XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1550




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese vi sono circa 38.000 edicole, oltre agli altri punti vendita previsti dal decreto legislativo n. 170 del 2001 (recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica), che tra quotidiani e periodici vendono più di 4.500 testate giornalistiche ed editoriali. Ciò è reso possibile da una fitta rete di distribuzione, che dagli editori passa per i rivenditori e per i distributori. Questi ultimi, fondamentali perché a tutte le edicole e punti vendita siano garantite la fornitura e la disponibilità effettiva di tutte le testate, si distinguono in distributori nazionali, cui fanno capo gli editori, e distributori locali, che assicurano la copertura capillare delle singole aree del territorio nazionale. Le aziende di distribuzione locale sono circa 220, e danno lavoro a oltre 10.000 persone, con un indotto di 30.000 unità ed un giro di affari intorno ai 7.000 miliardi di lire.
        Per potere fare fronte alle esigenze della distribuzione capillare, all'incremento dei punti di vendita da rifornire, ed all'aumento delle testate che vengono poste sul mercato, queste aziende devono dotarsi delle tecnologie e degli strumenti informatici e di comunicazione più avanzati e progrediti, sostenendo le relative spese per il continuo ammodernamento ed aggiornamento.
        Peraltro, l'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, stabilisce che "Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta". Dunque le imprese di distribuzione, anche e soprattutto quelle locali, che nel citato articolo non vengono tuttavia distinte, svolgono un servizio pubblico essenziale, e sono dal legislatore fatte destinatarie di un obbligo a contrarre per garantire la parità di condizioni ai prodotti della stampa.
        L'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 170 del 2001, prevede che i piani di localizzazione dei punti vendita esclusiva siano elaborati, tra l'altro, con la "consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori". Ancora una volta, non è contemplata la realtà nevralgica dei distributori locali. Ne consegue che la distribuzione è regolata da accordi nazionali stipulati tra editori, distributori nazionali e rivenditori. A questi accordi i distributori locali devono conformarsi nonostante non ne siano parte e non abbiano contribuito alla predisposizione ed approvazione degli stessi. Questa circostanza, congiunta all'obbligo a contrarre di cui si è detto, ed alla conseguente debole, se non inesistente, posizione contrattuale dei distributori locali, che sono l'anello essenziale e vitale della catena distributiva, consente che a questi la distribuzione possa imporre e di fatto imponga prestazioni e ritmi sempre più gravosi ed onerosi, in sé ed in prospettiva delle conseguenti necessità di espansione e di modernizzazione con i costi relativi.
        Infine, il secondo comma del citato articolo 16 della legge n. 416 del 1981, che prevede misure facoltative di sostegno della distribuzione da parte delle regioni, risulta di fatto inapplicato soprattutto per la distribuzione locale, realtà fattuale essenziale, ma normativamente assolutamente ignorata.
        La situazione, in sintesi, è quanto meno atipica, se non peggio: i distributori locali garantiscono di fatto l'accesso di tutte le testate ad ogni punto di vendita del territorio nazionale, a parità di condizioni, e per fare questo sostengono autonomamente i costi di tecnologie, informatizzazione, comunicazione ed in gran parte di trasporto; tuttavia, la distribuzione della stampa è regolata da accordi tra editori, distributori nazionali ed edicolanti, in cui i distributori locali non sono parte. Ora, se l'obbligo a contrarre appare certamente legittimo e comprensibile alla luce delle esigenze di uguaglianza e parità di condizioni nella stampa, nonostante il pregiudizio alla libertà di contrattare con chi si preferisce, stabilendo liberamente le condizioni economiche e gestionali, le stesse esigenze non possono in alcun modo spiegare o giustificare la palese violazione del fondamentale ed inderogabile principio del codice civile per cui il contratto obbliga le parti senza effetto per i terzi. In altre parole, due parti di un accordo non possono con esso imporre obblighi a soggetti terzi. A questa stortura del diritto si aggiunge che l'attività dei distributori locali è difficilmente inquadrabile negli schemi giuridici contrattuali tradizionali, e che il trasporto alle edicole è ad essi rimborsato solo in minima parte; inoltre, le copie rese ed invendute devono essere trattate ed amministrate con la stessa diligenza di quelle da distribuire, e quindi con le stesse procedure e con gli stessi costi (stoccaggio, catalogazione, deposito, eccetera), mentre in altri Paesi europei andrebbero direttamente al macero. Tutto questo determina una posizione economica ormai difficilmente sostenibile, come dimostra la riduzione delle imprese di distribuzione locale dalle 400 di pochi anni fa alle circa 200 di oggi.
        Per rimediare a quanto esposto, occorre che i distributori locali siano inquadrati giuridicamente e partecipino come soggetti attivi alla elaborazione dei piani di distribuzione. La distribuzione stessa inoltre, quale processo nevralgico nel settore dell'informazione, deve essere controllabile in maniera imparziale, per evitare storture concorrenziali.
        Si propone dunque una articolata disciplina che contempla i distributori locali, rappresentati unitariamente tra i soggetti che devono essere consultati nella predisposizione dei piani di distribuzione, e l'affidamento di compiti di sorveglianza e proposta alla commissione paritetica prevista dall'articolo 29 della legge n. 67 del 1987. Alla commissione stessa partecipano anche rappresentanti degli edicolanti e dei distributori locali, che possono segnalare situazioni di disagio o di abuso anche individualmente.




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