XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1564
Onorevoli Colleghi! - Le norme attualmente in vigore
non consentono di stabilire con certezza, utilizzando i
consueti criteri ermeneutici, se il titolare della licenza di
porto d'arma, rilasciata solo per uso di caccia, possa
legittimamente portare l'arma per uno scopo diverso
dall'esercizio venatorio, o quando quest'ultimo sia
vietato.
Infatti, l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, che reca la disciplina della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, non prende in considerazione queste
ipotesi, mentre il successivo articolo 30, comma 3, rinvia,
per quanto non espressamente disposto dalla stessa legge, alle
norme vigenti in materia di armi.
La legge 14 ottobre 1974, n. 497, che, modificando la
precedente legge 2 ottobre 1967, n. 895, incrimina il porto
abusivo di armi, non fa riferimento al caso del porto
dell'arma per scopi diversi dalla caccia o in tempo di caccia
vietata da parte del titolare della licenza di porto d'arma
ottenuta solo per uso di caccia.
In un primo tempo, la giurisprudenza affermava, in questi
casi, l'illiceità penale del porto dell'arma, irrogando il
relativo trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 4 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Successivamente è emerso un indirizzo più liberale, che
esclude comunque l'illegittimità del porto dell'arma da parte
del titolare della licenza.
Tale conclusione non è però incontroversa ed ancora
intervengono sul punto pronunce contrastanti, soprattutto ad
opera dei giudici di merito, tanto che il cittadino non può
conoscere il senso e la portata della norma incriminatrice, né
può apprezzare il carattere lecito o illecito della sua
condotta.
Si propone frequentemente, ad esempio, il caso del
soggetto che, nel giorno precedente quello in cui è consentito
l'esercizio della caccia, sia sorpreso mentre trasporta l'arma
sul luogo della battuta e debba perciò subire l'incriminazione
e, magari, la condanna, in applicazione del-l'articolo 4 della
legge n. 895 del 1967, benché titolare della licenza per uso
di caccia.
L'insuperabile incertezza normativa, in un settore
delicatissimo quale quello della rilevanza penale dei
comportamenti relativi alle armi, rende indifferibile
l'approvazione di una legge che possa colmare le lacune e
chiarire le situazioni dubbie.
Del resto, già con l'articolo 22, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, venne espressamente disposta
la depenalizzazione del porto dell'arma per uso di caccia da
parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso
pagamento della tassa di concessione governativa, risolvendo
qualsiasi perplessità che potesse insorgere al momento
dell'interpretazione ed applicazione della norma.
Con la presente iniziativa legislativa si propone, in
particolare, la modifica del citato articolo 4 della legge n.
895 del 1967 che dovrebbe essere integrato con l'esplicita
previsione della legittimità del porto dell'arma, da parte del
titolare di licenza rilasciata solo per uso di caccia, per uno
scopo diverso dall'esercizio della caccia e comunque anche in
periodo di divieto dell'attività venatoria.
Questa soluzione, che recepisce il più recente
orientamento della giurisprudenza, non pregiudica in alcun
modo l'interesse ad un puntuale controllo sul porto delle
armi, considerando anche i severi requisiti già oggi richiesti
per il rilascio della licenza per uso di caccia (articolo 22
della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
Conviene comunque osservare che, con riferimento alla
licenza di porto d'arma comune da sparo, rilasciata per soli
fini di difesa personale, la Corte di cassazione, e frequenti
decisioni dei giudici di merito, hanno costantemente
riconosciuto la legittimità del porto, anche se realizzato per
uno scopo illecito o aggressivo.
Più volte, poi, si è affermato che il porto d'armi
rilasciato alle guardie giurate le abilita a portare l'arma
anche fuori dal servizio.
Dunque, le finalità per le quali l'arma è portata, anche
se diverse da quelle per le quali la licenza è stata
rilasciata, o addirittura se illegittime, non potrebbero
integrare il reato di porto abusivo di armi, che sussisterebbe
solo in mancanza di una valida licenza di porto d'armi.
Questa conclusione appare logicamente ineccepibile anche
avendo riguardo alle norme che incriminino espressamente il
porto dell'arma, da parte del titolare della licenza, in
occasioni particolari e determinate, quali, ad esempio, le
riunioni pubbliche (legge 18 aprile 1975, n. 110). Poiché
esistono tali particolari previsioni, deve in generale
considerarsi penalmente irrilevante la finalità per la quale
il titolare di licenza porta l'arma, mentre eventuali abusi
dell'autorizzazione potranno comportare l'applicazione di una
sanzione amministrativa.
Nello stesso senso, deve sempre considerarsi lecito il
porto dell'arma da parte del titolare della licenza rilasciata
solo per uso di caccia, mentre resta ferma la possibilità di
sanzionare, anche penalmente, in base alle norme vigenti,
altri eventuali comportamenti connessi al porto ed all'uso
dell'arma, quale, ad esempio, l'esercizio venatorio in periodo
non consentito.
La modifica che si propone è dunque perfettamente coerente
con il sistema normativo in materia di armi e ne chiarisce in
via definitiva uno dei profili sinora maggiormente dibattuti
ed incerti.