XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1550




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge è distributore locale di quotidiani e periodici chi diffonde presso le rivendite autorizzate pubblicazioni quotidiane e periodiche di carattere esclusivamente di stampa, commercializzate in una zona determinata, in esclusiva o in concorso con altri soggetti esercenti la medesima attività.
        2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo organizzano ed esercitano l'attività di distribuzione ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e secondo gli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge


Art. 2.

        1. Coloro che intendono esercitare l'attività di distribuzione locale definita all'articolo 1 della presente legge devono iscriversi al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
        2. I requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è sostituita dalla seguente:

        "a) deve essere prevista la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori anche locali, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori; devono inoltre essere sentiti i rappresentanti delle altre categorie che ne facciano richiesta e la commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;".

        2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: "possono prevedere" sono sostituite dalla seguente: "prevedono";

                b) dopo le parole: "misure di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "in particolare a favore della distribuzione locale".


Art. 4.

        1. Per regolare ed organizzare l'attività della distribuzione della stampa, sono stipulati contratti nazionali tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori nazionali e dei distributori locali, sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
        2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 devono prevedere:

            a) le provvigioni dovute ai distributori locali ed i termini di pagamento, nonché le modalità di addebito, salvo resa, ai singoli distributori locali;

            b) la definizione dei costi di portatura e di trasporto degli stampati, e la determinazione del trattamento e dei costi da sostenere da entrambe le parti per gli eccessi di reso;

            c) gli orari di ricevimento delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, e le modalità di consegna;

            d) il conteggio analitico degli invenduti e la restituzione del reso.

        3. Le norme contrattuali di cui alla lettera c) del comma 2 possono essere nuovamente definite, con l'accordo di tutte le parti e se esigenze di mercato lo richiedono, anche prima della scadenza dell'accordo nazionale. Le variazioni sono parte integrante dell'accordo stesso e sono comunicate alla commissione di cui all'articolo 5.
        4. Per ogni distributore locale è emesso un estratto conto periodico, secondo un termine fissato nel contratto nazionale.


Art. 5.

        1. La commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, è stabilmente integrata da rappresentanti delle categorie dei distributori locali e dei rivenditori, in proporzione pari alle altre categorie rappresentate. Le modalità di integrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La commissione di cui al comma 1, oltre ai compiti già di sua competenza, provvede alla verifica e al controllo sull'andamento della distribuzione della stampa, e della supervisione dell'osservanza dei piani di localizzazione elaborati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge. La commissione può fare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei casi di ritenuta distorsione della concorrenza nel settore della distribuzione della stampa.
        3. La commissione riceve, altresì, segnalazioni, anche dai singoli distributori locali, concernenti disfunzioni o situazioni di disagio nell'attività di distribuzione della stampa.



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