XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1539
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, dopo una lunga
trattativa tra Governo ed organizzazioni sindacali del
comparto scuola, il 20 aprile 1983 fu siglato l'accordo per il
rinnovo del contratto concernente il personale della scuola di
ogni ordine e grado per il triennio 1982-1984, tradotto poi
nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
345. Nella circostanza, al solo scopo di andare incontro alle
difficoltà contingenti di cassa sollevate dal Tesoro, le
organizzazioni sindacali accettarono la rateizzazione dei
miglioramenti economici definiti contrattualmente,
miglioramenti che ovviamente erano concessi con il criterio
della rateizzazione estesa anche a tutto il personale che, in
qualunque periodo del triennio di vigenza contrattuale,
lasciava il servizio per collocamento in quiescenza; ciò era
previsto in virtù di una prassi costante e consolidata,
rispettata compiutamente anche per il precedente contratto
1979-1981. Viceversa il Tesoro, assumendo che l'accordo fu
siglato sedici mesi dopo la naturale scadenza contrattuale
(1982), con circolare del 27 ottobre 1983, applicativa del
decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983,
attribuiva al contratto decorrenza giuridica dal 1^ gennaio
1982, scaglionando i miglioramenti economici in tre
trance quantificate e datate: 35 per cento nel 1983, 80
per cento nel 1984, 100 per cento nel 1985. Tuttavia esso, con
una decisione unilaterale, contraria alla prassi ordinaria e
disattendendo gli accordi stipulati, escludeva dai suddetti
miglioramenti economici tutto il personale posto in quiescenza
nel 1982 e parte di quello posto in quiescenza nel 1983.
La clamorosa ritrattazione del Governo fu giustificata con
il fatto che l'articolo 43 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 1973, quantifica il trattamento di
pensione sulla base dell'ultimo stipendio integralmente
percepito, non tenendo peraltro conto che, all'epoca, i
miglioramenti contributivi contrattuali erano erogati in unica
soluzione e che la legge quadro sul pubblico impiego (legge 29
marzo 1983, n. 93), all'articolo 13 (abrogato successivamente
dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 29 del 1993)
stabiliva che l'efficacia di ogni contratto di lavoro decorre
dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto
precedente. Infatti, nel 1988, nel corso delle trattative per
un ulteriore rinnovo del contratto relativo alla scuola
(triennio 1988-1990) il Governo, non potendo continuare a
sostenere la irregolarità perpetrata dal Tesoro nel 1983,
accolse in modo definitivo l'emendamento presentato dallo
SNALS che, richiamandosi al principio stabilito dall'articolo
13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, richiedeva la
corresponsione dei benefìci economici al personale posto in
quiescenza nel triennio considerato nei modi e nei tempi
previsti per il personale in servizio. Formula peraltro
inserita integralmente nei contratti stipulati successivamente
in altri sette comparti pubblici e che è stata presa a base
per i numerosi ricorsi avanzati in sede giurisdizionale da
parte dei pensionati del comparto scuola del triennio
1982-1984, a cui la sentenza della Corte dei conti n. 70512
del 1993 passata in giudicato, ha dato favorevole
riscontro.
La stessa Corte dei conti, riunita il 27 febbraio 1997 in
sezione di controllo, facendo proprio l'indirizzo
giurisdizionale ormai in atto, con delibera n. 68 ha
riconosciuto a tutto il personale cessato dal servizio nel
1983 e nel 1984 gli interi benefìci economici del contratto,
riconoscimento che, considerato "conforme a legge", ha indotto
il Ministero della pubblica istruzione ad emanare in data 11
febbraio 1998, di intesa con il Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la nota circolare n. 52, con la
quale si dispone la liquidazione e la riliquidazione delle
pensioni a tutto il personale interessato ricorrente o
meno.
Tuttavia, allo stato dei fatti, risultano ancora esclusi
dai benefìci economici in questione i pensionati del 1982 e
quelli del triennio contrattuale 1985-1987, in particolare
quelli dell'anno 1985, poiché il Tesoro, reiterando
pervicacemente il pluricondannato errore del 1982, ha escluso
da tali benefìci economici anche i pensionati del 1985.
Tutto ciò appare illegittimo, ingiustificato ed
intollerabile perché, oltre tutto, continua a perpetuare il
vergognoso fenomeno delle cosiddette "pensioni d'annata".
Per eliminare queste evidenti iniquità si auspica la
rapida approvazione della presente proposta di legge.