XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1540




        Onorevoli Colleghi! - La legge 1^ aprile 1981, n.121, e successive modificazioni, relativa al nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva che i sottufficiali e gli appuntati, che avessero assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte o ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limiti di età o per infermità o all'atto del decesso non fossero stati inquadrati nel ruolo di ispettore, avrebbero conseguito aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari (articolo 36, punto X, numero 17). Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, armonizzandosi con la previsione suddetta, fissava i criteri da seguire per la sua attuazione in concreto (articolo 55, abrogato poi dall'articolo 30 della legge 10 ottobre 1986, n. 668).
        Per quanto attiene ai sottufficiali citati, si rende utile premettere che - in ordine ai fatti che qui verranno via via esposti - la detta categoria, prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 121 del 1981, era così articolata:

            maresciallo di I classe scelto, carica speciale;

            maresciallo di I classe scelto;

            maresciallo di I classe;
            maresciallo di II classe;

            maresciallo di III classe;

            brigadiere;

            vice brigadiere.

        Giova pure precisare che nei confronti della categoria stessa la legge n. 121 del 1981, limitatamente alla parte che viene ora trattata, prevedeva che:

            1) i marescialli dei vari gradi, presenti nel Corpo fossero inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori qualora avessero partecipato con esito positivo ad un apposito concorso interno (articolo 36, punto X, numeri 6a), 6b), 6c), e 6d): per la cui attuazione ha disposto poi il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 con gli articoli 9, 10 e 11;

            2) i marescialli di I classe scelti e di I classe, nonché i marescialli di II e III classe, che invece non avessero partecipato o non avessero superato il concorso di propria competenza, di cui al punto X, numeri 6a) e 7), del primo comma dell'articolo 36:

                a) fossero promossi, durante la vita lavorativa, nel ruolo di sovrintendenti con la qualifica rispettivamente di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (articolo 36, primo comma, punto X, numeri 10) e 11): per la cui attuazione ha disposto poi il decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 con gli articoli 10 e 13;

                b) gli stessi, dal giorno precedente a quello della loro cessazione dal servizio per limite di età, infermità, o decesso, avessero conseguito la promozione rispettivamente alla seconda ed alla prima qualifica del ruolo degli ispettori, con il trattamento economico più favorevole (articolo 36, punto X, numeri 12) e 13): per la cui attuazione ha disposto poi il decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 con l'articolo 15.

        Da ciò discendeva che i marescialli tutti, assumendo la qualifica di ispettore, appunto in quanto tali durante la vita lavorativa, così come indicato al numero 1), ovvero per l'esservi inquadrati dal giorno precedente la cessazione dal servizio, come previsto al numero 2 b), venivano a trovarsi nella fattispecie di incompatibilità che li escludeva di fatto dal godimento del beneficio dell'aumento periodico in quiescenza. Di conseguenza, la norma legislativa rimaneva operante soltanto a favore dei brigadieri, dei vice brigadieri e degli appuntati.
        Appariva evidente che con una tale formulazione riduttiva veniva decisamente travisato il motivo ispiratore del provvedimento stesso, che invece doveva essere rivolto agli interessati tutti, nessuno escluso, a titolo di risarcimento dei danni sofferti da ciascuno di essi in eguale misura in dipendenza della precedente posizione non di stato da loro vissuta in qualità di semplici guardie aggiunte o ausiliarie: una posizione che consentiva l'esplicazione di una attività del tutto pari a quella dei colleghi in ruolo ma limitata e controllata sin dall'origine e dalla quale non potevano nascere diritti soggettivi ed annulla, pertanto, giovando al fine propostosi che gli stessi, una volta transitati in ruolo, avessero conseguito per attitudini professionali e qualità individuali risultati diversi e migliorativi nella carriera singolarmente poi prescelta.
        Orbene, a questo processo degenerativo dello spirito originario della norma legislativa si è cercato di porre rimedio con l'intervento della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che ha regolato la materia con una fisionomia del tutto diversa dalle attese della maggior parte degli interessati (articolo 30).
        La stessa, infatti, mentre ha esteso molto opportunamente il beneficio a tutte le categorie del personale, ivi compresi gli ispettori, ed ha ridotto al biennio il periodo di servizio prestato da aggiunti o ausiliari, ai fini della concessione dell'aumento periodico di cui trattasi, con estremo rigore ha ristretto, invece, il campo al personale in servizio della polizia di Stato al 25 aprile 1981, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 121 del 1981. In tale modo vennero esclusi, con ingenerosità e fuori da ogni logica causale, tutti quegli altri che - pur potenzialmente titolari dello stesso diritto - a quella data erano già posti in congedo, contrariamente però alla loro volontà perché per raggiunti limiti di età, deceduti (anche per causa di servizio), ovvero per infermità contratte in servizio.
        Si assiste dunque ad un atto di paradossale discriminazione che ferisce tanto la sensibilità giuridica quanto i canoni intangibili dell'eguaglianza di trattamento e che dovrebbe essere sollecitamente sanato, perché giustizia sia fatta, con la presente proposta di legge.




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