XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1564
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n, 895, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"La titolarità della licenza di porto di fucile rilasciata
solo per uso di caccia rende legittimo il porto dell'arma in
periodo di divieto dell'esercizio venatorio".