XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1540




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I benefģci economici di cui all'articolo 30 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono estesi al personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, per limiti di etą, per infermitą o per decesso.
        2. La concessione dell'aumento periodico di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della relativa domanda da parte degli aventi diritto.



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