XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1564




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n, 895, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "La titolarità della licenza di porto di fucile rilasciata solo per uso di caccia rende legittimo il porto dell'arma in periodo di divieto dell'esercizio venatorio".



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