XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1540
Onorevoli Colleghi! - La legge 1^ aprile 1981, n.121, e
successive modificazioni, relativa al nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva che i
sottufficiali e gli appuntati, che avessero assunto servizio
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di
guardie aggiunte o ausiliarie, qualora nel momento del
collocamento in congedo per limiti di età o per infermità o
all'atto del decesso non fossero stati inquadrati nel ruolo di
ispettore, avrebbero conseguito aumenti periodici pari al 2,50
per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione
comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità
di aggiunti o di ausiliari (articolo 36, punto X, numero 17).
Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 336, armonizzandosi con la previsione
suddetta, fissava i criteri da seguire per la sua attuazione
in concreto (articolo 55, abrogato poi dall'articolo 30 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668).
Per quanto attiene ai sottufficiali citati, si rende utile
premettere che - in ordine ai fatti che qui verranno via via
esposti - la detta categoria, prima della data di entrata in
vigore della citata legge n. 121 del 1981, era così
articolata:
maresciallo di I classe scelto, carica speciale;
maresciallo di I classe scelto;
maresciallo di I classe;
maresciallo di II classe;
maresciallo di III classe;
brigadiere;
vice brigadiere.
Giova pure precisare che nei confronti della categoria
stessa la legge n. 121 del 1981, limitatamente alla parte che
viene ora trattata, prevedeva che:
1) i marescialli dei vari gradi, presenti nel Corpo
fossero inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli
ispettori qualora avessero partecipato con esito positivo ad
un apposito concorso interno (articolo 36, punto X, numeri
6a), 6b), 6c), e 6d): per la cui
attuazione ha disposto poi il citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 336 del 1982 con gli articoli 9, 10 e
11;
2) i marescialli di I classe scelti e di I classe,
nonché i marescialli di II e III classe, che invece non
avessero partecipato o non avessero superato il concorso di
propria competenza, di cui al punto X, numeri 6a) e 7),
del primo comma dell'articolo 36:
a) fossero promossi, durante la vita lavorativa,
nel ruolo di sovrintendenti con la qualifica rispettivamente
di sovrintendente principale e di sovrintendente capo
(articolo 36, primo comma, punto X, numeri 10) e 11): per la
cui attuazione ha disposto poi il decreto del Presidente della
Repubblica n. 336 del 1982 con gli articoli 10 e 13;
b) gli stessi, dal giorno precedente a quello
della loro cessazione dal servizio per limite di età,
infermità, o decesso, avessero conseguito la promozione
rispettivamente alla seconda ed alla prima qualifica del ruolo
degli ispettori, con il trattamento economico più favorevole
(articolo 36, punto X, numeri 12) e 13): per la cui attuazione
ha disposto poi il decreto del Presidente della Repubblica n.
336 del 1982 con l'articolo 15.
Da ciò discendeva che i marescialli tutti, assumendo la
qualifica di ispettore, appunto in quanto tali durante la vita
lavorativa, così come indicato al numero 1), ovvero per
l'esservi inquadrati dal giorno precedente la cessazione dal
servizio, come previsto al numero 2 b), venivano a
trovarsi nella fattispecie di incompatibilità che li escludeva
di fatto dal godimento del beneficio dell'aumento periodico in
quiescenza. Di conseguenza, la norma legislativa rimaneva
operante soltanto a favore dei brigadieri, dei vice brigadieri
e degli appuntati.
Appariva evidente che con una tale formulazione riduttiva
veniva decisamente travisato il motivo ispiratore del
provvedimento stesso, che invece doveva essere rivolto agli
interessati tutti, nessuno escluso, a titolo di risarcimento
dei danni sofferti da ciascuno di essi in eguale misura in
dipendenza della precedente posizione non di stato da loro
vissuta in qualità di semplici guardie aggiunte o ausiliarie:
una posizione che consentiva l'esplicazione di una attività
del tutto pari a quella dei colleghi in ruolo ma limitata e
controllata sin dall'origine e dalla quale non potevano
nascere diritti soggettivi ed annulla, pertanto, giovando al
fine propostosi che gli stessi, una volta transitati in ruolo,
avessero conseguito per attitudini professionali e qualità
individuali risultati diversi e migliorativi nella carriera
singolarmente poi prescelta.
Orbene, a questo processo degenerativo dello spirito
originario della norma legislativa si è cercato di porre
rimedio con l'intervento della legge 10 ottobre 1986, n. 668,
che ha regolato la materia con una fisionomia del tutto
diversa dalle attese della maggior parte degli interessati
(articolo 30).
La stessa, infatti, mentre ha esteso molto opportunamente
il beneficio a tutte le categorie del personale, ivi compresi
gli ispettori, ed ha ridotto al biennio il periodo di servizio
prestato da aggiunti o ausiliari, ai fini della concessione
dell'aumento periodico di cui trattasi, con estremo rigore ha
ristretto, invece, il campo al personale in servizio della
polizia di Stato al 25 aprile 1981, cioè alla data di entrata
in vigore della legge n. 121 del 1981. In tale modo vennero
esclusi, con ingenerosità e fuori da ogni logica causale,
tutti quegli altri che - pur potenzialmente titolari dello
stesso diritto - a quella data erano già posti in congedo,
contrariamente però alla loro volontà perché per raggiunti
limiti di età, deceduti (anche per causa di servizio), ovvero
per infermità contratte in servizio.
Si assiste dunque ad un atto di paradossale
discriminazione che ferisce tanto la sensibilità giuridica
quanto i canoni intangibili dell'eguaglianza di trattamento e
che dovrebbe essere sollecitamente sanato, perché giustizia
sia fatta, con la presente proposta di legge.