XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1550
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese vi sono circa
38.000 edicole, oltre agli altri punti vendita previsti dal
decreto legislativo n. 170 del 2001 (recante riordino del
sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica),
che tra quotidiani e periodici vendono più di 4.500 testate
giornalistiche ed editoriali. Ciò è reso possibile da una
fitta rete di distribuzione, che dagli editori passa per i
rivenditori e per i distributori. Questi ultimi, fondamentali
perché a tutte le edicole e punti vendita siano garantite la
fornitura e la disponibilità effettiva di tutte le testate, si
distinguono in distributori nazionali, cui fanno capo gli
editori, e distributori locali, che assicurano la copertura
capillare delle singole aree del territorio nazionale. Le
aziende di distribuzione locale sono circa 220, e danno lavoro
a oltre 10.000 persone, con un indotto di 30.000 unità ed un
giro di affari intorno ai 7.000 miliardi di lire.
Per potere fare fronte alle esigenze della distribuzione
capillare, all'incremento dei punti di vendita da rifornire,
ed all'aumento delle testate che vengono poste sul mercato,
queste aziende devono dotarsi delle tecnologie e degli
strumenti informatici e di comunicazione più avanzati e
progrediti, sostenendo le relative spese per il continuo
ammodernamento ed aggiornamento.
Peraltro, l'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
stabilisce che "Le imprese di distribuzione devono garantire,
a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e
al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a
tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta".
Dunque le imprese di distribuzione, anche e soprattutto quelle
locali, che nel citato articolo non vengono tuttavia distinte,
svolgono un servizio pubblico essenziale, e sono dal
legislatore fatte destinatarie di un obbligo a contrarre per
garantire la parità di condizioni ai prodotti della stampa.
L'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 170 del 2001, prevede che i piani di
localizzazione dei punti vendita esclusiva siano elaborati,
tra l'altro, con la "consultazione delle associazioni più
rappresentative a livello nazionale degli editori e dei
distributori nonché delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
rivenditori". Ancora una volta, non è contemplata la realtà
nevralgica dei distributori locali. Ne consegue che la
distribuzione è regolata da accordi nazionali stipulati tra
editori, distributori nazionali e rivenditori. A questi
accordi i distributori locali devono conformarsi nonostante
non ne siano parte e non abbiano contribuito alla
predisposizione ed approvazione degli stessi. Questa
circostanza, congiunta all'obbligo a contrarre di cui si è
detto, ed alla conseguente debole, se non inesistente,
posizione contrattuale dei distributori locali, che sono
l'anello essenziale e vitale della catena distributiva,
consente che a questi la distribuzione possa imporre e di
fatto imponga prestazioni e ritmi sempre più gravosi ed
onerosi, in sé ed in prospettiva delle conseguenti necessità
di espansione e di modernizzazione con i costi relativi.
Infine, il secondo comma del citato articolo 16 della
legge n. 416 del 1981, che prevede misure facoltative di
sostegno della distribuzione da parte delle regioni, risulta
di fatto inapplicato soprattutto per la distribuzione locale,
realtà fattuale essenziale, ma normativamente assolutamente
ignorata.
La situazione, in sintesi, è quanto meno atipica, se non
peggio: i distributori locali garantiscono di fatto l'accesso
di tutte le testate ad ogni punto di vendita del territorio
nazionale, a parità di condizioni, e per fare questo
sostengono autonomamente i costi di tecnologie,
informatizzazione, comunicazione ed in gran parte di
trasporto; tuttavia, la distribuzione della stampa è regolata
da accordi tra editori, distributori nazionali ed edicolanti,
in cui i distributori locali non sono parte. Ora, se l'obbligo
a contrarre appare certamente legittimo e comprensibile alla
luce delle esigenze di uguaglianza e parità di condizioni
nella stampa, nonostante il pregiudizio alla libertà di
contrattare con chi si preferisce, stabilendo liberamente le
condizioni economiche e gestionali, le stesse esigenze non
possono in alcun modo spiegare o giustificare la palese
violazione del fondamentale ed inderogabile principio del
codice civile per cui il contratto obbliga le parti senza
effetto per i terzi. In altre parole, due parti di un accordo
non possono con esso imporre obblighi a soggetti terzi. A
questa stortura del diritto si aggiunge che l'attività dei
distributori locali è difficilmente inquadrabile negli schemi
giuridici contrattuali tradizionali, e che il trasporto alle
edicole è ad essi rimborsato solo in minima parte; inoltre, le
copie rese ed invendute devono essere trattate ed amministrate
con la stessa diligenza di quelle da distribuire, e quindi con
le stesse procedure e con gli stessi costi (stoccaggio,
catalogazione, deposito, eccetera), mentre in altri Paesi
europei andrebbero direttamente al macero. Tutto questo
determina una posizione economica ormai difficilmente
sostenibile, come dimostra la riduzione delle imprese di
distribuzione locale dalle 400 di pochi anni fa alle circa 200
di oggi.
Per rimediare a quanto esposto, occorre che i distributori
locali siano inquadrati giuridicamente e partecipino come
soggetti attivi alla elaborazione dei piani di distribuzione.
La distribuzione stessa inoltre, quale processo nevralgico nel
settore dell'informazione, deve essere controllabile in
maniera imparziale, per evitare storture concorrenziali.
Si propone dunque una articolata disciplina che contempla
i distributori locali, rappresentati unitariamente tra i
soggetti che devono essere consultati nella predisposizione
dei piani di distribuzione, e l'affidamento di compiti di
sorveglianza e proposta alla commissione paritetica prevista
dall'articolo 29 della legge n. 67 del 1987. Alla commissione
stessa partecipano anche rappresentanti degli edicolanti e dei
distributori locali, che possono segnalare situazioni di
disagio o di abuso anche individualmente.