XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1543




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituito un Fondo permanente ed autonomo per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, destinato a garantire la corresponsione e la perequazione alla dinamica stipendiale delle pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali o istituzionali.
        2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1, gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, le amministrazioni pubbliche operano mensilmente una ritenuta previdenziale in ragione dello 0,3 per cento sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio. Tale Fondo è, altresì, alimentato dal prelievo contributivo ai fini pensionistici sulla retribuzione dei dipendenti pubblici che hanno superato i quaranta anni di contribuzione.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'importo complessivo del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Fondo di cui al comma 1, che non deve, comunque, essere mai percentualmente inferiore a quello fissato per legge a carico dei datori di lavoro per il comparto privato. Tale importo deve essere incrementato in sede di prima istituzione del medesimo Fondo, in misura sufficiente allo svolgimento delle competenze istituzionali di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale.

Art. 2.

        1. Nelle more dell'approvazione di una nuova riforma del sistema previdenziale per il pubblico impiego, le pensioni dei dipendenti statali devono essere perequate annualmente ed automaticamente al costo della vita, apportando ad esse ed alle indennità connesse un incremento percentuale pari alla percentuale di variazione del valore medio relativo all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinatosi l'anno precedente e rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Gli aumenti derivanti da tale perequazione automatica devono intervenire entro il 1^ gennaio di ciascun anno.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 novembre di ogni anno, sono determinate le percentuali di variazione di cui al comma 1 e le modalità per la corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati previsionalmente e quelli accertati.


Art. 3.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali interessate, un decreto legislativo recante norme per la riforma del sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire un meccanismo di perequazione e di aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni;

                b) garantire la copertura finanziaria degli interventi attuati ai sensi della lettera a) attraverso una revisione delle aliquote
contributive;

                c) individuare e adottare misure di risparmio gestionale.

Art. 4.

        1. Al terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: ", nei limiti di cui all'allegata tabella F" sono soppresse. E' altresì abrogata la tabella F allegata alla medesima legge.
        2. Il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è abrogato.



Frontespizio Relazione