XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1540
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I benefģci economici di cui all'articolo 30 della legge
10 ottobre 1986, n. 668, sono estesi al personale del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato
dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, per limiti di etą, per infermitą o per
decesso.
2. La concessione dell'aumento periodico di cui al comma 1
decorre dalla data di presentazione della relativa domanda da
parte degli aventi diritto.