XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1563
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli avvocati e
procuratori dello Stato," sono inserite le seguenti: "il
personale dipendente del Ministero della giustizia,".
Art. 2.
1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della
giustizia, addetto agli uffici del pubblico ministero e alle
cancellerie giudiziarie, ovvero commessi giudiziari ed autisti
giudiziari, viene esteso il trattamento previsto dagli
articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e
successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo
8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in favore
del personale di magistratura, con assorbimento del
trattamento in godimento previsto dalla legge 22 giugno 1988,
n. 221, a motivo della specifica attività prestata quale
personale esposto a grave rischio, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutte i
profili professionali del personale di cui al medesimo comma
1.
Art. 3.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 l'indennità prevista
dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è resa pensionabile,
corrisposta anche con la tredicesima mensilità, nonché
computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine
rapporto.
Art. 4.
1. I dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati
nell'area e nel profilo professionale corrispondenti all'ex
operatore amministrativo della ex qualifica funzionale V, di
cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, svolgono anche
attività di assistenza al magistrato nelle istruttorie, nelle
udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui
l'assistenza è prevista, e redigono e sottoscrivono i relativi
verbali.
2. Per i dipendenti del Ministero della giustizia,
inquadrati nell'area e nel profilo professionale
corrispondente all'ex dattilografo della ex qualifica
funzionale IV, profilo professionale 7, di cui all'allegato
B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1984, n. 1219, la relativa declaratoria, in luogo
delle attività indicate al numero 3) della declaratoria del
citato profilo professionale prevede le seguenti mansioni:
attività di cura dell'archivio con la materiale preparazione,
la fascicolazione, la conservazione e il riscontro di atti e
documenti collaborando alla loro classificazione, se previsto;
conservazione degli atti del magistrato.
3. Per i dipendenti della giustizia, inquadrati nell'area
e nel profilo professionale corrispondente all'ex
collaboratore di cancelleria della qualifica funzionale VII,
profilo professionale 175, di cui all'allegato B annesso
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, la relativa declaratoria prevede anche le seguenti
mansioni: svolgimento di tutti gli atti che la legge ed i
regolamenti demandano al cancelliere.
Art. 5.
1. Il personale inquadrato nell'area professionale
corrispondente alla ex III qualifica funzionale, dipendente
dall'Amministrazione della giustizia in servizio presso gli
uffici del pubblico ministero e le cancellerie giudiziarie, è
inquadrato nell'area immediatamente superiore, anche in
soprannumero, a causa dell'attività di servizio prestata in
qualità di personale esposto a grave rischio ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994,
n. 371.
Art. 6.
1. I commessi giudiziari collocati nell'area professionale
corrispondente all'ex IV qualifica funzionale con quindici
anni di servizio, conseguono l'inquadramento nella posizione
economica superiore a quella di attuale appartenenza, e ad
essi sono, altresì, demandate le seguenti mansioni:
svolgimento del compito di regolare e sorvegliare l'andamento
del servizio.
Art. 7.
1. I dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati
nell'area e nel profilo professionale corrispondenti all'ex
addetto ai servizi ausiliari e di anticamera della ex III
qualifica funzionale, profilo professionale 24, di cui
all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono inquadrati
nell'area professionale e nella posizione economica
immediatamente superiori, con il profilo professionale di
ausiliario giudiziario del pubblico ministero.
2. L'ausiliario giudiziario di cui al comma 1 vigila sui
beni e sugli impianti dell'Amministrazione della giustizia e
su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro
integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di
precise disposizioni, nonché sui sistemi di allarme ed è
addetto all'anticamera del giudice e del pubblico ministero.
Durante il servizio esegue materialmente controlli ed
ispezioni su persone o cose disposti dall'autorità competente.
Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione,
smistamento, preparazione della corrispondenza, di plichi e
materiali. E' addetto allo sportello ed alle segreterie di
sicurezza.
Art. 8.
1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della
giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero ed alle
cancellerie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e
conducenti di automezzi speciali, è riconosciuta la qualifica
di agente di pubblica sicurezza durante il servizio, ed
essendo a tutti gli effetti personale esposto a grave rischio,
gode del riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.
Art. 9.
1. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e
dalle segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti
dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, e
successive modificazioni, sono aumentati come segue:
a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9),
10) e 11), nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;
b) quello previsto al numero 5), nella misura di
lire 8.000.
Art. 10.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante l'aumento dei diritti di
cancelleria di cui all'articolo 9, nonché mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.