XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1546
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Totalizzazione dei periodi di iscrizione
e di contribuzione).
1. I lavoratori che sono o siano stati iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei
lavoratori autonomi o ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti ovvero agli enti previdenziali
privati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, in
alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista
dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e ove non
risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di
tali gestioni, possono chiedere la totalizzazione dei periodi
di iscrizione e di contribuzione maturati presso ciascuna
delle citate gestioni previdenziali, ai fini del
perfezionamento dei requisiti per il raggiungimento del
diritto alla pensione stessa. La totalizzazione parziale delle
posizioni contributive non è ammessa.
2. La totalizzazione di cui al comma 1 deve essere
richiesta, una volta maturati tutti gli altri requisiti
necessari per il conseguimento della pensione, presso ciascuna
gestione previdenziale di iscrizione; la facoltà di richiedere
la totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti
dell'assicurato. Ciascuna gestione, verificata la sussistenza
dei requisiti, provvede autonomamente in merito alla
domanda.
3. I requisiti amministrativi o sanitari richiesti per il
conseguimento del diritto a pensione sono quelli previsti
dalla normativa vigente in ciascuna gestione previdenziale, al
compimento dell'età pensionabile o al verificarsi dell'evento
da cui scaturisce il diritto. A tale fine, i periodi di
iscrizione legittimamente costituiti ma coincidenti nelle
diverse gestioni, vengono calcolati una sola volta. La
totalizzazione non è ammessa per il conseguimento della
pensione di anzianità.
4. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle
singole quote calcolate in proporzione alle anzianità maturate
nelle rispettive gestioni secondo il sistema di calcolo di
tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. A tale fine,
per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
109, e successive modificazioni, l'aliquota di computo non può
essere superiore all'aliquota di finanziamento. In deroga a
quanto disposto nel periodo precedente, si applicano le regole
ordinarie di calcolo vigenti nelle singole gestioni
previdenziali, alla data di maturazione del diritto a
pensione, in presenza di una anzianità minima di iscrizione,
alla stessa gestione, di almeno diciotto anni.
5. La somma delle singole quote di pensione calcolate ai
sensi di quanto stabilito al comma 4 non può comunque essere
inferiore al trattamento minimo vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A tale fine,
l'eventuale ulteriore onere derivante dall'integrazione al
minimo deve essere ripartito in proporzione alle quote a
carico delle singole gestioni previdenziali.
6. Ciascuna gestione previdenziale liquida la sua quota di
pensione di competenza in modo autonomo, proporzionalmente
all'anzianità di iscrizione maturata presso di essa. Previo
accordo tra tutte le gestioni previdenziali interessate, il
pagamento delle varie quote di pensione può essere eseguito
cumulativamente dall'ultima gestione di iscrizione. In tale
caso, la gestione che provvede al pagamento deve essere
rimborsata delle quote di competenza delle altre gestioni,
secondo modalità appositamente concordate fra le stesse.
7. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 possono
emanare norme regolamentari attuative della presente legge
tenendo conto delle specifiche peculiarità di ciascuna
gestione.
8. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
l'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive
modificazioni, l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n.
21, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
abrogati.
Art. 2.
(Disciplina fiscale e previdenziale dei compensi da
attività di amministratore o di sindaco svolta da liberi
professionisti).
1. L'attività di amministratore, di revisore e di sindaco
di società od enti svolta da un professionista iscritto
all'albo, costituisce reddito di lavoro autonomo professionale
e va ricondotta, sia sotto il profilo fiscale che
previdenziale, all'oggetto della professione svolta in via
principale.
Art. 3.
(Regime fiscale delle società tra avvocati).
1. I redditi delle società tra avvocati derivanti
dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al
titolo II, capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e ad essi si
applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonché le vigenti norme
previdenziali di categoria.