XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1547
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri
e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel
campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle
costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali,
commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e
funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato
cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di
arredo urbano.
Art. 2.
(Edifici).
1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti
industriali con specializzazione in edilizia il progetto
architettonico e strutturale, i calcoli statici, con
esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture,
organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una
funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato,
la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo
statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione,
l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il
recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno,
con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici
di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori
terra, oltre un piano seminterrato o interrato;
b) in zona sismica: non più di due piani fuori
terra, oltre un piano seminterrato o interrato. E' esclusa la
competenza per i progetti strutturali di adeguamento
antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.
2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il
collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei
geometri e dei periti industriali con specializzazione in
edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli
statici sono eseguiti da tecnico abilitato.
3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo
statico dalla legge 5 novembre 1971, n.1086, e quelle per gli
edifici vincolati di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Ai geometri e ai periti industriali con
specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi
edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente
articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di
manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e
funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché
non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di
strutture in cemento armato di cui al comma 1.
5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al
comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o
altri locali non abitabili.
Art. 3.
(Urbanistica).
1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei
periti industriali con specializzazione in edilizia la
formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti
urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie
di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie
del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti
urbanistici, se superiore ad un ettaro.
Art. 4.
(Prestazioni varie).
1. Rientrano nella competenza professionale anche dei
geometri e dei periti industriali con specializzazione in
edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione,
di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di
opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e
l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed
immobili in genere, anche ai fini espropriativi o
catastali.
Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze
professionali).
1. Restano ferme le norme relative alle altre
competenze professionali dei geometri e dei periti industriali
con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto
11 febbraio 1929, n.274, nel regio decreto 11 febbraio 1929,
n.275, nella legge 2 marzo 1949, n.144, e successive
modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n.146, e successive
modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in
materia.
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. Ai geometri e ai periti industriali con
specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei
rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla
data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta
la competenza in edilizia entro i limiti definiti
dall'articolo 2, comma 1.
2. Ai geometri e ai periti industriali con
specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei
rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data
di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la
competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1,
allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti
requisiti:
a) avere frequentato, con profitto, corsi di
aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie
pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti
dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le
università o con istituti di istruzione secondaria superiore,
secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali
delle rispettive professioni;
b) avere comprovato, al consiglio del collegio
professionale competente per territorio, l'esecuzione di
progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di
edilizia pubblica o privata secondo standard fissati dai
consigli nazionali delle rispettive professioni.
3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite
disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di
primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di
perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e
lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7
marzo 1985, n.75, alle lettere c) e d) del comma 3
e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990,
n.17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e
di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi
di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinati in
coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze
professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1,
della presente legge.
4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei
periti industriali con specializzazione in edilizia sulle
opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente legge.