XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1554
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la
protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione
dell'articolo 10 della Costituzione, in armonia con le
convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce e
nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è
garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è
riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio
1954, n. 722, di seguito denominata "Convenzione di Ginevra",
e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato
a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal
Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o
non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è
rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si
trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri
familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel
territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o
libertà personale o gli sia impedito o negato:
1) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di
pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi
cittadini o rispetto ai diritti goduti dai cittadini del Paese
di residenza abituale;
2) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di
pensiero e di parola per motivi politici.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione
di cui, all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione
di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al
coniuge non legalmente separato e ai figli minori non
coniugati del rifugiato.
Art. 3.
(Commissione centrale per
il riconoscimento del diritto di asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del
diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
centrale", alla quale è affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su
ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo
conferitale dalla presente legge e dal regolamento di cui al
comma 7. La Commissione ha sede presso il Ministero
dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è
presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della
Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta
consecutivamente. I componenti della Commissione centrale
rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni,
presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza
del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero
degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
di ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento di
cui al comma 7 devono comunque tenere conto degli atti
adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con
particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la
determinazione e per la cessazione dello status di
rifugiato e alle condizioni minime che devono essere
assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione di cui al comma 3 è composta da un
dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di
consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con
qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in
materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione
interessata designa un membro supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri
designa un supplente per l'esperto in materia di diritti
civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la
decisione espressa con il voto del presidente. Le sezioni
possono deliberare con la partecipazione di tre componenti.
Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della
Commissione centrale possono svolgere la propria attività in
sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio
territoriale del governo competente per territorio. Per
ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora
il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi
motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le
modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle
sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal
contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di
carattere internazionale relativi alle attività della
Commissione medesima, nonché le indennità di presenza ai
presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto
sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei
progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2. Il
decreto non deve recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
8. Il personale assegnato per le esigenze della
Commissione centrale è messo a disposizione dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che
assicura i compiti di segreteria della Commissione
medesima.
9. Il presidente e tutti gli altri membri della
Commissione centrale e gli altri funzionari designati a
presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di
fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nella carica
e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche
elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il
consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole
sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede.
Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del
presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche
uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui
al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza
all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da
osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i
criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui
coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi
occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del
personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie
messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per
lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno
due funzionari di ciascun ufficio territoriale del Governo
secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali
determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il
presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri
e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla
Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali
proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno
il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con
le proprie osservazioni. Analoga copia viene trasmessa alla
presidenza delle giunte regionali. Le competenti Commissioni
parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua
ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio
parere.
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera,
prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla
questura del luogo di dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o
mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che
la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di
ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda stessa, deve produrre ed esibire
ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le
circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere e di ottenere informazioni in lingua a
lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui
diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è
formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a
conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile,
di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito
internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di
frontiera e in questura, al fine di prestare opera di
sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo.
Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le
donne richiedenti asilo possono avvalersi, ove possibile, di
un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale
appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate
di tale facoltà.
3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di
frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente
il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero
all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di
stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel
territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto
giorni alla questura competente per territorio. La domanda è
trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione
centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere
immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha
ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza.
L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i
controlli per la verifica della veridicità delle informazioni
fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il
soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al
trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione
sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo
quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro
dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le
misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità
del richiedente asilo fino al compimento del suddetto
termine.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro
documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso
lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento
trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda
di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali,
salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle
domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 5.
(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della
presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di
un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non
inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata
formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore
non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il
procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda
al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai
fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,
appena nominato, prende contatto con la competente questura
per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui
all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati
hanno priorità sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore
non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale
riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.
Art. 6.
(Pre-esame della domanda).
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo
4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare
preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per
l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tale caso, se
la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente
articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei
due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso
i posti di frontiera o presso le questure individuati dal
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14,
comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un
delegato della Commissione centrale, che si avvale di un
funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della
questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può
intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di
quest'ultimo, un appartenente alle organizzazioni non
governative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
Il delegato della Commissione centrale comunica
tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione
non governativa dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame.
Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di
frontiera o presso questure non indicati nel citato decreto
del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia,
immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina,
abilitata allo svolgimento del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la
libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo
necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia
altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli
interessati sono assistiti con le modalità previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal
delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario,
un membro del consiglio di presidenza della Commissione
stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra,
nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare
domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito
attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera
italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o
un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune
sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo
705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso
colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle
Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F),
della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui
alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito
in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia
aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di
secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando
lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono
essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello
Stato del richiedente asilo, e la gravità delle persecuzioni
nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento. La
decisione definitiva è assunta con le modalità previste dal
comma 7 dell'articolo 8.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal
delegato della Commissione centrale quando, tenuto conto degli
atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di
asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di
cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione,
risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli
che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della
presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti,
generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto
incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto
avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non
manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente
asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato
di provenienza o per il pericolo di un pregiudizio per la vita
o per la libertà personale o per il pericolo di incorrere in
trattamenti inumani o degradanti ovvero per il rischio di
essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto
ad analoghe situazioni di pericolo.
7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la
manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di
attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il
trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal
delegato della Commissione centrale con atto scritto e
motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato
unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta,
recante anche le modalità di impugnazione.
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo
Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non
manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della
Commissione consideri che vi siano elementi validi per
ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame
della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino
del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è
provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi
della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente
per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli
Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15
giugno 1990, resa esecutiva con legge 23 dicembre 1992, n.
523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si
applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della presente legge.
In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta
infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera
provvede al respingimento immediato o il questore
all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del
richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a
permanere nel territorio nazionale, notificandogli il
provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di
cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti
condizioni:
a) risulti da precedenti accertamenti la falsità
della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della
domanda di asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di
permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) qualora il richiedente asilo presti
espressamente il suo consenso.
9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7,
definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in
lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese o
spagnolo, delle conseguenze del consenso e della mancata
prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di
frontiera o il questore dispone il trasferimento presso la più
vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza
temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora
questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua
prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la
convalida del provvedimento al giudice del tribunale in
composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento
di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione
negativa del delegato della Commissione centrale. Per quanto
compatibili, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. In caso di convalida del provvedimento si procede al
respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla
prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora
ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del citato
articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso
ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata
convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito
positivo del pre-esame.
10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca
nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato
della Commissione centrale che il procedimento non possa
concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari
esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello
Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di
frontiera può disporre il trattenimento del richiedente, ove
non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso
la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma
13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le
procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice,
del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di
scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso
permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli
stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso
le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a
soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non
allontanarsi senza autorizzazione della competente questura
sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso
anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari
non necessitino di assistenza ed abbiano eletto un proprio
domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo
fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento
arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento
dell'interessato nella sezione speciale del centro di
permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel
medesimo comma 10.
12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del
codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro
di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che
l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
13. Sono istituite, presso i centri di permanenza
temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, separate dal resto del centro e strutturate in modo
da garantire ogni possibile agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la
gestione delle sezioni speciali sono definite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole
afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento
del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né
l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di
permanenza di cui al comma 13 del presente articolo, né il
ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e qualora la situazione richieda comunque la
predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di
garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il
prefetto competente per territorio può esercitare le attività
previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni
di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti
asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si
applicano, in quanto compatibili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla
Commissione centrale, che a tale fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si
trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero
nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del
richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da
organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce
condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente
vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla
data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà
tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, cui debba partecipare
personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti
asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la
designazione di personale specializzato per lo svolgimento di
un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
l'eventuale presenza dello stesso personale durante
l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o
eliminata qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella
propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la
Commissione centrale nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi
assistere da una persona di sua fiducia.
7. L 'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a
verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla
Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori
dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione
prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in
luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno
due membri della competente sezione speciale.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso
domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché,
ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo
straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale
rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima e della documentazione da lui
prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla
decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua
presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere
regolare attività lavorativa nel contesto di un rapporto di
lavoro subordinato o autonomo fino alla conclusione della
procedura di riconoscimento.
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 7 la
Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente
che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
c) adotta il provvedimento di impossibilità
temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto
scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve
fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi
acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.
Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la
sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda
entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non
oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che
la Commissione medesima non disponga motivatamente un
approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in
forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché
della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile
ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione
individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b),
comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio
nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1. A tale fine la decisione è
comunicata alla competente questura che provvede alla notifica
del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio
nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce
rossa italiana o con organizzazioni non governative umanitarie
specializzate di comprovata affidabilità, di cui all'articolo
7, comma 1, lettera d), predispone programmi di rientro
in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto
il diritto di asilo.
7. In caso di evidente, eccezionale, rilevanza politica ai
fini della sicurezza nazionale e della salvaguardia dei
rapporti internazionali, la decisione sulla domanda di asilo è
adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro degli affari
esteri.
Art. 9.
(Decisione di impossibilità
temporanea al rimpatrio).
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza
dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di
asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi
comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario, può decidere che sussiste
l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al
rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il
medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e
allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la
Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilità temporanea al rimpatrio con riferimento al caso
concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere
il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti dall'articolo 15 per lo straniero che abbia
ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure
di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o
altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure
straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di
dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i
presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale
fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli
interessati alla questura competente per territorio con le
modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non
hanno ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo può
essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma
1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio
previsto dal comma 2.
Art. 10.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla
domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere
presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del
luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è
presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o
notificazione del provvedimento e consente all'interessato di
richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia,
salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i
termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché
quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono
ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale
fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del
ricorso nel termine di due mesi dalla data di deposito dello
stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che
rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla
questura competente che ne consegna una copia all'interessato
disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo
stesso di lasciare il territorio dello Stato entro un mese,
osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone
l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione, della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale dinanzi al
tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei
mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo
della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di
svolgere attività lavorativa, nel contesto di un rapporto di
lavoro autonomo o subordinato, fino alla definizione del
ricorso dinanzi al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva
estesa al merito.
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo,
permesso di soggiorno e documento
di viaggio).
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla
quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per
il tramite della questura, in allegato alla copia della
decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora
un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di
cinque anni, che deve recare espressa menzione del
riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione
centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa
esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di
asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un
documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile
fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le
caratteristiche e la validità del documento di viaggio per
rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni
internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del
nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di
riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di
soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi
componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei
genitori.
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio).
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del
permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione
centrale, per il tramite della questura del luogo di
residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza
del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento
di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione
centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del
diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta
di soggiorno ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo
e revoca del permesso di soggiorno).
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento
della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non
sussistono più le condizioni che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di
Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo, e ne dà
immediata comunicazione alla competente questura, che notifica
la decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente
revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello
straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi
abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è
altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la
notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la
estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione
del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di
soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a
soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i
presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tale caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso
di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei
presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve
essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione
negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si
osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il
permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai
sensi del citato articolo 10, consente al ricorrente lo
svolgimento di attività lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una
dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale
diritto viene meno automaticamente, senza necessità di
espressa pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con le
organizzazioni non governative di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), può predisporre programmi di rientro in
patria degli stranieri che non siano titolari del diritto di
asilo.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale
in favore dei richiedenti asilo).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso
cui si è registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero
di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di
accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove
assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i
suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame
di cui all'articolo 6. I punti di accoglienza devono essere
organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità
separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo
stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per
l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da
utilizzare per l'accoglienza, qualora non risultino già
disponibili o non sia possibile riadattare locali già
esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il
richiedente asilo ha diritto a ricevere, se necessario, le
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri
a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative,
per malattia ed infortunio, nonché il vitto e, se la
permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura
si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo
adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito
di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei
familiari, per le donne ed i minori devono essere resi
disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il
richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere
a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione
telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette
attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di
informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di
pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni. In caso di presentazione
dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile,
durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare
ed assistere adeguatamente il richiedente asilo, nella stessa
questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del
comma 1 del presente articolo, lo stesso può essere
accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente
legge.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14
dell'articolo 6 della presente legge, le misure di accoglienza
e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase
del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il
proprio domicilio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è tenuto
a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza
immediate. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in
assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di
bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono
garantite per un periodo comunque non superiore alla durata
del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo
incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti
giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato il proprio
domicilio, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza
di cui al comma 2, può stipulare convenzioni con
organizzazioni di volontariato o organismi internazionali
umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese
da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri
per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette.
Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per
l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del
richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello
stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, nonché
l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si
svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario
nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno,
salvo che dispongano di redditi propri.
8. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni, entro il
termine di tre mesi, le somme spese dagli stessi per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al
quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a
soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento
familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il
ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione
del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale
nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e
dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e
grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime
condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1,
le modalità di accertamento dei titoli di studi in Italia,
nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da
seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per
quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, purché in
possesso di titoli riconosciuti validi dall'ordinamento
italiano, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e
nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per
il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza
sociale nonché di assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente
articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno
diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base
del solo vincolo familiare.
Art. 16.
(Misure di assistenza e di
integrazione in favore dei rifugiati).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza,
di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio
nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il
finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura
degli enti locali e delle organizzazioni non governative di
protezione dei diritti civili ed umani e delle altre
associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono
trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio
di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni
stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno il Ministero
dell'interno eroga tramite il comune un contributo giornaliero
di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui
importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1,
ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di
accoglienza statale o, comunque, a carico dello Stato.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il
regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o
mediante convenzioni con organizzazioni non governative di
protezione dei diritti civili ed umani, progetti di
integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il
raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché
l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali
servizi di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento
del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età,
allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni
obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1968, n.
482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai
fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia
di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Gli uffici territoriali del governo dispongono
contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei
rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità
individuate con il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono a carico dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.
237, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda
di asilo in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti
anteriormente a tale data, a condizione che tali norme siano
più favorevoli al richiedente.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.