XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1539




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, dopo una lunga trattativa tra Governo ed organizzazioni sindacali del comparto scuola, il 20 aprile 1983 fu siglato l'accordo per il rinnovo del contratto concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado per il triennio 1982-1984, tradotto poi nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. Nella circostanza, al solo scopo di andare incontro alle difficoltà contingenti di cassa sollevate dal Tesoro, le organizzazioni sindacali accettarono la rateizzazione dei miglioramenti economici definiti contrattualmente, miglioramenti che ovviamente erano concessi con il criterio della rateizzazione estesa anche a tutto il personale che, in qualunque periodo del triennio di vigenza contrattuale, lasciava il servizio per collocamento in quiescenza; ciò era previsto in virtù di una prassi costante e consolidata, rispettata compiutamente anche per il precedente contratto 1979-1981. Viceversa il Tesoro, assumendo che l'accordo fu siglato sedici mesi dopo la naturale scadenza contrattuale (1982), con circolare del 27 ottobre 1983, applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, attribuiva al contratto decorrenza giuridica dal 1^ gennaio 1982, scaglionando i miglioramenti economici in tre trance quantificate e datate: 35 per cento nel 1983, 80 per cento nel 1984, 100 per cento nel 1985. Tuttavia esso, con una decisione unilaterale, contraria alla prassi ordinaria e disattendendo gli accordi stipulati, escludeva dai suddetti miglioramenti economici tutto il personale posto in quiescenza nel 1982 e parte di quello posto in quiescenza nel 1983.
        La clamorosa ritrattazione del Governo fu giustificata con il fatto che l'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, quantifica il trattamento di pensione sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito, non tenendo peraltro conto che, all'epoca, i miglioramenti contributivi contrattuali erano erogati in unica soluzione e che la legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), all'articolo 13 (abrogato successivamente dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 29 del 1993) stabiliva che l'efficacia di ogni contratto di lavoro decorre dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto precedente. Infatti, nel 1988, nel corso delle trattative per un ulteriore rinnovo del contratto relativo alla scuola (triennio 1988-1990) il Governo, non potendo continuare a sostenere la irregolarità perpetrata dal Tesoro nel 1983, accolse in modo definitivo l'emendamento presentato dallo SNALS che, richiamandosi al principio stabilito dall'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, richiedeva la corresponsione dei benefìci economici al personale posto in quiescenza nel triennio considerato nei modi e nei tempi previsti per il personale in servizio. Formula peraltro inserita integralmente nei contratti stipulati successivamente in altri sette comparti pubblici e che è stata presa a base per i numerosi ricorsi avanzati in sede giurisdizionale da parte dei pensionati del comparto scuola del triennio 1982-1984, a cui la sentenza della Corte dei conti n. 70512 del 1993 passata in giudicato, ha dato favorevole riscontro.
        La stessa Corte dei conti, riunita il 27 febbraio 1997 in sezione di controllo, facendo proprio l'indirizzo giurisdizionale ormai in atto, con delibera n. 68 ha riconosciuto a tutto il personale cessato dal servizio nel 1983 e nel 1984 gli interi benefìci economici del contratto, riconoscimento che, considerato "conforme a legge", ha indotto il Ministero della pubblica istruzione ad emanare in data 11 febbraio 1998, di intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la nota circolare n. 52, con la quale si dispone la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni a tutto il personale interessato ricorrente o meno.
        Tuttavia, allo stato dei fatti, risultano ancora esclusi dai benefìci economici in questione i pensionati del 1982 e quelli del triennio contrattuale 1985-1987, in particolare quelli dell'anno 1985, poiché il Tesoro, reiterando pervicacemente il pluricondannato errore del 1982, ha escluso da tali benefìci economici anche i pensionati del 1985.
        Tutto ciò appare illegittimo, ingiustificato ed intollerabile perché, oltre tutto, continua a perpetuare il vergognoso fenomeno delle cosiddette "pensioni d'annata".
        Per eliminare queste evidenti iniquità si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.




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