XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1547




        Onorevoli Colleghi! - Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regi decreti n. 274 e n. 275 dell'11 febbraio 1929, i quali, non essendo mai stati aggiornati, non rispondono più allo sviluppo della tecnica e conseguentemente rischiano di delegittimare gli interessi delle due categorie professionali, in particolare per quel che riguarda l'attività edilizia, riflettendosi negativamente sulle attività e sulle potenzialità economiche di una vasta schiera di piccoli operatori e dello strato sociale medio, che guarda al geometra ed al perito industriale come professionisti capaci di risolvere i problemi delle loro attività.
        In particolare, i citati decreti del 1929, nei rispettivi articoli 16, fissano nel concetto di "modesta costruzione civile" il limite di competenza di queste figure professionali in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha da tempo provocato forti tensioni tra categorie professionali che si sono venute a contrapporre: da un lato architetti e ingegneri, dall'altro geometri e periti industriali. Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate su progetti redatti da geometri e periti industriali edili.
        Poiché ogni tentativo di dirimere tali controversie é sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonché sicure prospettive agli studenti iscritti ai rispettivi istituti tecnici.
        Nel corso delle diverse legislature, a partire dalla terza (1958-1963), fino alla decima, numerosi progetti parlamentari hanno portato all'attenzione delle Camere tale problema, senza avere peraltro avuto la possibilità di essere esaminati.
        Nel corso della XI legislatura (1992-1994), la Commissione lavori pubblici del Senato licenziò un testo in sede referente, relativo alle competenze professionali dei geometri. Tale testo (atto Senato n. 696) non potè essere ulteriormente esaminato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
        Lo stesso accadde nella XII legislatura (1994-1996), durante la quale la medesima Commissione del Senato elaborò un nuovo testo (atto Senato n. 248 e n. 261-A) riferito stavolta ad entrambe le figure professionali, testo che però decadde a fronte dello scioglimento anticipato delle Camere.
        Nella XIII legislatura, appena conclusa, è stato approvato dal Senato un nuovo testo che oltre a precisare le competenze delle due figure professionali, provvedeva anche ad aggiornare il titolo di studio, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria ed alla riforma universitaria, nonché a prevedere nuove disposizioni per l'iscrizione agli albi professionali (atto Camera n. 7566).
        Pur con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, il testo non è divenuto legge solo per la mancanza dei tempi tecnici per l'approvazione da parte della Camera dei deputati.
        Tale ultimo testo approvato dal Senato, che deve considerarsi in linea con l'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, è qui riproposto, nella speranza che venga richiesto dal Governo o dal prescritto numero di deputati, e concessa dall'Assemblea, la procedura d'urgenza di cui all'articolo 69 del regolamento della Camera, al fine di consentirne la sollecita trasformazione in legge.




Frontespizio Testo articoli