XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1543
Onorevoli Colleghi! - Appare ovvio, fino alla banalità,
sottolineare l'importanza e l'urgenza di emanare una normativa
pensionistica aderente in maniera effettiva alle esigenze
della collettività, una normativa che contemperi le necessità
economiche di uno Stato proiettato verso l'Europa con quelle
di una rilevante categoria di persone e di cittadini, i quali
non vogliono vedersi traditi da un'eventuale impossibilità di
corresponsione dei diritti da loro acquisiti. La normativa
vigente in materia previdenziale, imposta dalle leggi di
riforma che si sono succedute dall'epoca del Governo di
Giuliano Amato ad oggi, ha determinato il verificarsi di una
situazione di incostituzionalità, la quale pone l'erario in
uno stato di latente e grave rischio, nella considerazione che
la Corte costituzionale, la quale sino ad ora ha dato una
prevalente considerazione alle esigenze del bilancio, può, al
verificarsi di una grave ragione sociale, attuare il
proposito, più volte chiaramente espresso, di intervenire
direttamente ed in maniera drastica per reintegrare nel loro
diritto gravemente leso coloro che da tali norme sono
danneggiati.
E' appena il caso di ricordare che sulla base della
Costituzione e dell'interpretazione della Corte costituzionale
in materia, il trattamento pensionistico dei pubblici
dipendenti viene definito "retribuzione differita".
I provvedimenti legislativi ricordati, fissando un
criterio esclusivamente contributivo nella definizione dei
trattamenti previdenziali, hanno, di conseguenza, operato in
maniera chiaramente incostituzionale. Non solo, ma hanno anche
aggravato la situazione di incostituzionalità, prima limitando
le pensioni di reversibilità in ragione del reddito personale
dei percipienti, poi, con la legge finanziaria per l'anno 1998
(legge n. 450 del 1997) congelando la cosiddetta "scala
mobile" per i titolari di trattamenti pensionistici superiori
a cinque ed otto volte il trattamento minimo INPS, senza
considerare il verificarsi, a causa di quest'ultima norma, di
un sensibile "appiattimento" dei trattamenti previdenziali,
tale da violare il principio costituzionale della
proporzionalità delle retribuzioni - e la pensione è, come già
ricordato, retribuzione differita - alla qualità ed alla
quantità del lavoro al quale esse devono essere rapportate. Si
ricorda che la Corte costituzionale, in più sentenze
pronunciate sull'argomento delle pensioni pubbliche, ha
stabilito che non debba mai verificarsi uno scostamento
irragionevole fra pensioni e retribuzioni. Ha dichiarato,
inoltre, con vigorosa determinazione, che si riservava di
intervenire direttamente qualora tale scostamento si fosse
verificato.
Ebbene, gli ultimi incrementi retributivi concessi agli
alti dirigenti dello Stato, con l'istituzione di una indennità
di posizione pari ad un importo di 18-24 milioni di lire
annue, ed a volte superiore a tale cifra, hanno sicuramente
determinato un irragionevole scostamento, almeno per i
comparti, i gradi ed i livelli interessati.
Alle considerazioni esposte occorre aggiungere, oltre alle
motivazioni del diritto costituzionale, quelle altrettanto
valide determinate dall'etica e dalla coscienza sociali.
E' nel ricordo dei più anziani il triste fenomeno delle
"pensioni d'annata", che non poche tensioni sociali ha
provocato negli anni 1970 e 1980. A tale fenomeno è
riconducibile la necessità di correttivi pesantissimi per
l'erario, a seguito di sentenze della Corte costituzionale, e
di insostenibili pressioni sugli organi legislativi. I
correttivi sono poi stati resi ancora più pesanti da oneri di
rivalutazione monetaria e di interessi legali sempre concessi
agli interessati dai tribunali amministrativi senza
considerare l'insostenibile onere di lavoro per gli uffici
amministrativi che hanno dovuto rideterminare i trattamenti
pensionistici, con l'impiego di tempi lunghissimi, tanto che
molte pratiche, relative a disposizioni di legge di oltre
dieci anni fa, non sono state ancora espletate.
Ebbene, noti economisti ai quali è stato affidato dai due
rami del Parlamento lo studio delle implicazioni conseguenti
le ultime riforme del sistema previdenziale, hanno previsto
tutti che il fenomeno delle pensioni d'annata, proprio in
conseguenza di tali riforme, si produrrà nuovamente fra pochi
anni.
La situazione esposta postula la necessità di
riequilibrare il sistema previdenziale per il pubblico impiego
con una nuova riforma che:
1) ottemperi ai precetti costituzionali nei confronti
del personale interessato;
2) renda accettabile il nuovo sistema con risparmi
gestionali che possano fare fronte ai nuovi oneri finanziari
imposti dalle prestazioni stabilite;
3) disponga misure provvisorie da adottare in attesa del
funzionamento a regime di un equilibrio fra contributi e
prestazioni.
E' indubbio che il raggiungimento di tale equilibrio e la
conseguente non necessità di gravare sull'erario per le
prestazioni previdenziali possono verificarsi solo con
l'istituzione di un Fondo permanente, finalizzato alla
gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti
dello Stato prevista dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335. Tali strumenti non sono una novità:
furono infatti già previsti con la legge 7 aprile 1881, n.
134, dall'allora ministro del tesoro Magliani e disciolti e
confiscati otto anni dopo da Giovanni Giolitti per far fronte
allo stato di indigenza dell'erario.
Come oggi, anche allora le esigenze dell'erario si
risolvevano prevaricando i diritti dei pensionati dello
Stato!
L'istituzione del Fondo permanente per l'erogazione dei
trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali è, pertanto,
l'obiettivo fondamentale della presente proposta di legge ed
il contenuto dell'articolo 1 della stessa. L'articolo 2
dispone misure di perequazione automatica delle pensioni al
costo della vita, in attesa di una nuova riforma del sistema
previdenziale che stabilisca una perequazione analoga alla
dinamica retributiva. Correlativamente, l'articolo 4 dispone
l'abrogazione:
a) dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto
1995, n. 335, limitatamente alla previsione della decurtazione
delle pensioni di reversibilità per titolari di redditi
superiori a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo
INPS nonché della tabella F allegata alla legge stessa;
b) dell'articolo 59, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che prevede
il congelamento della indennità integrativa speciale e degli
incrementi di carovita per i titolari di pensioni di importo
superiore a cinque ed otto volte il trattamento minimo
INPS.
L'articolo 3 prevede la delega al Governo per
l'emanazione, previa consultazione delle parti sociali
interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi
stabiliti, di un decreto legislativo recante norme per una
riforma del sistema previdenziale del pubblico impiego che
ripristini il carattere retributivo delle pensioni, pur
rispettando l'esigenza di una copertura contributiva degli
oneri, e che individui e realizzi le possibilità di un
risparmio nella gestione del sistema. Quanto proposto non
prescinde dall'esigenza di una solidarietà umana e sociale, la
quale, comunque, deve essere riservata alla sfera
dell'assistenza e non a quella della previdenza. Tale
esigenza, peraltro, va affrontata dalla totalità dei
cittadini, quindi tramite il sistema fiscale, e non dai soli
lavoratori, ovvero tramite il sistema previdenziale.