XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1551




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che riprende aggiornandole precedenti analoghe iniziative, si propone di introdurre alcuni essenziali criteri di regolamentazione in un comparto che, in un'epoca storica caratterizzata dalla straordinaria espansione e diffusione degli strumenti di comunicazione di massa e dall'avvento della civiltà dell'immagine, assume una importanza decisiva nella sfera dell'informazione, negli scambi culturali, nonché nei processi di formazione del senso comune e della mentalità collettiva.
        Funzioni tanto delicate richiedono la garanzia di una sicura qualificazione e di una comprovata professionalità di chi opera nel settore della produzione e della elaborazione delle immagini. Ma si tratta anche di far emergere un elemento di cui si ha scarsa consapevolezza: che gli operatori del settore contribuiscono a diffondere e veicolare informazioni che hanno un contenuto culturale e concorrono nel determinare gli indirizzi che la comunicazione di massa imprime nelle scelte dei cittadini in molti settori della vita economica e sociale.
        La qualificazione professionale ci pare strumento indispensabile per valorizzare la capacità e la serietà del lavoro svolto dagli operatori del settore offrendo al pubblico una concreta garanzia a vedere salvaguardato il proprio diritto ad un'immagine corretta.
        La scelta di prevedere un iter formativo, specifico e coerente, per chi opera professionalmente nel settore è legata alla esigenza di salvaguardare il valore culturale della comunicazione attraverso le immagini, che è alla base della formulazione del testo.
        Su queste premesse si basano le norme della proposta di legge che si presenta, che vincolano l'esercizio delle attività in questione al possesso di alcuni requisiti di competenza culturale di base e di specifica capacità professionale.
        Si ritiene così di dare una prima risposta alle numerose problematiche legali, complesse e delicate, che interessano il settore. Si pensi alla tutela dei diritti d'autore, ai diritti connessi alla diffusione, all'utilizzo ed allo sfruttamento dell'immagine, alla tutela del diritto alla riservatezza, alla proprietà del documento fotografico, ai rapporti tra immagine e libertà di espressione personale; e tutto ciò in un contesto di sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati nel quale la riproduzione di immagini va acquisendo una importanza sempre più rilevante come mezzo di documentazione, comunicazione, informazione e ricerca.
        Sul piano dell'esercizio dell'attività professionale, poi, si rileva che attualmente i fotografi e gli altri operatori dell'immagine sono costretti ad esercitare la loro attività senza trovare sufficiente tutela nella legge e senza poter dare agli utenti della loro opera una garanzia di serietà professionale basata su una precisa regolamentazione della loro professione. Lo scopo originario degli obblighi contenuti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che costituisce oggi l'unica normativa di riferimento per queste professioni, era, infatti, quello del controllo a fini censori che il regime esercitava su tutta la produzione a stampa.
        Oggi tale strumento risulta superato, oltre che del tutto inadeguato per le possibilità offerte dai mezzi di comunicazione informatica.
        Per questi motivi si propone l'introduzione di un più moderno sistema di certificazione della qualificazione degli operatori professionali. La sostanziale assenza di una disciplina dell'esercizio dell'attività alimenta, inoltre, un mercato in cui agiscono indisturbati anche operatori del tutto irregolari, ed in cui si evidenziano cospicue sacche di abusivismo e di evasione, contributiva e fiscale.
        Tale situazione produce danni non solo alla clientela, che riceve servizi non qualificati, ma anche agli operatori professionali più seri, costretti a confrontarsi con un mercato viziato dalla presenza di operatori abusivi (che fanno concorrenza sleale), ed allo stesso erario.
        In sintesi la presente proposta di legge, con l'articolo 1, definisce le attività professionali che si propone di regolamentare attraverso una normativa unitaria valida per tutti gli operatori del settore cine-video-fotografico, intendendo ricomprese in tale locuzione anche le attività video collegate alle produzioni televisive.
        In questo quadro vengono definite, nella presente proposta, tutte le diverse modalità di svolgimento della funzione di documentazione della realtà che sono oggi consentite dalla moderna tecnologia: fotografia, ripresa cinematografica e video-fotografica, comprese le connesse attività di elaborazione e composizione grafica dell'immagine anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.
        L'articolo 2 definisce i contenuti dell'attività professionale, individua i requisiti professionali ed i percorsi formativi per l'accesso alla professione, resi obbligatori, e conferisce ampia delega attuativa alle regioni.
        Nella consapevolezza, però, che si tratta di un settore in cui l'attività amatoriale assume tanta rilevanza, è prevista anche la possibilità che l'accesso alla professione avvenga attraverso il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale, da sostenere presso le camere di commercio, cui potranno accedere tutti coloro che eventualmente non posseggano i requisiti richiesti.
        Non si intende, infatti, porre vincoli al libero mercato o istituire un albo professionale di tipo corporativo, ma contribuire, con questa iniziativa, alla valorizzazione della cultura dell'immagine e sanare le irregolarità; alla qual cosa si intende contribuire anche attraverso il meccanismo di sanatoria previsto nelle disposizioni transitorie.
        Sulla base delle pregresse esperienze di trasferimenti di competenze agli enti locali che si sono maturate in altri settori, però, il testo, nel conferire piena delega agli enti regionali, prefigura la necessità che, prima che essa sia operativa, si definisca un quadro normativo nazionale pienamente operante, anche nel caso si verifichi una inerzia normativa dell'ente delegato. Ne consegue - al fine di non limitare le possibilità di accesso alla professione, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni - la necessità di un puntuale rispetto dei termini previsti per gli atti di completamento del nuovo quadro normativo.
        L'articolo 3 prevede che il possesso dei requisiti di qualificazione professionale costituisce titolo per l'esercizio professionale dell'attività. Si stabilisce, infatti, che la norma relativa agli obblighi di qualificazione professionale si applica, a prescindere dalle varie specializzazioni, a tutti gli operatori del settore, indipendentemente dalle modalità d'esercizio dell'attività come impresa o come lavoratori autonomi (ipotesi, quest'ultima, che si profila come residuale, in quanto trattasi di attività per le quali è difficile ipotizzare un esercizio in assenza di una sia pur minima organizzazione di tipo aziendale).
        Nel caso delle imprese, la qualificazione è richiesta per i titolari delle imprese individuali e, nel caso di società, per tutti i soci direttamente impegnati sul piano tecnico nella realizzazione dell'attività professionale.
        Si prevede, inoltre, al fine di facilitare l'effettuazione di eventuali controlli (non solo da parte delle pubbliche autorità, ma anche dei soggetti fotografati o ripresi), che le camere di commercio rilascino a tutti gli operatori professionali un apposito tesserino di identificazione e che i dipendenti qualificati, se inviati a eseguire riprese fuori dello studio, devono avere sempre una lettera di autorizzazione rilasciata di volta in volta dal titolare dell'impresa.
        Si fa presente che né la norma in questione, né quella relativa agli esami di idoneità, introducono oneri per il bilancio dello Stato, in quanto (articolo 6) i costi dell'attività amministrativa vengono posti a carico degli interessati.
        L'articolo 4 introduce sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia di requisiti professionali. Con lo stesso articolo si introduce poi una norma di principio che vieta di porre limitazioni di sorta all'accesso a luoghi pubblici o aperti al pubblico a fotografi ed altri operatori professionali nell'esercizio della loro attività. Risulta, infatti, che frequentemente gestori di pubblici esercizi, come alberghi e ristoranti, ma anche gestori di servizi pubblici o pubbliche autorità vietino l'ingresso a più di un fotografo, pur in assenza di plausibili motivazioni di ordine pubblico, con ciò operando in contrasto con lo spirito delle disposizioni in materia di libera concorrenza.
        L'articolo 5 disciplina l'esercizio delle attività professionali in Italia da parte di operatori provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi non membri dell'Unione europea.
        L'articolo 7, in considerazione della opportunità di far emergere le numerose attività professionali nascoste, sopra richiamate, prevede un meccanismo transitorio di autorizzazione, in deroga alle precedenti disposizioni, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge risultino già regolarmente esercenti l'attività; ciò per evitare di mettere in discussione attività già legittimamente in essere.




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