XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1546
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
presenta tende a risolvere tre importanti problemi di natura
fiscale e previdenziale concernenti i liberi
professionisti.
L'articolo 1 riguarda, in particolare, il problema della
totalizzazione dei periodi assicurativi, l'articolo 2 detta
importanti norme interpretative in tema di compensi ad
amministratori e sindaci libero-professionisti; l'articolo 3
introduce una specifica disciplina fiscale per le società tra
avvocati.
Articolo 1. - Totalizzazione dei periodi di iscrizione
e di contribuzione. - La Corte costituzionale, con sentenza
del 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61, ha affrontato il
problema della costituzionalità delle norme della legge 5
marzo 1990, n. 45, con particolare riferimento alla eccessiva
onerosità della "ricongiunzione" dei periodi assicurativi per
i liberi professionisti. Le conclusioni della Corte sono state
nel senso di ritenere incostituzionali gli articoli 1 e 2
della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono,
in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a
un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle
quali è stato iscritto, la facoltà di avvalersi dei periodi
assicurativi pregressi, in alternativa alla ricongiunzione,
per i casi in quest'ultima risultasse eccessivamente
onerosa.
La corte ha anche individuato nella cosiddetta
"totalizzazione" dei periodi assicurativi, lo strumento
giuridico mediante il quale il legislatore avrebbe dovuto
introdurre, per tutti i lavoratori, il sistema di computo dei
cosiddetti "contributi silenti" in alternativa alla
ricongiunzione, per i casi in cui quest'ultima risultasse
eccessivamente onerosa.
Nel sistema delineato dalla Corte cioè, il lavoratore che
avesse maturato più periodi assicurativi in enti diversi
(senza comunque raggiungere un autonomo diritto a pensione in
alcuno di essi) dovrebbe avere la possibilità di optare o per
la vigente forma di ricongiunzione (onerosa) dei periodi di
iscrizione, ovvero per una totalizzazione (gratuita) dei
periodi stessi, al solo fine di conseguire il diritto a
pensione, cumulando figurativamente i vari periodi
maturati.
Al legislatore ordinario è demandata la pratica attuazione
dell'istituto della totalizzazione secondo i princìpi
delineati dalla Corte.
L'ampio dibattito parlamentare seguito alla citata
sentenza della Corte costituzionale ha portato alla stesura di
una relazione da parte della Commissione parlamentare di
controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e alla
successiva presentazione di vari progetti di legge
(Pagliarini, Del Bono, Copercini) tesi alla regolamentazione
della materia. Anche l'Associazione degli enti previdenziali
privati, in sede di audizione parlamentare, ha preso posizione
sull'argomento, rappresentando la necessità di tener conto
degli equilibri finanziari delle casse previdenziali private
nella ricerca di una soluzione equa del problema.
In tale scenario si inserisce l'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001) che ha tentato di
disegnare in modo approssimativo e con risultati del tutto
insoddisfacenti, una disciplina di base dell'istituto della
totalizzazione.
Tale norma, peraltro, è, allo stato, inapplicabile, anche
a causa della mancata emanazione dei decreti ministeriali di
attuazione.
Le critiche che da più parti sono piovute sull'articolo 71
della legge n. 388 del 2000 appaiono in gran parte
giustificate e condivisibili pur risultando necessario,
soprattutto dopo il richiamo della Corte costituzionale,
procedere all'introduzione, in modo razionale ed equilibrato,
del nuovo istituto nel complesso panorama previdenziale
italiano.
La soluzione del problema della totalizzazione non può,
infatti, prescindere da una approfondita analisi di tale
panorama, che presenta una assoluta disomogeneità nei vari
regimi previdenziali, o, addirittura, nell'ambito di diverse
gestioni dello stesso regime, soprattutto con riferimento al
sistema di calcolo delle prestazioni. Partendo da questa
fondamentale premessa metodologica ben si comprende come la
soluzione normativa, introdotta con il citato articolo 71, che
prende a riferimento, per la misura dei trattamenti
pensionistici dovuti a seguito di totalizzazione, in modo
acritico e generalizzato, le norme vigenti per le rispettive
gestioni previdenziali, si presta a critiche sotto vari punti
di vista.
Innanzitutto vanno rilevate e sottolineate le conseguenze
onerosissime che un simile criterio di calcolo introduce per
tutte le gestioni previdenziali interessate. Tali conseguenze
sono addirittura drammatiche per gli enti previdenziali
privati che provvedono al pagamento di prestazioni di tipo
retributivo, con le sole entrate contributive degli iscritti,
senza avvalersi di alcun finanziamento pubblico.
Ma anche ponendosi nell'ottica di una doverosa parità di
trattamento fra singoli lavoratori, la soluzione normativa
recentemente introdotta appare del tutto iniqua e con seri
profili di incostituzionalità in quanto si risolve in una
sorta di "ricongiunzione a titolo gratuito" che, in alcuni
casi, potrebbe condurre a liquidare prestazioni addirittura
superiori a quelle spettanti a seguito di ricongiunzione
(onerosa) dei periodi assicurativi ovvero di permanenza nello
stesso fondo per l'intero arco della vita lavorativa. Tutto
ciò crea evidenti iniquità e disparità di trattamento fra gli
stessi interessati, sottoposti a oneri contributivi ben
diversi fra loro.
L'unico rimedio a inconvenienti di questo tipo e a
possibili riflessi negativi sulle gestioni previdenziali è
rappresentato dal ricorso a un sistema di calcolo delle
prestazioni di tipo contributivo, come già suggerito da alcuni
autorevoli studiosi della materia, da estendere a tutti i
lavoratori che conseguano il diritto a una prestazione a
seguito di totalizzazione e che non intendano avvalersi della
già esistente ricongiunzione (onerosa) dei periodi
assicurativi.
In questo caso, ovviamente, la prestazione spettante a
seguito di totalizzazione sarebbe direttamente proporzionale
ai contributi versati presso ciascuna gestione (anche per
quegli enti, come gran parte delle casse private, che adottano
ancora, in via ordinaria, sistemi di calcolo di tipo
retributivo) e, quindi, equa sia da un punto di vista
attuariale che sotto il profilo costituzionale, fatta salva,
per il lavoratore, la possibilità di ottenere un trattamento
più favorevole mediante una vera e propria ricongiunzione (a
titolo oneroso) dei vari periodi assicurativi.
La soluzione, che è in linea con quanto enunciato dalla
Corte costituzionale, oltre ad apparire semplice e
condivisibile, è già stata adottata, in passato, dal
legislatore italiano, con il decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, che ha introdotto il principio del cumulo dei
periodi assicurativi (cosiddetta "totalizzazione") per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
limitandolo ai soli "lavoratori di cui all'articolo 1, comma
19, della legge 8 agosto 1995, n. 335" e cioè a coloro che
conseguiranno una prestazione di tipo contributivo.
In tal senso viene disciplinato il calcolo delle
prestazioni da erogare a seguito di totalizzazione dal comma 4
dell'articolo 1 della proposta di legge, pur con il
temperamento, contenuto nell'ultimo periodo del medesimo
comma, per i casi di iscrizione allo stesso ente protratta per
almeno diciotto anni, in cui può giustificarsi, anche
razionalmente, un eventuale trattamento più favorevole.
La nuova disciplina che si propone appare sufficientemente
organica e dettagliata anche su altri punti fondamentali
lasciati nell'incertezza, o risolti in modo del tutto
insoddisfacente e approssimativo, dall'articolo 71 della legge
n. 388 del 2000, quali la gestione e il momento in cui va
richiesta la totalizzazione, i criteri per l'individuazione
della normativa applicabile per la verifica dei requisiti
pensionistici, la ripartizione degli oneri per l'integrazione
al minimo.
I due commi di chiusura, infine, stabiliscono
opportunamente, una delega regolamentare agli enti per
disciplinare specifici aspetti attuativi legati alle
peculiarità di ciascuna gestione (comma 7) nonché
l'abrogazione di norme incompatibili, ivi comprese quelle
specifiche di alcuni enti che prevedono il rimborso di parte
dei contributi previdenziali versati (comma 8).
Articolo 2 - Disciplina fiscale e previdenziale dei
compensi da attività di amministratore o di sindaco svolta da
liberi professionisti. - Il quadro normativo vigente, in
particolare, dopo l'entrata in vigore della legge n. 342 del
2000, ha determinato seri dubbi interpretativi sul regime
fiscale cui assoggettare i compensi per le attività di
amministratore e di sindaco svolte da professionisti iscritti
agli albi. Il problema è particolarmente sentito dai
professionisti anche in riferimento ai suoi importanti
riflessi previdenziali che potrebbero condurre a distogliere,
dalle rispettive casse di previdenza, ingenti versamenti
contributivi che verrebbero discutibilmente dirottati alla
gestione speciale INPS.
La soluzione normativa ideale che risolverebbe l'intera
problematica è costituita da una riforma legislativa, di
natura fiscale, che reinquadrando correttamente tutti i
redditi di collaborazione coordinata e continuativa nell'alveo
del lavoro autonomo, definisca in modo chiaro e inequivocabile
la natura professionale dei compensi ricevuti dai
professionisti a tale titolo.
A tale soluzione radicale si potrà giungere solo
attraverso una complessiva riforma della legge n. 342 del 2000
con riferimento a tutte le fattispecie di collaborazione
coordinata e continuativa, in atto allo studio del competente
Ministero dell'economia e delle finanze.
La disposizione proposta con l'articolo 2 ha, invece, lo
scopo, più limitato ma ugualmente importante, di interpretare
l'attuale assetto normativo per inquadrare correttamente i
redditi delle attività di amministratore e di sindaco svolte
da parte di professionisti iscritti agli albi, anche ai fini
di un corretto versamento dei relativi contributi
previdenziali.
La razionalità della soluzione interpretativa proposta
nell'articolo 2 appare di tutta evidenza e può riassumersi nel
cosiddetto "principio dell'attrazione" secondo il quale, ogni
qualvolta l'attività di lavoro autonomo richieda competenze
riconducibili, anche in senso lato, alla sfera dell'attività
professionale principale esercitata dal soggetto percettore,
essa costituisce, sotto il profilo dell'inquadramento fiscale
e previdenziale, un tutt'uno con l'attività professionale,
perdendo ogni sua autonoma rilevanza.
Sotto il profilo strettamente previdenziale, peraltro, la
logicità e la fondatezza della tesi prospettata sono
confermate dal fatto, assolutamente indiscutibile, che i
soggetti maggiormente danneggiati da una eventuale
interpretazione distorta del quadro normativo di riferimento
sarebbero proprio i professionisti interessati, che vedrebbero
assottigliarsi la tutela previdenziale a causa di un assurdo
ed illegittimo frazionamento della loro posizione
previdenziale con conseguenze anche gravi sull'ammontare delle
prestazioni.
Di fronte alle ineccepibili argomentazioni dei
professionisti italiani e dei loro istituti di previdenza vi
erano state, già in precedenza, alcune importanti aperture
(vedi, in particolare, la risoluzione n. 7-01047 della
Commissione Finanze della Camera dei deputati alla fine della
scorsa legislatura); tuttavia le contrastanti e discutibili
direttive ministeriali in materia hanno contribuito ad
accrescere un clima di incertezza fra i professionisti.
A questo punto appare necessario un intervento legislativo
di chiarimento che, in attesa di una riforma più generale
della materia, elimini almeno per le figure di amministratore
e di sindaco gli effetti perversi generati dalla nefanda
riforma fiscale operata con la legge n. 342 del 2000,
ristabilendo, così, un clima di serenità e di certezza nel
mondo delle libere professioni sulla base delle regole finora
seguite, da tutti i professionisti, nell'esposizione fiscale
dei proventi derivanti da tali attività.
Va precisato che il concetto di attività (e quindi di
reddito) professionale non può essere ristretto a quello
identificato dall'originario assetto ordinamentale della
professione, ma deve abbracciare tutti i campi contigui.
La presenza di un professionista (avvocato,
commercialista, medico, ingegnere, eccetera) in un consiglio
di amministrazione di una società o nel collegio sindacale di
essa non è dovuta, se non in maniera più che residuale, alla
qualità di socio, ma proprio invece alle qualità professionali
rivestite che rendono indispensabili, in generale, gli apporti
di un professionista in materie giuridiche od economiche e, a
seconda delle specificità dell'oggetto sociale, di un
ingegnere (per le società di ingegneria), di un medico (per le
società che gestiscono cliniche) e così via, vale a dire di
soggetti che si avvalgono, per tali compiti, delle stesse
competenze scientifiche e tecniche usate nella normale
attività professionale.
Ed anche quando un siffatto amministratore sia un socio,
il motivo per cui siede in consiglio è proprio collegato alla
sua figura professionale ed alle relative competenze ritenute
indispensabili per una corretta amministrazione della
società.
In effetti, nella totalità dei casi, fare l'amministratore
comporta il ricorso continuo alle proprie specifiche
conoscenze professionali e non a caso i professionisti sono
chiamati ad assolvere specifiche cariche con specifiche
deleghe. Questo consente all'organo decisionale di risolvere i
singoli problemi con maggiore professionalità e con risultati
certamente migliori. Non a caso proprio in tale logica si
muove lo stesso legislatore che per alcuni settori
dell'ordinamento giuridico, impone che nei consigli di
amministrazione siano chiamati a partecipare soggetti con
specifiche professionalità personali. Si pensi all'ordinamento
delle società fiduciarie che dispone che del consiglio di
amministrazione debbano far parte dei componenti (uno o due)
iscritti agli albi professionali (articolo 4, terzo e quarto
comma, della legge 23 novembre 1939, n. 1966); si pensi ancora
all'ordinamento delle società d'intermediazione mobiliare di
cui devono fare parte commercialisti e avvocati. Questi esempi
rafforzano il concetto che il consigliere è chiamato a
ricoprire l'incarico all'interno del consiglio di
amministrazione proprio per le sue specifiche conoscenze
professionali e che per svolgere il suo incarico dovrà, gioco
forza, attingere alla propria professionalità. Questo concetto
di carattere funzionale si lega ad ogni tipo di professione
che, in quanto tale, è espressione di caratteri peculiari che
possono essere necessari per rispondere in modo puntuale alle
esigenze che si creano di volta in volta all'interno dei
diversi consigli di amministrazione.
Nel caso dei professionisti, in altre parole, il
particolare reddito si identifica nella quasi totalità dei
casi con i compiti istituzionali del soggetto e, in quanto
tale, non può essere incluso, per sua stessa natura, in una
categoria reddituale diversa da quella professionale.
La norma proposta, pertanto, che ha natura eminentemente
interpretativa, appare estremamente opportuna e urgente.
Articolo 3 - Regime fiscale delle società tra
avvocati.- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
introduce, anche nel nostro ordinamento, l'esercizio della
professione forense in forma societaria, precisando che la
società tra avvocati è regolamentata dalle norme dello stesso
titolo II della legge e "ove non diversamente disposto, dalle
norme che regolano la società in nome collettivo di cui al
capo III del titolo V del libro V del codice civile" (articolo
16, comma 2). Infatti, la società tra legali si modella in
parte sul tipo della società in nome collettivo cui si
avvicina per struttura ed organizzazione societaria, rilevanza
dell'elemento personale e regime di responsabilità dei
soci.
Invero, va rilevato che l'attivita svolta dalle società
fra avvocati è comunque un'attività di tipo professionale -
secondo quanto chiarito nella relazione governativa - ed è
caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per
tutto analoghi a quelli espletati dal libero professionista
singolo.
Si deve evidenziare che con il decreto legislativo n. 96
del 2001 il legislatore non ha affrontato il problema della
disciplina normativa applicabile sotto i profili fiscale e
previdenziale a tale tipologia societaria, limitandosi ad un
generico rinvio alle "società in nome collettivo di cui al
(...) codice civile". Sorgono, ora, dubbi in via
interpretativa, per stabilire se tale rinvio debba essere
inteso in modo specifico e assoluto alle società in nome
collettivo riportate al libro V del codice civile, così
concludendo che si applichi alle società tra professionisti
tutta la disciplina, anche fiscale, applicabile alle società
in nome collettivo o se, al contrario, il legislatore abbia
voluto limitare l'equiparazione ai soli fini della disciplina
civilistica e non anche a quelli fiscali.
La soluzione del problema rileva anche a fini
previdenziali, tenuto conto che la contribuzione previdenziale
è strettamente connessa all'aspetto fiscale e, in particolare,
al reddito netto ed al volume d'affari prodotti ai fini
professionali. La qualificazione del reddito prodotto dalla
società tra legali, se reddito d'impresa o reddito da lavoro
autonomo, alla luce della diversa disciplina fiscale che
consente la determinazione delle due tipologie di reddito,
assume, pertanto, una fondamentale rilevanza anche e
soprattutto ai fini previdenziali.
In sede di prima interpretazione della legge, la dottrina
si è espressa in maniera non univoca, giacché una parte ha
affermato che il richiamo alla regolamentazione delle società
in nome collettivo implica anche l'applicabilità alle società
tra professionisti della relativa disciplina fiscale, mentre
altra parte ha ritenuto che il reddito prodotto dalle società
tra legali rappresenta reddito da lavoro autonomo e, pertanto,
il professionista resta soggetto ad imposizione fiscale
secondo il criterio di cassa.
Secondo quest'ultima tesi, autorevolmente sostenuta da
molti studiosi della materia e da ritenere assolutamente
preferibile, il richiamo che il decreto legislativo in
questione fa alla disciplina delle società in nome collettivo
è residuale, utile ai soli fini civilistici, non già ai fini
del trattamento fiscale. Ne consegue che, sotto il profilo
fiscale, la società tra legali non può essere assimilata alla
società in nome collettivo che, in base all'articolo 6 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, produce redditi d'impresa.
Accedendo, viceversa, alla tesi che qualifica il reddito
della società tra avvocati come reddito d'impresa, si
creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto
l'aspetto fiscale, fra avvocati riuniti in associazione ed
avvocati soci di società, in quanto i primi conseguirebbero
redditi di lavoro autonomo, mentre i secondi redditi
d'impresa.
Ciò senza contare l'enorme confusione che verrebbe a
determinarsi nel caso in cui, nella dinamica della realtà
professionale, l'esercizio in forma societaria si alternasse
con periodi temporalmente diversi di esercizio in forma
individuale. In quest'ultimo caso i diversi regimi contabili
determinerebbero situazioni assolutamente inestricabili con
ipotesi di doppia tassazione o con possibili fenomeni di
elusione fiscale (e previdenziale!).
Da ultimo, si osserva che la qualificazione del reddito
societario come reddito d'impresa, anziché come reddito da
lavoro autonomo, comporterebbe oltre alla tassazione in base
al criterio di competenza (e dunque con tassazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche rapportata alle
fatture emesse nell'anno e non limitata ai soli compensi
effettivamente percepiti), la rilevanza di componenti di
reddito ulteriori rispetto ai soli redditi professionali
(quali, ad esempio, le plusvalenze), nonché maggiori formalità
nella tenuta della contabilità, a fronte di modesti vantaggi
(come la rilevanza di componenti negativi di reddito
ulteriori, la non applicabilità delle ritenute d'acconto,
eccetera); ne deriverebbe la scarsa convenienza per gli
avvocati alla costituzione di società per l'esercizio della
professione, rivelandosi preferibile, sotto il profilo della
chiarezza delle norme fiscali, costituire associazioni
professionali.
In conclusione, stante l'incertezza interpretativa
generata dalla grave lacuna della mancata previsione di una
specifica disciplina fiscale, sarebbe auspicabile un urgente
intervento legislativo che chiarisca definitivamente il regime
fiscale e, conseguentemente, previdenziale applicabile ai
proventi societari e che vada nel senso di equiparare tale
disciplina a quella vigente per le associazioni
professionali.
La norma proposta all'articolo 3 consentirebbe certamente
un più organico inserimento del nuovo istituto nel panorama
professionale italiano, favorendo un effettivo ricorso al
nuovo strumento societario da parte degli avvocati
interessati, oggi frenati dalle oscurità ed incertezze legate
agli aspetti fiscali e previdenziali che, di fatto, ne
disincentivano l'utilizzo.