XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1539
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio
nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono
per l'intero ammontare i miglioramenti economici definiti dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
345.
Art. 2.
1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto
relativo al triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti
economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 209.
Art. 3.
1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alla tredicesima mensilità ed alla indennità di
buonuscita.