XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1563




        Onorevoli Colleghi! - Tutti gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, dipendenti dal Ministero della giustizia, sono esposti a grave rischio a causa della loro attività di servizio, così come evidentemente dimostrato dai numerosi attentati ai magistrati, nei quali è rimasto coinvolto, spesso, anche il predetto personale.
        Con profondo senso di giustizia, le varie sentenze del TAR (nn. 1001 del 1992 e 1750 del 1993) e del Consiglio di Stato (n. 923 del 1993) hanno riconosciuto la sostanziale gravità della posizione di rischio del magistrato, come del suo ausiliario (che, tra l'altro, nei casi in cui non vi sia scorta, finisce con l'assumere una posizione di unica protezione del magistrato), affermando che, essendo comune l'impegno del magistrato e dell'ausiliario per la realizzazione del servizio giustizia, vi è bisogno di meccanismi retributivi che assicurino agli ausiliari del pubblico ministero e del giudice un trattamento identico a quello riconosciuto al personale di altri settori esposti a rischio ed, in particolare, al magistrato.
        Per raggiungere tale obiettivo, basterebbe che l'indennità giudiziaria o di rischio prevista dalla legge n. 221 del 1988 fosse indicizzata così come quella attribuita alla magistratura: a tale scopo sarebbe sufficiente abrogare l'articolo 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993, il quale venne introdotto dal legislatore proprio per evitare l'indicizzazione dell'indennità in questione (che, tra l'altro, era stata riconosciuta come legittima da varie sentenze).
        Il legislatore, nella legge n. 221 del 1988, ha ingiustamente omesso di statuirne la pensionabilità, come invece è previsto nel caso di quella per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
        Noi riteniamo, pertanto, che dovrebbero essere pensionabili anche le indennità di cui alla legge n. 221 del 1988, anche al fine di perequare le disparità di trattamento nello stesso Ministero, dal momento che l'indennità giudiziaria è diretta a compensare il lavoro oneroso che è chiamato a svolgere il personale giudiziario ed è componente normale del trattamento economico degli ausiliari del pubblico ministero e del giudice.
        L'indennità giudiziaria di rischio prevista dalla legge n. 221 del 1988 non può essere sottoposta alla contrattazione collettiva, per i caratteri di fissità, continuità, non provvisorietà ed indipendenza dal potere discrezionale dell'amministrazione erogatrice, che la qualificano come elemento di corrispettivo della prestazione lavorativa.
        Gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice fanno parte, insieme con i magistrati, dell'ordinamento giudiziario. Il lavoro svolto non è paragonabile a quello del personale di altri Ministeri, sia per quanto riguarda la tipologia dell'attività e del lavoro, che per i rischi e le responsabilità conseguenti.
        Il lavoro particolare, peculiare degli ausiliari, rischioso per l'incolumità del personale, non è uguale nelle diverse amministrazioni. Da ultimo, il personale dell'Amministrazione della giustizia è stato anche riconosciuto personale esposto a grave rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371 (regolamento di attuazione dell'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36).
        Per i motivi suesposti si è ritenuto, quindi, di presentare questa proposta di legge, che prevede la modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio ai commessi giudiziari e ai conducenti di automezzi speciali, anche al fine di alleviare i compiti delle forze dell'ordine. Per effetto dell'articolo 6 i commessi giudiziari passano alla posizione superiore. Essi devono assicurare l'apertura e la chiusura dei locali, la vigilanza sui beni ed impianti dell'amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, e controllare i sistemi di allarme. Sono inoltre addetti all'anticamera del pubblico ministero e del giudice ed eseguono ispezioni e controlli su persone e cose.
        Per i motivi esposti si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.




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