diverso dall'esercizio della caccia e comunque anche in periodo di divieto dell'attività venatoria.
        Questa soluzione, che recepisce il più recente orientamento della giurisprudenza, non pregiudica in alcun modo l'interesse ad un puntuale controllo sul porto delle armi, considerando anche i severi requisiti già oggi richiesti per il rilascio della licenza per uso di caccia (articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
        Conviene comunque osservare che, con riferimento alla licenza di porto d'arma comune da sparo, rilasciata per soli fini di difesa personale, la Corte di cassazione, e frequenti decisioni dei giudici di merito, hanno costantemente riconosciuto la legittimità del porto, anche se realizzato per uno scopo illecito o aggressivo.
        Più volte, poi, si è affermato che il porto d'armi rilasciato alle guardie giurate le abilita a portare l'arma anche fuori dal servizio.
        Dunque, le finalità per le quali l'arma è portata, anche se diverse da quelle per le quali la licenza è stata rilasciata, o addirittura se illegittime, non potrebbero integrare il reato di porto abusivo di armi, che sussisterebbe solo in mancanza di una valida licenza di porto d'armi.
        Questa conclusione appare logicamente ineccepibile anche avendo riguardo alle norme che incriminino espressamente il porto dell'arma, da parte del titolare della licenza, in occasioni particolari e determinate, quali, ad esempio, le riunioni pubbliche (legge 18 aprile 1975, n. 110). Poiché esistono tali particolari previsioni, deve in generale considerarsi penalmente irrilevante la finalità per la quale il titolare di licenza porta l'arma, mentre eventuali abusi dell'autorizzazione potranno comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa.
        Nello stesso senso, deve sempre considerarsi lecito il porto dell'arma da parte del titolare della licenza rilasciata solo per uso di caccia, mentre resta ferma la possibilità di sanzionare, anche penalmente, in base alle norme vigenti, altri eventuali comportamenti connessi al porto ed all'uso dell'arma, quale, ad esempio, l'esercizio venatorio in periodo non consentito.
        La modifica che si propone è dunque perfettamente coerente con il sistema normativo in materia di armi e ne chiarisce in via definitiva uno dei profili sinora maggiormente dibattuti ed incerti.




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