XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1551




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione delle attività).

        1. E' soggetto alla disciplina della presente legge chiunque eserciti professionalmente le arti fotografiche e affini quali definite al comma 2.
        2. Si considerano arti foto-video-cinematografiche le attività professionali, di servizio, consistenti nello svolgimento per conto di terzi di operazioni di ripresa, sviluppo, stampa, elaborazione e composizione, anche grafica, di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, compreso l'inserimento di altri elementi grafici diversi dalle immagini anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.


Art. 2.

(Requisiti professionali e percorsi formativi. Delega alle
regioni).

        1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale consistente nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

                a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata almeno triennale o diploma di qualifica, nonché una esperienza professionale nel settore acquisita durante un periodo, non inferiore a due anni, di partecipazione professionale e personale al processo di lavorazione in una impresa del settore in qualità di lavoratore dipendente, almeno qualificato, socio partecipante al lavoro o collaboratore familiare, esperienza professionale da accertare anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
                b) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata;

                c) attestato relativo al superamento di uno specifico corso di qualificazione, almeno biennale, successivo al conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;

                d) diploma di scuola dell'obbligo e successiva prestazione lavorativa in qualità di socio partecipante al lavoro, lavoratore dipendente qualificato o collaboratore familiare, per almeno tre anni, ovvero di due anni se preceduta da un periodo di apprendistato di almeno due anni;

                e) superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale, sostenuto presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 4.

        2. Al fine di dare pronta attuazione alla lettera a) del comma 1, le regioni emanano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni per regolamentare i corsi di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di operatore video-cinematografico.
        3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il disposto di cui al comma 6, provvede altresì ad emanare, con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali aderenti alle confederazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro, un regolamento disciplinante:

                a) i contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere a) e c) del comma 1;

                b) i criteri e le modalità di individuazione degli istituti abilitati al rilascio degli attestati relativi ai corsi di qualificazione successivo al conseguimento del diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

        4. Al fine di dare concreta ed uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale alla lettera e) del comma 1, il Ministero delle attività produttive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, con propri decreti, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonché le associazioni dei consumatori e l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncarnere), di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

                a) un regolamento disciplinante i contenuti e le modalità di espletamento dell'esame di idoneità professionale di cui alla lettera e) del comma 1;

                b) un regolamento recante i criteri di composizione e di funzionamento della commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale di cui alla lettera a).

        5. I regolamenti di cui al comma 4 entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonché le associazioni dei consumatori e le Unioncamere regionali, norme attuative, integrative e modificative del regolamento di cui al comma 3, nel rispetto dei princìpi dettati dalla presente legge.


Art. 3.

(Esercizio dell'attività).

        1. Per svolgere una o più tra le attività indicate nell'articolo 1, devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'articolo 2:

                a) i titolari delle imprese individuali ed i soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività nelle imprese esercitate sotto forma di società, iscritte nel registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane per l'esercizio delle attività sopra indicate;

                b) i lavoratori autonomi che, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, svolgano esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa.

        2. I soggetti di cui al comma 1 ricevono dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è iscritta la relativa impresa, o, nel caso di lavoratori autonomi, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione territoriale ricade la residenza dell'interessato, previa esibizione della documentazione da cui risulti il possesso dei necessari titoli di qualificazione di cui all'articolo 2, apposito tesserino professionale di identificazione che deve essere immediatamente esibito a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi.
        3. I dipendenti qualificati e i collaboratori familiari delegati all'effettuazione di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, da parte dei soggetti sopra indicati, devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi caso l'esistenza dell'incarico esibendo immediatamente, a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi, apposita autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal titolare dell'impresa.


Art. 4.

(Sanzioni).

        1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle norme della presente legge, e delle disposizioni attuative della stessa.
        2. Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge in assenza dei requisiti professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
        3. La omissione della esibizione del tesserino di identificazione o della autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, laddove richiesti, è punita con la sanzione amministrativa, a carico del titolare dell'impresa, del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e con il sequestro delle attrezzature utilizzate.
        4. Alla irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive.
        6. E' fatto divieto di opporre limitazioni di sorta all'accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico a fotografi e operatori video-cinematografici professionisti e loro dipendenti autorizzati per l'esercizio della loro attività.


Art. 5.

(Esercizio dell'attività ed iscrizione degli operatori
provenienti da Stati dell'Unione europea e da Stati non membri
dell'Unione europea).

        1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 della direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare stabilmente in Italia un'attività rientrante nella definizione di cui all'articolo 1 possono far valere le competenze acquisite nello Stato membro d'origine o di provenienza mediante la presentazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato di un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo professionale competente in dettoStato membro ai fini del conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
        2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che si rechino in Italia per effettuare un servizio nell'ambito della propria attività professionale, ove questa rientri nella definizione di cui all'articolo 1, sono tenuti ad esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi, un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza comprovante il legittimo esercizio dell'attività professionale da parte sua in detto Stato.
        3. Le imprese e gli operatori professionali di uno Stato non membro dell'Unione europea possono essere iscritti nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane per le attività indicate all'articolo 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, se hanno in Italia una sede legale, anche secondaria, e a condizioni di reciprocità.


Art. 6.

(Competenze delle camere di commercio).

        1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a determinare gli importi dovuti dai partecipanti per l'espletamento degli esami di idoneità professionale di cui all'articolo 2, anche sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera a) del comma 4 dello stesso articolo, garantendo il recupero dei relativi costi amministrativi.
        2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, altresì, a definire gli importi dei contributi camerali dovuti dai soggetti che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge al fine di adeguarli al recupero dei costi amministrativi derivanti dalla applicazione dell'articolo 3, comma 2.


Art. 7.

(Disposizioni transitorie).

        1. In fase di prima applicazione della presente legge si considerano in possessodei requisiti professionali tutti i soggetti che possono dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'effettivo esercizio professionale, per un periodo minimo di almeno sei mesi, delle attività disciplinate dalla presente legge in data precedente alla sua entrata in vigore.
        2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini del rilascio del tesserino professionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, apposita istanza, corredata della documentazione di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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