XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1554




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare una reticenza del nostro ordinamento da tempo avvertita, disciplinando organicamente la complessa materia della tutela giuridica e dell'assistenza dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati.
        Il rilievo, politico e costituzionale, della proposta di legge è noto ed evidente. Una legge organica del diritto di asilo politico, secondo la Costituzione e secondo le convenzioni in materia dell'Unione europea in una visione unitaria, rappresenta l'adempimento di un dovere morale verso tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzioni, compressioni e limitazioni dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Carta istitutiva dell'ONU. Lo stesso titolo della proposta di legge è una scelta di civiltà: l'asilo politico come diritto del richiedente e non comprensione del concedente.
        Il riconoscimento del diritto di asilo politico, in ambito internazionale, trova fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente, con le leggi n. 722 del 1954 e n. 523 del 1992.
        Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai fini della disciplina del diritto di asilo politico, il Manuale sui criteri e le procedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 1979, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle "Garanzie minime per le procedure d'asilo", la Costituzione n. 24 sulla riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla "Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie minime per le procedure d'asilo".
        Le Convenzioni devono, infine, essere coordinate con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale, con la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fermo restando che deve essere esclusa ogni estensione a fattispecie ricadenti nel campo di applicazione delle norme sulla immigrazione, perché estranee per materia, anche se limitrofe per scenario umano: il diritto non prevede analogie.
        Nelle fonti internazionali il diritto di asilo politico ha come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero che sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la sua terra e a rifugiarsi in un altro Paese.
        L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto allo status di rifugiato, mentre, secondo l'articolo 32 della medesima Convenzione, il diritto all'asilo comporta l'espresso divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia di poter fare valere anche le proprie ragioni e di avere un congruo periodo di tempo per la ricerca di un Paese in cui essere ammesso.
        La sezione C dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le procedure per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo.
        La materia dell'asilo e della protezione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi è stata di recente "comunitarizzata", a seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, secondo un processo che si realizzerà gradualmente nel corso di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1^ maggio 1999.
        Gli organismi europei stanno dunque procedendo alla elaborazione di una normativa di carattere comunitario; nel corso dell'anno 2000 sono state presentate dalla Commissione europea due proposte di direttive, riguardanti rispettivamente le procedure applicabili negli Stati membri per la concessione e la revoca dello status di rifugiato e la protezione temporanea degli sfollati, che non sono state ancora approvate in via definitiva. Anche a questi orientamenti comunitari si ispira la presente proposta di legge.
        In Italia, il diritto di asilo politico trova fondamento nel principio di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
        Il dettato costituzionale non ha conosciuto finora nell'ordinamento italiano una specifica attuazione, nonostante anche recenti tentativi di formazione.
        La Corte di cassazione ha comunque affermato, con la sentenza n. 4674 del 26 maggio 1997 che "secondo l'opinione attualmente pressoché pacifica l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente allo straniero che si trovi nella situazione descritta dalla norma un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento".
        Con la medesima sentenza la Corte ha inoltre escluso l'applicazione della disciplina, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.
        L'esclusione dell'applicazione di tale normativa al diritto di asilo politico risiede in primo luogo , secondo la Corte, nella mancata coincidenza tra la categoria degli aventi diritto all'asilo e quella dei rifugiati, essendo quest'ultima meno ampia rispetto alla prima. In secondo luogo la Cassazione chiarisce che la Convenzione di Ginevra, i cui princìpi sono recepiti dal citato decreto-legge n. 416 del 1989, non prevede un vero e proprio diritto di asilo dei rifugiati politici.
        Una questione nodale è quella riguardante l'articolo 6 relativamente all'impugnativa dei provvedimenti negativi adottati dal funzionario delegato della Commissione nella fase del pre-esame della domanda e all'efficacia sospensiva di tale impugnativa.
        Su tale profilo negli altri Paesi europei si riscontrano soluzioni legislative prevalentemente orientate al riconoscimento dell'efficacia sospensiva dei ricorsi.
        La disciplina tedesca prevede l'efficacia sospensiva dei ricorsi avverso i provvedimenti negativi sulle richieste di asilo politico.
        In Francia è previsto l'effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati davanti alla "Commission des Recours" relativamente ad alcune situazioni individuate dalla Convenzione di Ginevra.
        In Spagna la legge n. 9 del 1994 ammette avverso le deliberazioni il ricorso davanti il giudice amministrativo, con effetto sospensivo nel caso di ricorso contro le dichiarazioni di irricevibilità delle domande presentate alla frontiera, che l'interessato può presentare nelle ventiquattro ore successive. Si tratta, però, di situazioni di "miglior favore" cui non riteniamo ci si debba obbligatoriamente allineare.
        La soluzione individuata dalla presente proposta di legge si snoda secondo le previsioni costituzionali e prevede che, in caso di rigetto della domanda, sia ammesso il ricorso in via amministrativa con ragionevoli tempi di accoglienza nelle norme dell'iter.
        In proposito va comunque rilevato che con la presente proposta di legge l'ordinamento italiano si allinea compiutamente al quadro internazionale vigente in materia; si può pertanto ragionevolmente ritenere che la disciplina da esso recata risulterà in linea con quella in corso di elaborazione in sede comunitaria, fermo restando che laddove l'approvazione degli atti normativi comunitari dovesse far emergere discordanze tra la disciplina comunitaria e quella italiana si dovrà procedere ai relativi adeguamenti.
        Onorevoli colleghi, la legge sul diritto di asilo politico costituisce attuazione dei valori di libertà, di inviolabilità e di rispetto della persona, a prescindere dalla razza, dalla lingua, dal sesso, dalla confessione religiosa, dall'etnia, dalle condizioni sociali ed economiche.
        Con questa consapevolezza, formuliamo l'auspicio di una sollecita e condivisa approvazione: il diritto in sofferenza, se supera i tempi di ragionevole istruttoria, degrada in violenza da omissione.




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