XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1550
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge è distributore locale di
quotidiani e periodici chi diffonde presso le rivendite
autorizzate pubblicazioni quotidiane e periodiche di carattere
esclusivamente di stampa, commercializzate in una zona
determinata, in esclusiva o in concorso con altri soggetti
esercenti la medesima attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
organizzano ed esercitano l'attività di distribuzione ai sensi
del primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e secondo gli accordi nazionali stipulati ai sensi
dell'articolo 4 della presente legge
Art. 2.
1. Coloro che intendono esercitare l'attività di
distribuzione locale definita all'articolo 1 della presente
legge devono iscriversi al registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni.
2. I requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1 sono
stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è sostituita dalla
seguente:
"a) deve essere prevista la consultazione delle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
degli editori e dei distributori anche locali, e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei rivenditori; devono inoltre essere
sentiti i rappresentanti delle altre categorie che ne facciano
richiesta e la commissione paritetica di cui all'articolo 29
della legge 25 febbraio 1987, n. 67;".
2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "possono prevedere" sono sostituite
dalla seguente: "prevedono";
b) dopo le parole: "misure di sostegno" sono
aggiunte le seguenti: "in particolare a favore della
distribuzione locale".
Art. 4.
1. Per regolare ed organizzare l'attività della
distribuzione della stampa, sono stipulati contratti nazionali
tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale degli editori, dei distributori nazionali e dei
distributori locali, sentita la commissione paritetica di cui
all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 devono
prevedere:
a) le provvigioni dovute ai distributori locali ed
i termini di pagamento, nonché le modalità di addebito, salvo
resa, ai singoli distributori locali;
b) la definizione dei costi di portatura e di
trasporto degli stampati, e la determinazione del trattamento
e dei costi da sostenere da entrambe le parti per gli eccessi
di reso;
c) gli orari di ricevimento delle pubblicazioni
quotidiane e periodiche, e le modalità di consegna;
d) il conteggio analitico degli invenduti e la
restituzione del reso.
3. Le norme contrattuali di cui alla lettera c) del
comma 2 possono essere nuovamente definite, con l'accordo di
tutte le parti e se esigenze di mercato lo richiedono, anche
prima della scadenza dell'accordo nazionale. Le variazioni
sono parte integrante dell'accordo stesso e sono comunicate
alla commissione di cui all'articolo 5.
4. Per ogni distributore locale è emesso un estratto conto
periodico, secondo un termine fissato nel contratto
nazionale.
Art. 5.
1. La commissione paritetica di cui all'articolo 29 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, fermo restando quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n.
108, è stabilmente integrata da rappresentanti delle categorie
dei distributori locali e dei rivenditori, in proporzione pari
alle altre categorie rappresentate. Le modalità di
integrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle
attività produttive, da adottare entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione di cui al comma 1, oltre ai compiti già
di sua competenza, provvede alla verifica e al controllo
sull'andamento della distribuzione della stampa, e della
supervisione dell'osservanza dei piani di localizzazione
elaborati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
della presente legge, e degli accordi nazionali stipulati ai
sensi dell'articolo 4 della medesima legge. La commissione può
fare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato dei casi di ritenuta distorsione della concorrenza nel
settore della distribuzione della stampa.
3. La commissione riceve, altresì, segnalazioni, anche dai
singoli distributori locali, concernenti disfunzioni o
situazioni di disagio nell'attività di distribuzione della
stampa.