XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1545
Onorevoli Colleghi! - La ratio dell'articolo 58
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, concernente le cause ostative alla canditatura per le
elezioni degli enti locali, è chiaramente quella di impedire
l'accesso alle cariche pubbliche elettive presso gli enti
locali a coloro i quali abbiano dimostrato di non esserne
degni per effetto di pregressi comportamenti devianti
accertati e sanzionati dal giudice penale ovvero da quello
della prevenzione. Il riferimento è, in primis, ai reati
di associazione mafiosa, a quelli concernenti le sostanze
stupefacenti, ai più gravi reati contro la pubblica
amministrazione, ai delitti non colposi puniti con una pena
superiore ai due anni di reclusione, ad ogni altro reato per
il quale sia stata applicata una pena superiore a sei mesi di
reclusione, e nel contempo, ricorra l'abuso dei poteri o la
violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. In
quest'ultimo caso la ragione del divieto della candidatura
pubblica va ravvisata nella prognosi sfavorevole fatta dal
legislatore nei confronti di coloro i quali, avendo già svolto
pubbliche funzioni o pubblici servizi, ne abbiano abusato
ponendo in essere condotte illecite rilevanti, punite in
concreto dal giudice penale con pena superiore ai sei mesi.
Nel senso della restrizione della causa ostativa al
pubblico ufficiale si sono pronunciati, tra l'altro, il
Tribunale di Perugia con sentenza del 2 agosto 1995 (Rass.
Giur. Umbra 1995, 810) ed il Tribuale di S. Angelo dei
Lombardi con sentenza del 26 novembre 1992, statuendo che "le
cause di ineleggibilità di cui all'articolo 1 lettera e)
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, hanno esclusivo riguardo
ai reati commessi abusando della qualità di pubblico ufficiale
e non al privato cittadino".
La normativa citata ha, in effetti, natura di norma
eccezionale, derogando al principio di ordine generale sancito
dall'articolo 51 della Costituzione in materia di godimento
dei diritti politici, tra i quali rientra l'elettorato
passivo. Si tratta, inoltre, di norme sanzionatorie e
punitive, riguardanti la materia dei reati e delle pene. Di
guisa che deve ritenersi rigorosamente vietata ed
inammissibile ogni interpretazione analogica, come
espressamente previsto dalla legge (articoli 25 della
Costituzione, 1 del codice penale, 14 delle disposizioni sulla
legge in generale).
L'opposta tesi (quella della applicabilità della causa
ostativa anche al concorrente privo della qualifica di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio),
desumibile dalla sentenza n. 9087 della Corte di Cassazione,
prima sezione, del 27 agosto 1993, si radica sulla
interpretazione estensiva del divieto delle candidature
pubbliche, in evidente contrasto con il principio di stretta
legalità che regola la materia dei reati e delle pene e trova
rigorosa applicazione nelle ipotesi di limitazione ed
esclusione di diritti costituzionali e politici di origine
generale.
Allo scopo di chiarire il senso della norma e di definire
tassativamente i destinatari del divieto della candidatura
pubblica, è necessario intervenire legislativamente
interpretando i via autentica la disposizione di legge.