XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1547
Onorevoli Colleghi! - Gli ordinamenti professionali dei
geometri e dei periti industriali risalgono ai regi decreti n.
274 e n. 275 dell'11 febbraio 1929, i quali, non essendo mai
stati aggiornati, non rispondono più allo sviluppo della
tecnica e conseguentemente rischiano di delegittimare gli
interessi delle due categorie professionali, in particolare
per quel che riguarda l'attività edilizia, riflettendosi
negativamente sulle attività e sulle potenzialità economiche
di una vasta schiera di piccoli operatori e dello strato
sociale medio, che guarda al geometra ed al perito industriale
come professionisti capaci di risolvere i problemi delle loro
attività.
In particolare, i citati decreti del 1929, nei rispettivi
articoli 16, fissano nel concetto di "modesta costruzione
civile" il limite di competenza di queste figure professionali
in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui
interpretazione non appare chiara, ha da tempo provocato forti
tensioni tra categorie professionali che si sono venute a
contrapporre: da un lato architetti e ingegneri, dall'altro
geometri e periti industriali. Numerose sono le vertenze
legali per l'annullamento di incarichi professionali o di
concessioni edilizie rilasciate su progetti redatti da
geometri e periti industriali edili.
Poiché ogni tentativo di dirimere tali controversie é
sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del
legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le
categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonché
sicure prospettive agli studenti iscritti ai rispettivi
istituti tecnici.
Nel corso delle diverse legislature, a partire dalla terza
(1958-1963), fino alla decima, numerosi progetti parlamentari
hanno portato all'attenzione delle Camere tale problema, senza
avere peraltro avuto la possibilità di essere esaminati.
Nel corso della XI legislatura (1992-1994), la Commissione
lavori pubblici del Senato licenziò un testo in sede
referente, relativo alle competenze professionali dei
geometri. Tale testo (atto Senato n. 696) non potè essere
ulteriormente esaminato a causa dello scioglimento anticipato
delle Camere.
Lo stesso accadde nella XII legislatura (1994-1996),
durante la quale la medesima Commissione del Senato elaborò un
nuovo testo (atto Senato n. 248 e n. 261-A) riferito stavolta
ad entrambe le figure professionali, testo che però decadde a
fronte dello scioglimento anticipato delle Camere.
Nella XIII legislatura, appena conclusa, è stato approvato
dal Senato un nuovo testo che oltre a precisare le competenze
delle due figure professionali, provvedeva anche ad aggiornare
il titolo di studio, al fine di adeguarlo alla normativa
comunitaria ed alla riforma universitaria, nonché a prevedere
nuove disposizioni per l'iscrizione agli albi professionali
(atto Camera n. 7566).
Pur con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, il
testo non è divenuto legge solo per la mancanza dei tempi
tecnici per l'approvazione da parte della Camera dei
deputati.
Tale ultimo testo approvato dal Senato, che deve
considerarsi in linea con l'evoluzione della normativa
comunitaria e nazionale, è qui riproposto, nella speranza che
venga richiesto dal Governo o dal prescritto numero di
deputati, e concessa dall'Assemblea, la procedura d'urgenza di
cui all'articolo 69 del regolamento della Camera, al fine di
consentirne la sollecita trasformazione in legge.