XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1563
Onorevoli Colleghi! - Tutti gli ausiliari del pubblico
ministero e del giudice, dipendenti dal Ministero della
giustizia, sono esposti a grave rischio a causa della loro
attività di servizio, così come evidentemente dimostrato dai
numerosi attentati ai magistrati, nei quali è rimasto
coinvolto, spesso, anche il predetto personale.
Con profondo senso di giustizia, le varie sentenze del TAR
(nn. 1001 del 1992 e 1750 del 1993) e del Consiglio di Stato
(n. 923 del 1993) hanno riconosciuto la sostanziale gravità
della posizione di rischio del magistrato, come del suo
ausiliario (che, tra l'altro, nei casi in cui non vi sia
scorta, finisce con l'assumere una posizione di unica
protezione del magistrato), affermando che, essendo comune
l'impegno del magistrato e dell'ausiliario per la
realizzazione del servizio giustizia, vi è bisogno di
meccanismi retributivi che assicurino agli ausiliari del
pubblico ministero e del giudice un trattamento identico a
quello riconosciuto al personale di altri settori esposti a
rischio ed, in particolare, al magistrato.
Per raggiungere tale obiettivo, basterebbe che l'indennità
giudiziaria o di rischio prevista dalla legge n. 221 del 1988
fosse indicizzata così come quella attribuita alla
magistratura: a tale scopo sarebbe sufficiente abrogare
l'articolo 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993, il quale
venne introdotto dal legislatore proprio per evitare
l'indicizzazione dell'indennità in questione (che, tra
l'altro, era stata riconosciuta come legittima da varie
sentenze).
Il legislatore, nella legge n. 221 del 1988, ha
ingiustamente omesso di statuirne la pensionabilità, come
invece è previsto nel caso di quella per il personale civile
dell'amministrazione penitenziaria.
Noi riteniamo, pertanto, che dovrebbero essere
pensionabili anche le indennità di cui alla legge n. 221 del
1988, anche al fine di perequare le disparità di trattamento
nello stesso Ministero, dal momento che l'indennità
giudiziaria è diretta a compensare il lavoro oneroso che è
chiamato a svolgere il personale giudiziario ed è componente
normale del trattamento economico degli ausiliari del pubblico
ministero e del giudice.
L'indennità giudiziaria di rischio prevista dalla legge n.
221 del 1988 non può essere sottoposta alla contrattazione
collettiva, per i caratteri di fissità, continuità, non
provvisorietà ed indipendenza dal potere discrezionale
dell'amministrazione erogatrice, che la qualificano come
elemento di corrispettivo della prestazione lavorativa.
Gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice fanno
parte, insieme con i magistrati, dell'ordinamento giudiziario.
Il lavoro svolto non è paragonabile a quello del personale di
altri Ministeri, sia per quanto riguarda la tipologia
dell'attività e del lavoro, che per i rischi e le
responsabilità conseguenti.
Il lavoro particolare, peculiare degli ausiliari,
rischioso per l'incolumità del personale, non è uguale nelle
diverse amministrazioni. Da ultimo, il personale
dell'Amministrazione della giustizia è stato anche
riconosciuto personale esposto a grave rischio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371
(regolamento di attuazione dell'articolo 7, commi 2 e 3, della
legge 21 febbraio 1990, n. 36).
Per i motivi suesposti si è ritenuto, quindi, di
presentare questa proposta di legge, che prevede la modifica
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché l'attribuzione della qualifica di agente
di pubblica sicurezza durante il servizio ai commessi
giudiziari e ai conducenti di automezzi speciali, anche al
fine di alleviare i compiti delle forze dell'ordine. Per
effetto dell'articolo 6 i commessi giudiziari passano alla
posizione superiore. Essi devono assicurare l'apertura e la
chiusura dei locali, la vigilanza sui beni ed impianti
dell'amministrazione della giustizia e su quelli in custodia
alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza
e stato di protezione, e controllare i sistemi di allarme.
Sono inoltre addetti all'anticamera del pubblico ministero e
del giudice ed eseguono ispezioni e controlli su persone e
cose.
Per i motivi esposti si raccomanda la sollecita
approvazione della presente proposta di legge.