XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1551
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
che riprende aggiornandole precedenti analoghe iniziative, si
propone di introdurre alcuni essenziali criteri di
regolamentazione in un comparto che, in un'epoca storica
caratterizzata dalla straordinaria espansione e diffusione
degli strumenti di comunicazione di massa e dall'avvento della
civiltà dell'immagine, assume una importanza decisiva nella
sfera dell'informazione, negli scambi culturali, nonché nei
processi di formazione del senso comune e della mentalità
collettiva.
Funzioni tanto delicate richiedono la garanzia di una
sicura qualificazione e di una comprovata professionalità di
chi opera nel settore della produzione e della elaborazione
delle immagini. Ma si tratta anche di far emergere un elemento
di cui si ha scarsa consapevolezza: che gli operatori del
settore contribuiscono a diffondere e veicolare informazioni
che hanno un contenuto culturale e concorrono nel determinare
gli indirizzi che la comunicazione di massa imprime nelle
scelte dei cittadini in molti settori della vita economica e
sociale.
La qualificazione professionale ci pare strumento
indispensabile per valorizzare la capacità e la serietà del
lavoro svolto dagli operatori del settore offrendo al pubblico
una concreta garanzia a vedere salvaguardato il proprio
diritto ad un'immagine corretta.
La scelta di prevedere un iter formativo, specifico
e coerente, per chi opera professionalmente nel settore è
legata alla esigenza di salvaguardare il valore culturale
della comunicazione attraverso le immagini, che è alla base
della formulazione del testo.
Su queste premesse si basano le norme della proposta di
legge che si presenta, che vincolano l'esercizio delle
attività in questione al possesso di alcuni requisiti di
competenza culturale di base e di specifica capacità
professionale.
Si ritiene così di dare una prima risposta alle numerose
problematiche legali, complesse e delicate, che interessano il
settore. Si pensi alla tutela dei diritti d'autore, ai diritti
connessi alla diffusione, all'utilizzo ed allo sfruttamento
dell'immagine, alla tutela del diritto alla riservatezza, alla
proprietà del documento fotografico, ai rapporti tra immagine
e libertà di espressione personale; e tutto ciò in un contesto
di sviluppo di sistemi tecnologicamente avanzati nel quale la
riproduzione di immagini va acquisendo una importanza sempre
più rilevante come mezzo di documentazione, comunicazione,
informazione e ricerca.
Sul piano dell'esercizio dell'attività professionale, poi,
si rileva che attualmente i fotografi e gli altri operatori
dell'immagine sono costretti ad esercitare la loro attività
senza trovare sufficiente tutela nella legge e senza poter
dare agli utenti della loro opera una garanzia di serietà
professionale basata su una precisa regolamentazione della
loro professione. Lo scopo originario degli obblighi contenuti
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che costituisce oggi l'unica normativa di
riferimento per queste professioni, era, infatti, quello del
controllo a fini censori che il regime esercitava su tutta la
produzione a stampa.
Oggi tale strumento risulta superato, oltre che del tutto
inadeguato per le possibilità offerte dai mezzi di
comunicazione informatica.
Per questi motivi si propone l'introduzione di un più
moderno sistema di certificazione della qualificazione degli
operatori professionali. La sostanziale assenza di una
disciplina dell'esercizio dell'attività alimenta, inoltre, un
mercato in cui agiscono indisturbati anche operatori del tutto
irregolari, ed in cui si evidenziano cospicue sacche di
abusivismo e di evasione, contributiva e fiscale.
Tale situazione produce danni non solo alla clientela, che
riceve servizi non qualificati, ma anche agli operatori
professionali più seri, costretti a confrontarsi con un
mercato viziato dalla presenza di operatori abusivi (che fanno
concorrenza sleale), ed allo stesso erario.
In sintesi la presente proposta di legge, con l'articolo
1, definisce le attività professionali che si propone di
regolamentare attraverso una normativa unitaria valida per
tutti gli operatori del settore cine-video-fotografico,
intendendo ricomprese in tale locuzione anche le attività
video collegate alle produzioni televisive.
In questo quadro vengono definite, nella presente
proposta, tutte le diverse modalità di svolgimento della
funzione di documentazione della realtà che sono oggi
consentite dalla moderna tecnologia: fotografia, ripresa
cinematografica e video-fotografica, comprese le connesse
attività di elaborazione e composizione grafica dell'immagine
anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.
L'articolo 2 definisce i contenuti dell'attività
professionale, individua i requisiti professionali ed i
percorsi formativi per l'accesso alla professione, resi
obbligatori, e conferisce ampia delega attuativa alle
regioni.
Nella consapevolezza, però, che si tratta di un settore in
cui l'attività amatoriale assume tanta rilevanza, è prevista
anche la possibilità che l'accesso alla professione avvenga
attraverso il superamento di un esame teorico-pratico di
idoneità professionale, da sostenere presso le camere di
commercio, cui potranno accedere tutti coloro che
eventualmente non posseggano i requisiti richiesti.
Non si intende, infatti, porre vincoli al libero mercato o
istituire un albo professionale di tipo corporativo, ma
contribuire, con questa iniziativa, alla valorizzazione della
cultura dell'immagine e sanare le irregolarità; alla qual cosa
si intende contribuire anche attraverso il meccanismo di
sanatoria previsto nelle disposizioni transitorie.
Sulla base delle pregresse esperienze di trasferimenti di
competenze agli enti locali che si sono maturate in altri
settori, però, il testo, nel conferire piena delega agli enti
regionali, prefigura la necessità che, prima che essa sia
operativa, si definisca un quadro normativo nazionale
pienamente operante, anche nel caso si verifichi una inerzia
normativa dell'ente delegato. Ne consegue - al fine di non
limitare le possibilità di accesso alla professione, nel
periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle
nuove disposizioni - la necessità di un puntuale rispetto dei
termini previsti per gli atti di completamento del nuovo
quadro normativo.
L'articolo 3 prevede che il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale costituisce titolo per
l'esercizio professionale dell'attività. Si stabilisce,
infatti, che la norma relativa agli obblighi di qualificazione
professionale si applica, a prescindere dalle varie
specializzazioni, a tutti gli operatori del settore,
indipendentemente dalle modalità d'esercizio dell'attività
come impresa o come lavoratori autonomi (ipotesi,
quest'ultima, che si profila come residuale, in quanto
trattasi di attività per le quali è difficile ipotizzare un
esercizio in assenza di una sia pur minima organizzazione di
tipo aziendale).
Nel caso delle imprese, la qualificazione è richiesta per
i titolari delle imprese individuali e, nel caso di società,
per tutti i soci direttamente impegnati sul piano tecnico
nella realizzazione dell'attività professionale.
Si prevede, inoltre, al fine di facilitare l'effettuazione
di eventuali controlli (non solo da parte delle pubbliche
autorità, ma anche dei soggetti fotografati o ripresi), che le
camere di commercio rilascino a tutti gli operatori
professionali un apposito tesserino di identificazione e che i
dipendenti qualificati, se inviati a eseguire riprese fuori
dello studio, devono avere sempre una lettera di
autorizzazione rilasciata di volta in volta dal titolare
dell'impresa.
Si fa presente che né la norma in questione, né quella
relativa agli esami di idoneità, introducono oneri per il
bilancio dello Stato, in quanto (articolo 6) i costi
dell'attività amministrativa vengono posti a carico degli
interessati.
L'articolo 4 introduce sanzioni per l'inosservanza delle
disposizioni in materia di requisiti professionali. Con lo
stesso articolo si introduce poi una norma di principio che
vieta di porre limitazioni di sorta all'accesso a luoghi
pubblici o aperti al pubblico a fotografi ed altri operatori
professionali nell'esercizio della loro attività. Risulta,
infatti, che frequentemente gestori di pubblici esercizi, come
alberghi e ristoranti, ma anche gestori di servizi pubblici o
pubbliche autorità vietino l'ingresso a più di un fotografo,
pur in assenza di plausibili motivazioni di ordine pubblico,
con ciò operando in contrasto con lo spirito delle
disposizioni in materia di libera concorrenza.
L'articolo 5 disciplina l'esercizio delle attività
professionali in Italia da parte di operatori provenienti da
Paesi dell'Unione europea o da Paesi non membri dell'Unione
europea.
L'articolo 7, in considerazione della opportunità di far
emergere le numerose attività professionali nascoste, sopra
richiamate, prevede un meccanismo transitorio di
autorizzazione, in deroga alle precedenti disposizioni, per i
soggetti che alla data di entrata in vigore della legge
risultino già regolarmente esercenti l'attività; ciò per
evitare di mettere in discussione attività già legittimamente
in essere.