XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1554
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di eliminare una reticenza del nostro ordinamento da
tempo avvertita, disciplinando organicamente la complessa
materia della tutela giuridica e dell'assistenza dei
richiedenti asilo politico e dei rifugiati.
Il rilievo, politico e costituzionale, della proposta di
legge è noto ed evidente. Una legge organica del diritto di
asilo politico, secondo la Costituzione e secondo le
convenzioni in materia dell'Unione europea in una visione
unitaria, rappresenta l'adempimento di un dovere morale verso
tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzioni, compressioni
e limitazioni dei diritti fondamentali della persona,
riconosciuti dalla Carta istitutiva dell'ONU. Lo stesso titolo
della proposta di legge è una scelta di civiltà: l'asilo
politico come diritto del richiedente e non comprensione del
concedente.
Il riconoscimento del diritto di asilo politico, in ambito
internazionale, trova fondamento nella Convenzione di Ginevra
del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla
determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della
Comunità europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente,
con le leggi n. 722 del 1954 e n. 523 del 1992.
Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai fini della
disciplina del diritto di asilo politico, il Manuale sui
criteri e le procedure per la determinazione dello stato di
rifugiato, adottato dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati nel 1979, la risoluzione del Consiglio
dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle "Garanzie minime
per le procedure d'asilo", la Costituzione n. 24 sulla
riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
nel 1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla
"Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie
minime per le procedure d'asilo".
Le Convenzioni devono, infine, essere coordinate con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, con la Dichiarazione delle
Nazioni Unite sull'asilo territoriale, con la Dichiarazione
del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale e con la
Convenzione sui diritti del fanciullo, fermo restando che deve
essere esclusa ogni estensione a fattispecie ricadenti nel
campo di applicazione delle norme sulla immigrazione, perché
estranee per materia, anche se limitrofe per scenario umano:
il diritto non prevede analogie.
Nelle fonti internazionali il diritto di asilo politico ha
come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero che
sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad
abbandonare la sua terra e a rifugiarsi in un altro Paese.
L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi
per i quali sorge il diritto allo status di rifugiato,
mentre, secondo l'articolo 32 della medesima Convenzione, il
diritto all'asilo comporta l'espresso divieto di espulsione
del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno
degli Stati contraenti, se non per motivi di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia di poter
fare valere anche le proprie ragioni e di avere un congruo
periodo di tempo per la ricerca di un Paese in cui essere
ammesso.
La sezione C dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra
prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la
condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce,
invece, le procedure per la determinazione dello Stato
competente ad esaminare le domande di asilo.
La materia dell'asilo e della protezione dei diritti dei
cittadini di Paesi terzi è stata di recente "comunitarizzata",
a seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di
Amsterdam, secondo un processo che si realizzerà gradualmente
nel corso di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere
dal 1^ maggio 1999.
Gli organismi europei stanno dunque procedendo alla
elaborazione di una normativa di carattere comunitario; nel
corso dell'anno 2000 sono state presentate dalla Commissione
europea due proposte di direttive, riguardanti rispettivamente
le procedure applicabili negli Stati membri per la concessione
e la revoca dello status di rifugiato e la protezione
temporanea degli sfollati, che non sono state ancora approvate
in via definitiva. Anche a questi orientamenti comunitari si
ispira la presente proposta di legge.
In Italia, il diritto di asilo politico trova fondamento
nel principio di cui all'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia
impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto
di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Il dettato costituzionale non ha conosciuto finora
nell'ordinamento italiano una specifica attuazione, nonostante
anche recenti tentativi di formazione.
La Corte di cassazione ha comunque affermato, con la
sentenza n. 4674 del 26 maggio 1997 che "secondo l'opinione
attualmente pressoché pacifica l'articolo 10, terzo comma,
della Costituzione attribuisce direttamente allo straniero che
si trovi nella situazione descritta dalla norma un vero e
proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche
in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi
le condizioni di esercizio e le modalità di godimento".
Con la medesima sentenza la Corte ha inoltre escluso
l'applicazione della disciplina, contenuta nell'articolo 1 del
decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1990, in materia di riconoscimento dello
status di rifugiato.
L'esclusione dell'applicazione di tale normativa al
diritto di asilo politico risiede in primo luogo , secondo la
Corte, nella mancata coincidenza tra la categoria degli aventi
diritto all'asilo e quella dei rifugiati, essendo quest'ultima
meno ampia rispetto alla prima. In secondo luogo la Cassazione
chiarisce che la Convenzione di Ginevra, i cui princìpi sono
recepiti dal citato decreto-legge n. 416 del 1989, non prevede
un vero e proprio diritto di asilo dei rifugiati politici.
Una questione nodale è quella riguardante l'articolo 6
relativamente all'impugnativa dei provvedimenti negativi
adottati dal funzionario delegato della Commissione nella fase
del pre-esame della domanda e all'efficacia sospensiva di tale
impugnativa.
Su tale profilo negli altri Paesi europei si riscontrano
soluzioni legislative prevalentemente orientate al
riconoscimento dell'efficacia sospensiva dei ricorsi.
La disciplina tedesca prevede l'efficacia sospensiva dei
ricorsi avverso i provvedimenti negativi sulle richieste di
asilo politico.
In Francia è previsto l'effetto sospensivo dei
provvedimenti impugnati davanti alla "Commission des
Recours" relativamente ad alcune situazioni individuate
dalla Convenzione di Ginevra.
In Spagna la legge n. 9 del 1994 ammette avverso le
deliberazioni il ricorso davanti il giudice amministrativo,
con effetto sospensivo nel caso di ricorso contro le
dichiarazioni di irricevibilità delle domande presentate alla
frontiera, che l'interessato può presentare nelle ventiquattro
ore successive. Si tratta, però, di situazioni di "miglior
favore" cui non riteniamo ci si debba obbligatoriamente
allineare.
La soluzione individuata dalla presente proposta di legge
si snoda secondo le previsioni costituzionali e prevede che,
in caso di rigetto della domanda, sia ammesso il ricorso in
via amministrativa con ragionevoli tempi di accoglienza nelle
norme dell'iter.
In proposito va comunque rilevato che con la presente
proposta di legge l'ordinamento italiano si allinea
compiutamente al quadro internazionale vigente in materia; si
può pertanto ragionevolmente ritenere che la disciplina da
esso recata risulterà in linea con quella in corso di
elaborazione in sede comunitaria, fermo restando che laddove
l'approvazione degli atti normativi comunitari dovesse far
emergere discordanze tra la disciplina comunitaria e quella
italiana si dovrà procedere ai relativi adeguamenti.
Onorevoli colleghi, la legge sul diritto di asilo politico
costituisce attuazione dei valori di libertà, di inviolabilità
e di rispetto della persona, a prescindere dalla razza, dalla
lingua, dal sesso, dalla confessione religiosa, dall'etnia,
dalle condizioni sociali ed economiche.
Con questa consapevolezza, formuliamo l'auspicio di una
sollecita e condivisa approvazione: il diritto in sofferenza,
se supera i tempi di ragionevole istruttoria, degrada in
violenza da omissione.