XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1537




        Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento della professione di avvocato è regolato dalle norme del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che mantiene sostanzialmente inalterato l'originario impianto ottocentesco della disciplina della professione. Negli anni seguenti sono intervenute limitate integrazioni e modifiche che, tuttavia, non hanno introdotto, nel quadro normativo vigente, innovazioni rilevanti e globali; di esse la più significativa è rappresentata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sulla ricostituzione dei consigli dell'ordine soppressi dal regime fascista.
        L'evoluzione e la profonda trasformazione intervenute nel secondo dopoguerra nella vita economica e sociale del Paese, l'instaurazione di un sistema politico fondato sui princìpi democratici, l'integrazione economica e politica dell'Europa occidentale, le riforme del diritto sostanziale e della giurisdizione hanno mutato i compiti e la funzione dell'avvocato nel processo e nella società. Il nuovo ruolo della professione forense, essenziale allo sviluppo ed all'ordinato svolgimento della vita civile, è però rimasto negativamente condizionato da una legge che per finalità, princìpi e soluzioni organizzative venne concepita per una società e per una professione del tutto diverse da quelle attuali.
        A ciò si aggiunga che i problemi della giustizia in questi ultimi anni hanno assunto un rilievo centrale nella vita del Paese: la crisi della legalità e della funzione giurisdizionale hanno posto l'esigenza di una azione riformatrice di grande portata che coinvolge necessariamente i ruoli del giudice e dell'avvocato.
        In questo scenario la professione forense vive, a volte drammaticamente, i limiti e le insufficienze derivanti dalla inadeguatezza delle proprie strutture istituzionali e organizzative, della mancanza di strumenti di formazione e qualificazione professionale e di più rigorose regole sull'accesso agli albi professionali.
        Questa complessiva condizione penalizzante costituisce, al tempo stesso, un limite all'autonomia e alla indipendenza dell'avvocatura e alle garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini, al cui servizio è essenziale una funzione difensiva libera, qualificata e autorevole.
        Dal 1949 ad oggi l'agenda parlamentare ha registrato una ininterrotta serie di proposte di riforma dell'ordinamento professionale forense, sia governative che parlamentari, ma nessuna di esse è stata tradotta in legge.
        L'esigenza di una nuova disciplina ha visto in questi decenni anche l'avvocatura impegnata nell'approfondimento dei temi della riforma.
        L'assemblea degli ordini e delle associazioni forense svoltasi a Rimini nel 1982 ha rappresentato un contributo significativo, definendo nella cosiddetta "Carta di Rimini" i princìpi e gli indirizzi di una nuova legge che disciplini la professione, ai quali si sono generalmente ispirati i disegni di legge presentati nella IX legislatura e nelle successive.
        I congressi nazionali giuridici di Salerno (1985), di Ancona (1987), di Catanzaro (1989) e di Trento (1991), hanno elaborato ulteriori rilevanti apporti, anche in relazione ai problemi posti alla professione dagli ordinamenti comunitari e dalle riforme del processo penale e civile.
        Parallelamente, in seno all'avvocatura si è sviluppato il confronto sul tema della rappresentanza unitaria delle componenti istituzionali e associative, per una più incisiva partecipazione della classe forense alla soluzione dei problemi della giustizia.
        Secondo le istanze espresse dalla seconda assemblea degli ordini e delle associazioni tenuta a Rimini nel giugno 1990 e del congresso nazionale giuridico forense di Roma (1993), si è svolto a Venezia nell'ottobre 1994, un congresso nazionale straordinario che ha auspicato un nuovo assetto istituzionale fondato su un organismo rappresentativo unitario costituito da una nuova articolazione del consiglio nazionale forense e sul congresso nazionale forense quale sede per la determinazione degli indirizzi politici dell'avvocatura.
        La presente proposta di legge trae origine dal testo elaborato nel giugno 1995 dall'organismo unitario dell'avvocatura italiana, eletto al congresso straordinario forense di Venezia, quale organo provvisorio di rappresentanza unitaria dell'avvocatura sino all'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento forense.
        La formulazione di una proposta di legge-quadro nasce dalla constatazione della difficoltà per il Parlamento, a causa dell'affollamento legislativo, di affrontare l'esame di un progetto di legge che comprenda un articolato complesso e analitico, quale è quello che caratterizza le proposte di legge presentate nella XII e nella XIII legislatura da parte dei vari gruppi che hanno ad oggetto l'intera disciplina della professione forense.
        D'altra parte, si è ritenuto di escludere l'opportunità sia di interventi legislativi parziali, che accrescerebbero la frammentarietà della disciplina vigente, sia di una legge contenente esclusivamente la formulazione di pochi principi generali, che delegherebbe a forme di normazione secondaria la complessa regolamentazione di aspetti di notevole rilievo per l'esercizio della professione, eludendo le garanzie di stabilità e certezza della legge.
        Di qui la soluzione di una legge-quadro contenente norme e principi fondamentali, la cui attuazione è rimessa ai regolamenti che dovranno essere emanati dal consiglio nazionale forense nella nuova composizione prevista dal presente testo.
        La proposta di legge ha tenuto conto dei disegni di legge presentati in Parlamento nel corso della XII e XIII legislatura e delle indicazioni emerse in seno all'avvocatura sino alla deliberazione del congresso straordinario di Venezia. Essa si fonda, altresì, sui dati registrati dalla indagine compiuta nel 1990 dal CENSIS per conto della Cassa nazionale di previdenza forense sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato in Italia, che costituisce il più recente e documentato studio in materia.
        La presente proposta di legge si articola secondo alcune linee di rinnovamento dirette a dare risposta a pressanti esigenze di aggiornamento, di maggiore qualificazione professionale e di ristrutturazione dell'assetto istituzionale e rappresentativo.
        Rispetto a tali finalità si è ritenuto fondamentale:

            accentuare le garanzie di autonomia e di indipendenza dell'avvocatura quali condizioni che concorrono all'attuazione dei diritti e delle libertà dei cittadini nello Stato di diritto;

            prevedere una struttura unitaria dell'ordinamento professionale che, nel rispetto della tradizionale autonomia degli ordini, accentui il ruolo rappresentativo delle istituzioni forensi;

            individuare quali obiettivi prioritari dell'ordine forense: la formazione e la qualificazione professionale degli iscritti all'albo professionale unita alla introduzione di criteri selettivi per l'accesso e la permanenza negli albi; più articolati e funzionali modelli organizzativi dell'esercizio della professione anche in forma societaria; la rigorosa riaffermazione dei doveri deontologici con il potenziamento degli organi preposti alla funzione disciplinare.

        L'articolato della proposta di legge-quadro è sintetizzato nei punti seguenti.


Capo I - Disposizioni generali.

        Enuncia i princìpi generali dell'ordinamento forense e attribuisce al consiglio nazionale forense il potere regolamentare per l'attuazione della legge, espressione primaria dell'autonomia dell'ordine forense nel quadro dell'ordinamento generale.
        Viene qui formulata una definizione dell'avvocatura (od ordine forense) quale espressione unitaria, collettiva e istituzionale, di tutti i cittadini italiani che esercitano nelle condizioni di legge la professione forense, nonché la indicazione delle persone di diritto pubblico nelle quali si articola l'avvocatura nell'ordinamento: ordine forense nazionale e ordini circondariali forensi.
        La individuazione dell'avvocatura quale unico centro istituzionale di riferimento degli interessi di categoria rappresenta la realtà socio-culturale cui da tempo è pervenuta la coscienza comune di gran lunga prevalente degli avvocati italiani, e la espressa previsione dell'ordine nazionale forense costituisce il presupposto della nuova organizzazione istituzionale che l'avvocatura da sempre ha chiaramente individuato, sino al congresso di Venezia nel 1994, come proprio obiettivo politico caratterizzato sia dalla essenzialità del momento unitario, sia dal tradizionale e benemerito carattere di autonomia degli ordini locali.
        Nell'ambito di tale disegno istituzionale si colloca la previsione del nuovo soggetto unitario di rappresentanza dell'avvocatura, del quale si dirà più avanti.
        L'articolo 2 definisce, nel solco della nostra civiltà giuridica, l'ambito della professione forense affermando, quali funzioni esclusive degli appartenenti alla categoria forense, l'assistenza e la rappresentanza del cittadino in tutte le sedi giurisdizionali, e afferma il divieto di introduzione, nel mandato professionale, di qualsiasi contenuto di risultato.
        Sono quindi indicati gli essenziali princìpi della deontologia forense (con richiamo, tra l'altro, al dovere di indipendenza da qualsiasi potere, anche economico, nonché al dovere della specifica competenza quale è del resto sancito, da tempo, in sede europea).
        L'articolo 5 riafferma, anche in armonia con gli istituti di garanzia quale la tutela del segreto professionale, princìpi acquisiti dall'ordinamento e dalla prassi in ambito penale e fiscale.
        L'articolo 6 introduce e regola, con adeguata severità, le facoltà dell'avvocato sia di fregiarsi della qualifica di specialista, sia di rivolgere al pubblico - previa regolamentazione da parte del consiglio nazionale forense e specifica autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza - comunicazioni sulla propria attività professionale.


Capo II - Organi e funzioni degli ordini forensi.

        Per gli ordini circondariali forensi l'articolo 7, oltre a marginali modifiche suggerite dall'esperienza, prevede una più precisa definizione delle principali funzioni, introduce il principio di rieleggibilità per una sola volta dei componenti del consiglio, e prevede una articolazione differenziata del numero di consiglieri in relazione alle esigenze degli ordini più numerosi.
        Le innovazioni di maggior rilievo riguardano l'istituzione dei consigli distrettuali di disciplina (articolo 8) per i quali si rinvia all'illustrazione del Capo V concernente il procedimento disciplinare, e la nuova disciplina dell'ordine nazionale forense che prevede una diversa composizione e nuove funzioni del consiglio nazionale forense (articolo 9).
        Il consiglio nazionale forense, in base a principi di democraticità ai quali devono uniformarsi le istituzioni forensi, è formato attraverso l'elezione diretta dei suoi componenti da parte degli iscritti, cosicché esso risulti effettivamente espressione di tutte le componenti dell'avvocatura, abbandonando il tradizionale metodo di elezione di secondo grado. Ad esso è attribuita la rappresentanza dell'avvocatura, secondo il voto espresso dal congresso straordinario di Venezia, e poteri regolamentari nelle materie regolate dalla legge professionale.
        L'esercizio della funzione giurisdizionale, in conformità a quanto era previsto nel disegno di legge presentato al Parlamento dall'allora Ministro di grazia e giustizia Vassalli, è riservato ad una apposita sezione della quale costituisce attribuzione unica ed esclusiva. In tale modo, senza innovare la preesistente disciplina dell'organo di giurisdizione speciale, risulta puntualizzata la specificità di tale funzione, sottraendo alla sezione che la esercita i compiti di natura amministrativa e rappresentativa previsti dall'ordinamento vigente.
        Per la rilevanza delle funzioni attribuite a tale organo, è previsto che vi possano fare parte soltanto avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, con anzianità non inferiore a dieci anni e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive.
        Per la prima volta nella "legge professionale" è disciplinato, all'articolo 12, il congresso nazionale forense. Tale riconoscimento è dovuto alla importanza che tali assise hanno assunto nella vita dell'avvocatura, evolvendosi da sede di dibattiti di cultura giuridica ad espressioni di indirizzo politico sui problemi della giustizia e della professione.
        Il congresso è convocato ogni tre anni dal consiglio nazionale forense e dai consigli circondariali per determinare gli indirizzi dell'avvocatura.
Capo III - Albi professionali, elenchi e registri.

        La disciplina degli albi professionali contiene innovazioni rilevanti, riconducibili al principio fondamentale per il quale l'accesso e la permanenza negli albi sono subordinati alla condizione che la professione sia esercitata in modo effettivo e continuativo.
        L'abolizione delle iscrizioni di diritto, con la sola eccezione per i magistrati e gli avvocati dello Stato con almeno otto anni di anzianità di servizio, e l'introduzione del limite inderogabile del quarantesimo anno di età per l'iscrizione agli albi costituiscono condizioni dirette ad evitare l'ingresso nella professione legale dopo l'esercizio di altre attività lavorative, e quindi con motivazioni e formazione che non assicurano il possesso dei requisiti necessari per esercitare in modo effettivo e continuativo la professione forense.
        La permanenza negli albi è, inoltre, subordinata alla verifica dell'esercizio effettivo e continuativo della professione, da compiere con riferimento al reddito netto derivante dalla professione stessa, secondo un criterio già positivamente sperimentato da oltre un decennio dalla Cassa nazionale di previdenza forense (articolo 16).
        In coerenza con il principio sopra richiamato ed a tutela della dignità e della indipendenza della professione, l'articolo 15 disciplina con maggior rigore le ipotesi di incompatibilità.


Capo IV - Accesso alla professione.

        Un'illustrazione più ampia merita il fondamentale problema della formazione professionale e dell'accesso, relativamente ai quali viene formulata una proposta innovativa ed organica.
        La soluzione proposta tiene conto delle indicazioni emerse dai numerosi convegni svolti sul tema e, in particolare, del materiale documentario e delle conclusioni del XXI congresso nazionale giuridico forense svolto a Trento nel settembre 1991 sul tema "Avvocato in Europa". In tale occasione, sulla base degli indirizzi e degli studi comunitari elaborati anche da qualificate istituzioni europee, e dell'analisi comparata degli ordinamenti professionali forensi dei Paesi dell'Unione europea, l'avvocatura italiana ha ribadito l'esigenza di una disciplina che le consenta di disporre di strumenti di qualificazione adeguati.
        La presente proposta di legge, inoltre, ha considerato la pressoché unanime valutazione negativa dell'efficacia selettiva e qualificante dell'attuale esame di abilitazione e la necessità di assicurare al giovane laureato, così come avviene negli ordinamenti dei Paesi europei più sviluppati, una fase di formazione post-universitaria propedeutica al vero e proprio tirocinio professionale. L'articolo 19 della proposta di legge prevede che siano preposti alla formazione, secondo gli indirizzi impartiti dal consiglio nazionale forense, gli ordini circondariali, singoli o associati, che vedranno in tal modo esaltato il loro ruolo centrale nei processi di qualificazione e di aggiornamento dei professionisti del diritto. Ad essi, infatti, è affidata l'organizzazione di corsi obbligatori di formazione professionale della durata di un anno, tenuti da avvocati, magistrati e professori universitari, ai quali si è ammessi mediante una preselezione con sistemi informatici.
        A conclusione del corso annuale gli allievi saranno ammessi a sostenere un esame di idoneità all'esercizio del tirocinio, diretto a verificare il livello di formazione raggiunto dal candidato e la sua attitudine all'esercizio della professione. Superato l'esame il laureato dovrà compiere un biennio di tirocinio, consistente nell'esercizio in via esclusiva della pratica professionale sotto la guida ed il controllo di un avvocato iscritto e sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, anche mediante attività sostitutive dell'avvocato avanti ai tribunali civili ed amministrativi, sotto la responsabilità dell'avvocato medesimo. A conclusione dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, il praticante è ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione presso la sede della corte d'appello nel cui distretto è stato iscritto per l'esercizio della pratica nell'ultimo anno.
        L'articolazione del processo formativo in due fasi, l'una teorico-pratica di raccordo tra il carattere prevalentemente teorico e generale degli studi universitari e la cultura professionale, e l'altra di tirocinio legale vero e proprio, ma con esclusione di autonomo patrocinio, è diretta ad assicurare l'accesso all'avvocatura di giovani laureati effettivamente motivati e dotati di attitudine all'esercizio della professione, ed a restituire all'esame di abilitazione la funzione di effettiva verifica finale di una formazione professionale completa e basata su di una obbligatoria e concreta sperimentazione. Ciò consentirà, inoltre, di porre argine al fenomeno, che ripetuti interventi legislativi non hanno attenuato, di indiscriminato accesso alla professione per la scarsa efficacia selettiva dell'esame di abilitazione e per la partecipazione estremamente limitata ai corsi formativi, ove esistono, da parte dei giovani praticanti.
        La disciplina dell' accesso prevede, altresì, all'articolo 21 che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori sia riservata agli avvocati che abbiano superato l'apposito esame di abilitazione. In tal modo si è voluto restituire al patrocinio in questione il necessario livello di qualificazione e di specifica professionalità, adottando un automatismo fondato esclusivamente sull'anzianità di iscrizione all'albo.


Capo V - Procedimento disciplinare.

        Anche in materia disciplinare si è voluta seguire una linea innovativa rispetto all'impostazione delle precedenti proposte legislative, introducendo, con la presente una soluzione diretta a rafforzare i contenuti deontologici della professione.
        Viene così accolta l'istanza espressa dalla grande maggioranza degli avvocati italiani nella citata indagine compiuta dal CENSIS sulla professione di avvocato.
        La soluzione proposta è diretta ad accelerare e rendere funzionale il giudizio, alleggerendo al contempo i consigli dell'ordine di un compito divenuto maggiormente oneroso per effetto delle rilevanti funzioni ad essi attribuite dalla nuova disciplina della formazione professionale e dell'accesso.
        All'articolo 8 è prevista la istituzione di consigli distrettuali forensi di disciplina, eletti su base distrettuale, ai quali è riservata la competenza per l'esercizio dell'azione disciplinare a seguito delle indagini preliminari svolte dai consigli circondariali (articolo 23). I componenti di tali consigli durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Quest'ultima soluzione è diretta a favorire la costituzione di collegi specializzati nella deontologia della professione, di elevata qualificazione e in grado di assicurare una omogenea applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in ogni distretto del territorio della Repubblica. Essa, inoltre, assegnando alla deontologia un autonomo rilievo nell'organizzazione istituzionale dell'avvocatura, è in grado di contribuire ad una rivalutazione del ruolo di tale disciplina nell'esercizio professionale, ed a rafforzare quei contenuti di eticità della professione che ne esaltano il ruolo e la funzione.


Capo VI - Disposizioni finali e transitorie.

        La proposta di legge si conclude con le disposizioni finali e transitorie, dirette a consentire la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.
        L'articolo 28 contiene le disposizioni volte ad attuare la salvaguardia di diritti acquisiti ed a regolare la prima applicazione delle norme sulla composizione ed elezione degli organi forensi.




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