XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1551
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione delle attività).
1. E' soggetto alla disciplina della presente legge
chiunque eserciti professionalmente le arti fotografiche e
affini quali definite al comma 2.
2. Si considerano arti foto-video-cinematografiche le
attività professionali, di servizio, consistenti nello
svolgimento per conto di terzi di operazioni di ripresa,
sviluppo, stampa, elaborazione e composizione, anche grafica,
di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa,
compreso l'inserimento di altri elementi grafici diversi dalle
immagini anche mediante l'utilizzo di strumenti di
elaborazione elettronica.
Art. 2.
(Requisiti professionali e percorsi formativi. Delega alle
regioni).
1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è
necessaria una apposita e specifica qualificazione
professionale consistente nel possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) attestato relativo al superamento di un corso
regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata
almeno triennale o diploma di qualifica, nonché una esperienza
professionale nel settore acquisita durante un periodo, non
inferiore a due anni, di partecipazione professionale e
personale al processo di lavorazione in una impresa del
settore in qualità di lavoratore dipendente, almeno
qualificato, socio partecipante al lavoro o collaboratore
familiare, esperienza professionale da accertare anche
mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del
decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
b) diploma di maturità tecnica, professionale o
d'arte applicata;
c) attestato relativo al superamento di uno
specifico corso di qualificazione, almeno biennale, successivo
al conseguimento di un diploma di maturità non
specialistico;
d) diploma di scuola dell'obbligo e successiva
prestazione lavorativa in qualità di socio partecipante al
lavoro, lavoratore dipendente qualificato o collaboratore
familiare, per almeno tre anni, ovvero di due anni se
preceduta da un periodo di apprendistato di almeno due
anni;
e) superamento di un esame teorico-pratico di
idoneità professionale, sostenuto presso una camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del
comma 4.
2. Al fine di dare pronta attuazione alla lettera a)
del comma 1, le regioni emanano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni per
regolamentare i corsi di qualificazione professionale per
l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di
operatore video-cinematografico.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministero delle attività
produttive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo il disposto di cui al comma 6,
provvede altresì ad emanare, con decreto, sentite le regioni e
le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative degli artigiani e degli industriali aderenti
alle confederazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economica e del lavoro, un regolamento disciplinante:
a) i contenuti tecnici e culturali dei programmi e
degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere
a) e c) del comma 1;
b) i criteri e le modalità di individuazione degli
istituti abilitati al rilascio degli attestati relativi ai
corsi di qualificazione successivo al conseguimento del
diploma di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Al fine di dare concreta ed uniforme attuazione su
tutto il territorio nazionale alla lettera e) del comma
1, il Ministero delle attività produttive, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
ad emanare, con propri decreti, sentite le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli
artigiani e degli industriali, nonché le associazioni dei
consumatori e l'Unione italiana delle camere di commercio
(Unioncarnere), di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca:
a) un regolamento disciplinante i contenuti e le
modalità di espletamento dell'esame di idoneità professionale
di cui alla lettera e) del comma 1;
b) un regolamento recante i criteri di
composizione e di funzionamento della commissione esaminatrice
per l'esame di idoneità professionale di cui alla lettera
a).
5. I regolamenti di cui al comma 4 entrano in vigore
decorsi tre mesi dalla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni emanano, sentite le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli
artigiani e degli industriali, nonché le associazioni dei
consumatori e le Unioncamere regionali, norme attuative,
integrative e modificative del regolamento di cui al comma 3,
nel rispetto dei princìpi dettati dalla presente legge.
Art. 3.
(Esercizio dell'attività).
1. Per svolgere una o più tra le attività indicate
nell'articolo 1, devono possedere i requisiti di
qualificazione professionale indicati nell'articolo 2:
a) i titolari delle imprese individuali ed i soci
direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento
dell'attività nelle imprese esercitate sotto forma di società,
iscritte nel registro delle imprese o all'albo provinciale
delle imprese artigiane per l'esercizio delle attività sopra
indicate;
b) i lavoratori autonomi che, in assenza di una
pur minima organizzazione aziendale, svolgano esclusivamente
operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e
figurativa.
2. I soggetti di cui al comma 1 ricevono dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la
quale è iscritta la relativa impresa, o, nel caso di
lavoratori autonomi, dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione
territoriale ricade la residenza dell'interessato, previa
esibizione della documentazione da cui risulti il possesso dei
necessari titoli di qualificazione di cui all'articolo 2,
apposito tesserino professionale di identificazione che deve
essere immediatamente esibito a richiesta delle pubbliche
autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi.
3. I dipendenti qualificati e i collaboratori familiari
delegati all'effettuazione di operazioni di ripresa
all'esterno dell'azienda, da parte dei soggetti sopra
indicati, devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi
caso l'esistenza dell'incarico esibendo immediatamente, a
richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti
fotografati o ripresi, apposita autorizzazione scritta
rilasciata di volta in volta dal titolare dell'impresa.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente
legge è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle
norme della presente legge, e delle disposizioni attuative
della stessa.
2. Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla
presente legge in assenza dei requisiti professionali è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dieci milioni e con la confisca delle
attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività
illecita.
3. La omissione della esibizione del tesserino di
identificazione o della autorizzazione di cui al comma 3
dell'articolo 3, laddove richiesti, è punita con la sanzione
amministrativa, a carico del titolare dell'impresa, del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due
milioni e con il sequestro delle attrezzature utilizzate.
4. Alla irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, gli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto
del Ministro delle attività produttive.
6. E' fatto divieto di opporre limitazioni di sorta
all'accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico a
fotografi e operatori video-cinematografici professionisti e
loro dipendenti autorizzati per l'esercizio della loro
attività.
Art. 5.
(Esercizio dell'attività ed iscrizione degli operatori
provenienti da Stati dell'Unione europea e da Stati non membri
dell'Unione europea).
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 della
direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 giugno 1999, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea che intendano esercitare stabilmente in Italia
un'attività rientrante nella definizione di cui all'articolo 1
possono far valere le competenze acquisite nello Stato membro
d'origine o di provenienza mediante la presentazione alla
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato
di un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo
professionale competente in dettoStato membro ai fini del
conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale di
cui all'articolo 3.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che
si rechino in Italia per effettuare un servizio nell'ambito
della propria attività professionale, ove questa rientri nella
definizione di cui all'articolo 1, sono tenuti ad esibire, a
richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti
fotografati o ripresi, un attestato rilasciato dall'autorità o
dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di
provenienza comprovante il legittimo esercizio dell'attività
professionale da parte sua in detto Stato.
3. Le imprese e gli operatori professionali di uno Stato
non membro dell'Unione europea possono essere iscritti nel
registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane per le attività indicate all'articolo 1, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 3, se hanno in Italia
una sede legale, anche secondaria, e a condizioni di
reciprocità.
Art. 6.
(Competenze delle camere di commercio).
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvedono a determinare gli importi dovuti dai
partecipanti per l'espletamento degli esami di idoneità
professionale di cui all'articolo 2, anche sulla base delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera
a) del comma 4 dello stesso articolo, garantendo il
recupero dei relativi costi amministrativi.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvedono, altresì, a definire gli importi dei
contributi camerali dovuti dai soggetti che esercitano le
attività disciplinate dalla presente legge al fine di
adeguarli al recupero dei costi amministrativi derivanti dalla
applicazione dell'articolo 3, comma 2.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie).
1. In fase di prima applicazione della presente legge si
considerano in possessodei requisiti professionali tutti i
soggetti che possono dimostrare, attraverso idonea
documentazione, l'effettivo esercizio professionale, per un
periodo minimo di almeno sei mesi, delle attività disciplinate
dalla presente legge in data precedente alla sua entrata in
vigore.
2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
tesserino professionale di cui al comma 2 dell'articolo 3,
devono presentare alla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, apposita istanza,
corredata della documentazione di cui al comma 1, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.