XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1543
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituito un Fondo
permanente ed autonomo per l'erogazione dei trattamenti di
quiescenza dei dipendenti statali, destinato a garantire la
corresponsione e la perequazione alla dinamica stipendiale
delle pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti pubblici territoriali o
istituzionali.
2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1,
gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, le amministrazioni pubbliche
operano mensilmente una ritenuta previdenziale in ragione
dello 0,3 per cento sulle retribuzioni dei dipendenti in
servizio. Tale Fondo è, altresì, alimentato dal prelievo
contributivo ai fini pensionistici sulla retribuzione dei
dipendenti pubblici che hanno superato i quaranta anni di
contribuzione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
determinato l'importo complessivo del contributo che lo Stato
corrisponde annualmente al Fondo di cui al comma 1, che non
deve, comunque, essere mai percentualmente inferiore a quello
fissato per legge a carico dei datori di lavoro per il
comparto privato. Tale importo deve essere incrementato in
sede di prima istituzione del medesimo Fondo, in misura
sufficiente allo svolgimento delle competenze istituzionali di
cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza annuale.
Art. 2.
1. Nelle more dell'approvazione di una nuova riforma del
sistema previdenziale per il pubblico impiego, le pensioni dei
dipendenti statali devono essere perequate annualmente ed
automaticamente al costo della vita, apportando ad esse ed
alle indennità connesse un incremento percentuale pari alla
percentuale di variazione del valore medio relativo all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
determinatosi l'anno precedente e rilevato dall'Istituto
nazionale di statistica. Gli aumenti derivanti da tale
perequazione automatica devono intervenire entro il 1^ gennaio
di ciascun anno.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro il 30 novembre di ogni anno, sono
determinate le percentuali di variazione di cui al comma 1 e
le modalità per la corresponsione dei conguagli derivanti
dagli scostamenti tra i valori determinati previsionalmente e
quelli accertati.
Art. 3.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
consultazione delle parti sociali interessate, un decreto
legislativo recante norme per la riforma del sistema
previdenziale dei dipendenti dello Stato, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire un meccanismo di perequazione e di
aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni;
b) garantire la copertura finanziaria degli
interventi attuati ai sensi della lettera a) attraverso
una revisione delle aliquote
contributive;
c) individuare e adottare misure di risparmio
gestionale.
Art. 4.
1. Al terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: ", nei limiti di cui
all'allegata tabella F" sono soppresse. E' altresì abrogata la
tabella F allegata alla medesima legge.
2. Il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è abrogato.