XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1543




        Onorevoli Colleghi! - Appare ovvio, fino alla banalità, sottolineare l'importanza e l'urgenza di emanare una normativa pensionistica aderente in maniera effettiva alle esigenze della collettività, una normativa che contemperi le necessità economiche di uno Stato proiettato verso l'Europa con quelle di una rilevante categoria di persone e di cittadini, i quali non vogliono vedersi traditi da un'eventuale impossibilità di corresponsione dei diritti da loro acquisiti. La normativa vigente in materia previdenziale, imposta dalle leggi di riforma che si sono succedute dall'epoca del Governo di Giuliano Amato ad oggi, ha determinato il verificarsi di una situazione di incostituzionalità, la quale pone l'erario in uno stato di latente e grave rischio, nella considerazione che la Corte costituzionale, la quale sino ad ora ha dato una prevalente considerazione alle esigenze del bilancio, può, al verificarsi di una grave ragione sociale, attuare il proposito, più volte chiaramente espresso, di intervenire direttamente ed in maniera drastica per reintegrare nel loro diritto gravemente leso coloro che da tali norme sono danneggiati.
        E' appena il caso di ricordare che sulla base della Costituzione e dell'interpretazione della Corte costituzionale in materia, il trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti viene definito "retribuzione differita".
        I provvedimenti legislativi ricordati, fissando un criterio esclusivamente contributivo nella definizione dei trattamenti previdenziali, hanno, di conseguenza, operato in maniera chiaramente incostituzionale. Non solo, ma hanno anche aggravato la situazione di incostituzionalità, prima limitando le pensioni di reversibilità in ragione del reddito personale dei percipienti, poi, con la legge finanziaria per l'anno 1998 (legge n. 450 del 1997) congelando la cosiddetta "scala mobile" per i titolari di trattamenti pensionistici superiori a cinque ed otto volte il trattamento minimo INPS, senza considerare il verificarsi, a causa di quest'ultima norma, di un sensibile "appiattimento" dei trattamenti previdenziali, tale da violare il principio costituzionale della proporzionalità delle retribuzioni - e la pensione è, come già ricordato, retribuzione differita - alla qualità ed alla quantità del lavoro al quale esse devono essere rapportate. Si ricorda che la Corte costituzionale, in più sentenze pronunciate sull'argomento delle pensioni pubbliche, ha stabilito che non debba mai verificarsi uno scostamento irragionevole fra pensioni e retribuzioni. Ha dichiarato, inoltre, con vigorosa determinazione, che si riservava di intervenire direttamente qualora tale scostamento si fosse verificato.
        Ebbene, gli ultimi incrementi retributivi concessi agli alti dirigenti dello Stato, con l'istituzione di una indennità di posizione pari ad un importo di 18-24 milioni di lire annue, ed a volte superiore a tale cifra, hanno sicuramente determinato un irragionevole scostamento, almeno per i comparti, i gradi ed i livelli interessati.
        Alle considerazioni esposte occorre aggiungere, oltre alle motivazioni del diritto costituzionale, quelle altrettanto valide determinate dall'etica e dalla coscienza sociali.
        E' nel ricordo dei più anziani il triste fenomeno delle "pensioni d'annata", che non poche tensioni sociali ha provocato negli anni 1970 e 1980. A tale fenomeno è riconducibile la necessità di correttivi pesantissimi per l'erario, a seguito di sentenze della Corte costituzionale, e di insostenibili pressioni sugli organi legislativi. I correttivi sono poi stati resi ancora più pesanti da oneri di rivalutazione monetaria e di interessi legali sempre concessi agli interessati dai tribunali amministrativi senza considerare l'insostenibile onere di lavoro per gli uffici amministrativi che hanno dovuto rideterminare i trattamenti pensionistici, con l'impiego di tempi lunghissimi, tanto che molte pratiche, relative a disposizioni di legge di oltre dieci anni fa, non sono state ancora espletate.
        Ebbene, noti economisti ai quali è stato affidato dai due rami del Parlamento lo studio delle implicazioni conseguenti le ultime riforme del sistema previdenziale, hanno previsto tutti che il fenomeno delle pensioni d'annata, proprio in conseguenza di tali riforme, si produrrà nuovamente fra pochi anni.
        La situazione esposta postula la necessità di riequilibrare il sistema previdenziale per il pubblico impiego con una nuova riforma che:

            1) ottemperi ai precetti costituzionali nei confronti del personale interessato;

            2) renda accettabile il nuovo sistema con risparmi gestionali che possano fare fronte ai nuovi oneri finanziari imposti dalle prestazioni stabilite;

            3) disponga misure provvisorie da adottare in attesa del funzionamento a regime di un equilibrio fra contributi e prestazioni.

        E' indubbio che il raggiungimento di tale equilibrio e la conseguente non necessità di gravare sull'erario per le prestazioni previdenziali possono verificarsi solo con l'istituzione di un Fondo permanente, finalizzato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato prevista dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tali strumenti non sono una novità: furono infatti già previsti con la legge 7 aprile 1881, n. 134, dall'allora ministro del tesoro Magliani e disciolti e confiscati otto anni dopo da Giovanni Giolitti per far fronte allo stato di indigenza dell'erario.
        Come oggi, anche allora le esigenze dell'erario si risolvevano prevaricando i diritti dei pensionati dello Stato!
        L'istituzione del Fondo permanente per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali è, pertanto, l'obiettivo fondamentale della presente proposta di legge ed il contenuto dell'articolo 1 della stessa. L'articolo 2 dispone misure di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, in attesa di una nuova riforma del sistema previdenziale che stabilisca una perequazione analoga alla dinamica retributiva. Correlativamente, l'articolo 4 dispone l'abrogazione:

                a) dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente alla previsione della decurtazione delle pensioni di reversibilità per titolari di redditi superiori a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS nonché della tabella F allegata alla legge stessa;

                b) dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che prevede il congelamento della indennità integrativa speciale e degli incrementi di carovita per i titolari di pensioni di importo superiore a cinque ed otto volte il trattamento minimo INPS.

        L'articolo 3 prevede la delega al Governo per l'emanazione, previa consultazione delle parti sociali interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti, di un decreto legislativo recante norme per una riforma del sistema previdenziale del pubblico impiego che ripristini il carattere retributivo delle pensioni, pur rispettando l'esigenza di una copertura contributiva degli oneri, e che individui e realizzi le possibilità di un risparmio nella gestione del sistema. Quanto proposto non prescinde dall'esigenza di una solidarietà umana e sociale, la quale, comunque, deve essere riservata alla sfera dell'assistenza e non a quella della previdenza. Tale esigenza, peraltro, va affrontata dalla totalità dei cittadini, quindi tramite il sistema fiscale, e non dai soli lavoratori, ovvero tramite il sistema previdenziale.




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