XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1563




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli avvocati e procuratori dello Stato," sono inserite le seguenti: "il personale dipendente del Ministero della giustizia,".


Art. 2.

        1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia, addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie giudiziarie, ovvero commessi giudiziari ed autisti giudiziari, viene esteso il trattamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in favore del personale di magistratura, con assorbimento del trattamento in godimento previsto dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a motivo della specifica attività prestata quale personale esposto a grave rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.
        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutte i profili professionali del personale di cui al medesimo comma 1.


Art. 3.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è resa pensionabile, corrisposta anche con la tredicesima mensilità, nonché computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 4.

        1. I dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati nell'area e nel profilo professionale corrispondenti all'ex operatore amministrativo della ex qualifica funzionale V, di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, svolgono anche attività di assistenza al magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista, e redigono e sottoscrivono i relativi verbali.
        2. Per i dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati nell'area e nel profilo professionale corrispondente all'ex dattilografo della ex qualifica funzionale IV, profilo professionale 7, di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, la relativa declaratoria, in luogo delle attività indicate al numero 3) della declaratoria del citato profilo professionale prevede le seguenti mansioni: attività di cura dell'archivio con la materiale preparazione, la fascicolazione, la conservazione e il riscontro di atti e documenti collaborando alla loro classificazione, se previsto; conservazione degli atti del magistrato.
        3. Per i dipendenti della giustizia, inquadrati nell'area e nel profilo professionale corrispondente all'ex collaboratore di cancelleria della qualifica funzionale VII, profilo professionale 175, di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, la relativa declaratoria prevede anche le seguenti mansioni: svolgimento di tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere.


Art. 5.

        1. Il personale inquadrato nell'area professionale corrispondente alla ex III qualifica funzionale, dipendente dall'Amministrazione della giustizia in servizio presso gli uffici del pubblico ministero e le cancellerie giudiziarie, è inquadrato nell'area immediatamente superiore, anche in soprannumero, a causa dell'attività di servizio prestata in qualità di personale esposto a grave rischio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.


Art. 6.

        1. I commessi giudiziari collocati nell'area professionale corrispondente all'ex IV qualifica funzionale con quindici anni di servizio, conseguono l'inquadramento nella posizione economica superiore a quella di attuale appartenenza, e ad essi sono, altresì, demandate le seguenti mansioni: svolgimento del compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio.


Art. 7.

        1. I dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati nell'area e nel profilo professionale corrispondenti all'ex addetto ai servizi ausiliari e di anticamera della ex III qualifica funzionale, profilo professionale 24, di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono inquadrati nell'area professionale e nella posizione economica immediatamente superiori, con il profilo professionale di ausiliario giudiziario del pubblico ministero.
        2. L'ausiliario giudiziario di cui al comma 1 vigila sui beni e sugli impianti dell'Amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di precise disposizioni, nonché sui sistemi di allarme ed è addetto all'anticamera del giudice e del pubblico ministero. Durante il servizio esegue materialmente controlli ed ispezioni su persone o cose disposti dall'autorità competente. Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione della corrispondenza, di plichi e materiali. E' addetto allo sportello ed alle segreterie di sicurezza.

Art. 8.

        1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero ed alle cancellerie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e conducenti di automezzi speciali, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio, ed essendo a tutti gli effetti personale esposto a grave rischio, gode del riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.


Art. 9.

        1. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, e successive modificazioni, sono aumentati come segue:

            a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

            b) quello previsto al numero 5), nella misura di lire 8.000.


Art. 10.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'aumento dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 9, nonché mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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