XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1546




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Totalizzazione dei periodi di iscrizione
e di contribuzione).

        1. I lavoratori che sono o siano stati iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi o ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero agli enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere la totalizzazione dei periodi di iscrizione e di contribuzione maturati presso ciascuna delle citate gestioni previdenziali, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione stessa. La totalizzazione parziale delle posizioni contributive non è ammessa.
        2. La totalizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta, una volta maturati tutti gli altri requisiti necessari per il conseguimento della pensione, presso ciascuna gestione previdenziale di iscrizione; la facoltà di richiedere la totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. Ciascuna gestione, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede autonomamente in merito alla domanda.
        3. I requisiti amministrativi o sanitari richiesti per il conseguimento del diritto a pensione sono quelli previsti dalla normativa vigente in ciascuna gestione previdenziale, al compimento dell'età pensionabile o al verificarsi dell'evento da cui scaturisce il diritto. A tale fine, i periodi di iscrizione legittimamente costituiti ma coincidenti nelle diverse gestioni, vengono calcolati una sola volta. La totalizzazione non è ammessa per il conseguimento della pensione di anzianità.
        4. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate in proporzione alle anzianità maturate nelle rispettive gestioni secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. A tale fine, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'aliquota di computo non può essere superiore all'aliquota di finanziamento. In deroga a quanto disposto nel periodo precedente, si applicano le regole ordinarie di calcolo vigenti nelle singole gestioni previdenziali, alla data di maturazione del diritto a pensione, in presenza di una anzianità minima di iscrizione, alla stessa gestione, di almeno diciotto anni.
        5. La somma delle singole quote di pensione calcolate ai sensi di quanto stabilito al comma 4 non può comunque essere inferiore al trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A tale fine, l'eventuale ulteriore onere derivante dall'integrazione al minimo deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni previdenziali.
        6. Ciascuna gestione previdenziale liquida la sua quota di pensione di competenza in modo autonomo, proporzionalmente all'anzianità di iscrizione maturata presso di essa. Previo accordo tra tutte le gestioni previdenziali interessate, il pagamento delle varie quote di pensione può essere eseguito cumulativamente dall'ultima gestione di iscrizione. In tale caso, la gestione che provvede al pagamento deve essere rimborsata delle quote di competenza delle altre gestioni, secondo modalità appositamente concordate fra le stesse.
        7. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 possono emanare norme regolamentari attuative della presente legge tenendo conto delle specifiche peculiarità di ciascuna gestione.
        8. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, l'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati.


Art. 2.

(Disciplina fiscale e previdenziale dei compensi da
attività di amministratore o di sindaco svolta da liberi
professionisti).

        1. L'attività di amministratore, di revisore e di sindaco di società od enti svolta da un professionista iscritto all'albo, costituisce reddito di lavoro autonomo professionale e va ricondotta, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, all'oggetto della professione svolta in via principale.


Art. 3.

(Regime fiscale delle società tra avvocati).

        1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e ad essi si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.



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