XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1545
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La disposizione contenuta nel comma 1, lettera
c), dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretata
nel senso che la causa ostativa si applica solamente a coloro
che hanno riportato la condanna penale rivestendo, al momento
della commissione del reato, la qualifica di pubblico
ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e non anche
agli eventuali candidati privi della medesima qualifica.