XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1545




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La disposizione contenuta nel comma 1, lettera c), dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretata nel senso che la causa ostativa si applica solamente a coloro che hanno riportato la condanna penale rivestendo, al momento della commissione del reato, la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e non anche agli eventuali candidati privi della medesima qualifica.



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